Art. 4 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale»; b) al comma 1, la parola: «evenutali» e' sostituita dalla seguente: «eventuali»; c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il coordinatore amministrativo e' coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalita' e nei limiti di cui al primo periodo.»; d) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Quando non e' possibile far fronte con personale in servizio presso gli istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 e' individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. (Attivita' di coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale). - 1. Il coordinatore amministrativo della Giunta storica nazionale redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni; sovrintende all'amministrazione e alla contabilita' della rete; partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale e dei consigli degli istituti. 2. Le mansioni di coordinatore amministrativo sono attribuite, su delibera del consiglio di amministrazione, ferma restando la collocazione nell'attuale area professionale, ad un funzionario individuato tra quelli in servizio presso gli Istituti della rete. Il coordinatore amministrativo e' coadiuvato da tre funzionari amministrativi individuati con le modalita' e nei limiti di cui al primo periodo. 2-bis. Quando non e' possibile far fronte con personale in servizio presso gli istituti della rete alle esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 e' individuato con procedure di comando o distacco, in misura non superiore a un coordinatore amministrativo e a tre funzionari amministrativi ed entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.»