Art. 4 
 
         Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente 
              della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 
 
  1. All'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  11
novembre 2005, n. 255, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Attivita'  di
coordinamento amministrativo della Giunta storica nazionale»; 
    b) al  comma  1,  la  parola:  «evenutali»  e'  sostituita  dalla
seguente: «eventuali»; 
    c) al comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il
coordinatore  amministrativo  e'   coadiuvato   da   tre   funzionari
amministrativi individuati con le modalita' e nei limiti  di  cui  al
primo periodo.»; 
    d) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «2-bis. Quando non e' possibile far  fronte  con  personale  in
servizio presso gli istituti della rete alle esigenze  funzionali  di
cui ai commi 1 e 2, il personale di cui al comma 2 e' individuato con
procedure di comando  o  distacco,  in  misura  non  superiore  a  un
coordinatore amministrativo e  a  tre  funzionari  amministrativi  ed
entro un limite massimo di spesa di 200.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 11  novembre  2005,
          n. 255, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 6. (Attivita' di  coordinamento  amministrativo
          della Giunta  storica  nazionale).  -  1.  Il  coordinatore
          amministrativo della Giunta  storica  nazionale  redige  il
          bilancio preventivo, il conto  consuntivo  e  le  eventuali
          variazioni;   sovrintende   all'amministrazione   e    alla
          contabilita' della rete; partecipa senza  diritto  di  voto
          alle sedute del consiglio di amministrazione  della  Giunta
          storica nazionale e dei consigli degli istituti. 
                2. Le mansioni di  coordinatore  amministrativo  sono
          attribuite, su delibera del consiglio  di  amministrazione,
          ferma   restando   la   collocazione   nell'attuale    area
          professionale, ad un funzionario individuato tra quelli  in
          servizio presso gli Istituti della  rete.  Il  coordinatore
          amministrativo   e'   coadiuvato    da    tre    funzionari
          amministrativi individuati con le modalita' e nei limiti di
          cui al primo periodo. 
                2-bis.  Quando  non  e'  possibile  far  fronte   con
          personale in servizio presso gli istituti della  rete  alle
          esigenze funzionali di cui ai commi 1 e 2, il personale  di
          cui al comma 2 e' individuato con procedure  di  comando  o
          distacco,  in  misura  non  superiore  a  un   coordinatore
          amministrativo e a tre funzionari amministrativi  ed  entro
          un  limite  massimo  di  spesa  di  200.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2023.»