Art. 6 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente regolamento avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.