Art. 6 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
previste dal presente regolamento avvalendosi  delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.