Art. 7 Disposizioni transitorie 1. Gli organi della Giunta storica nazionale e degli Istituti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei nuovi organi, cui si provvede entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione della nomina del presidente che e' disposta decorsi trenta giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. In sede di prima applicazione, gli esperti componenti il consiglio di amministrazione della Giunta storica nazionale sono nominati dal Ministro della cultura, nell'ambito di terne di candidati per ciascuna posizione, secondo le modalita' indicate all'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Le terne di candidati sono indicate congiuntamente dal presidente, nominato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e dai direttori degli istituti della rete in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalita' di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. 3. Sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia possibile provvedere all'individuazione del coordinatore amministrativo e dei tre funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, introdotto dall'articolo 4, comma 1, del presente regolamento, i predetti incarichi possono essere conferiti, previa delibera del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e di 43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo, comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. Omissis.»