Art. 7 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli organi della Giunta storica nazionale e  degli  Istituti  di
cui all'articolo 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
novembre 2005, n. 255, in carica alla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento, continuano nell'esercizio delle  funzioni  fino
alla nomina dei nuovi  organi,  cui  si  provvede  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente  regolamento,  ad
eccezione della nomina del presidente che e' disposta decorsi  trenta
giorni ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente regolamento. 
  2. In  sede  di  prima  applicazione,  gli  esperti  componenti  il
consiglio di amministrazione  della  Giunta  storica  nazionale  sono
nominati  dal  Ministro  della  cultura,  nell'ambito  di  terne   di
candidati per  ciascuna  posizione,  secondo  le  modalita'  indicate
all'articolo 3-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
novembre 2005, n. 255,  introdotto  dall'articolo  3,  comma  1,  del
presente  regolamento.  Le   terne   di   candidati   sono   indicate
congiuntamente dal presidente, nominato ai  sensi  del  comma  1  del
presente articolo, e dai  direttori  degli  istituti  della  rete  in
carica alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255,  introdotto
dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. 
  3. Sino al 31 dicembre 2023, qualora non sia  possibile  provvedere
all'individuazione  del  coordinatore  amministrativo   e   dei   tre
funzionari amministrativi ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11  novembre  2005,  n.  255,
introdotto dall'articolo 4, comma  1,  del  presente  regolamento,  i
predetti incarichi possono  essere  conferiti,  previa  delibera  del
consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nel  limite  massimo  di
70.000 euro annui per l'incarico di coordinatore amministrativo e  di
43.000 euro annui per ciascun incarico di funzionario amministrativo,
comunque entro il complessivo limite massimo di spesa di 200.000 euro
annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024,  a  valere  sulle  risorse
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - Omissis. 
                6. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  5-bis,
          per specifiche esigenze cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                  a) l'oggetto della prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                  b)  l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                  c) la prestazione deve essere di natura  temporanea
          e  altamente  qualificata;  non  e'  ammesso  il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                  d)  devono   essere   preventivamente   determinati
          durata, oggetto e compenso della collaborazione. 
                Si   prescinde   dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
                Il ricorso ai contratti di cui al presente comma  per
          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come
          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'
          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i
          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'
          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste
          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso
          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,
          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di
          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto
          dal citato articolo 36, comma 5-quater. 
                Omissis.»