Art. 10 
 
Disposizioni in materia di cultura e di organizzazione del  Ministero
                            della cultura 
 
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in  particolare,
svolge le funzioni  e  i  compiti  di  spettanza  dello  Stato  nelle
seguenti aree funzionali: 
        a) tutela dei beni culturali e paesaggistici; 
        b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale,  degli
istituti e dei luoghi della cultura; 
        c)   promozione    dello    spettacolo,    delle    attivita'
cinematografiche,  teatrali,  musicali,  di  danza,  circensi,  dello
spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni  cinematografiche,
audiovisive, radiotelevisive e multimediali; 
        d)   promozione   delle   attivita'    culturali;    sostegno
all'attivita'  di  associazioni,  fondazioni,   accademie   e   altre
istituzioni di cultura; 
        e) studio, ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
materie di competenza; 
        f) promozione del libro e sviluppo dei servizi  bibliografici
e  bibliotecari  nazionali;  tutela  del  patrimonio   bibliografico;
gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali; 
        g)   tutela   del   patrimonio   archivistico;   gestione   e
valorizzazione degli archivi statali; 
        h) diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; 
        i) promozione  delle  imprese  culturali  e  creative,  della
creativita' contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica
e partecipazione alla progettazione di opere destinate  ad  attivita'
culturali.»; 
    b) all'articolo 54, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il Ministero si articola in dipartimenti,  disciplinati  ai
sensi degli articoli 4 e 5.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'
essere superiore a quattro, in riferimento alle  aree  funzionali  di
cui  all'articolo  53,  e  il  numero  delle  posizioni  di   livello
dirigenziale generale non puo'  essere  superiore  a  trentadue,  ivi
inclusi i capi dei dipartimenti.». 
  2.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di
organizzazione, da adottare, entro il 31 dicembre 2023,  mediante  le
procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre  2022,
n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre  2022,
n. 204,  e'  fatto  salvo  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019,  n.  169.  Gli
incarichi dirigenziali  generali  e  non  generali  decadono  con  il
perfezionamento delle procedure di conferimento dei  nuovi  incarichi
ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  funzioni  delle  strutture
preposte all'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonche'  della
Soprintendenza speciale per il  PNRR,  di  cui  all'articolo  29  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  3. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
lettera b), pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
  4. All'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, il comma 3 e'
abrogato. 
  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 1° giugno  2023,  n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio  2023,  n.
100, le parole «15 settembre 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«15 dicembre 2023».