Art. 11 
 
     Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione 
 
  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  trattenere  in  servizio,
fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali,  anche  apicali,  dei
dipartimenti o delle strutture corrispondenti  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, con esclusione di quelli gia' collocati  in  quiescenza,
che siano attuatori di interventi previsti  nel  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza. 
  2. Il comma 4-bis, dell'articolo 1,  del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74, e' abrogato.  Gli  incarichi  dirigenziali  conferiti  o
confermati in data antecedente a quella  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto proseguono fino alla naturale  scadenza  e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2026. 
  3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di  vertice  degli
uffici di diretta collaborazione  delle  autorita'  politiche.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1,  comma  489,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,
del  decreto-legge  28  gennaio   2019,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.