Art. 12 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
fatto salvo quanto previsto agli articoli 2 e 10, non devono derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  ai   relativi   adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.