Art. 2 
 
Istituzione  delle  infrastrutture  digitali  centralizzate  per   le
                           intercettazioni 
 
  1. Al fine di assicurare i  piu'  elevati  e  uniformi  livelli  di
sicurezza,  aggiornamento  tecnologico,  efficienza,  economicita'  e
capacita' di risparmio energetico dei sistemi informativi  funzionali
alle attivita' di intercettazione eseguite  da  ciascun  ufficio  del
pubblico ministero, sono istituite apposite  infrastrutture  digitali
interdistrettuali. 
  2. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono  definiti
i requisiti tecnici essenziali al  fine  di  assicurare  la  migliore
capacita'  tecnologica,  il  piu'  elevato  livello  di  sicurezza  e
l'interoperabilita' dei sistemi. 
  3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da  adottare
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la  gestione
dei  dati,  che  assicurano   l'autenticita',   l'integrita'   e   la
riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al  conferimento  e
ai  sistemi  di  ripristino,  ed  e'  disciplinato  il   collegamento
telematico tra le infrastrutture di cui al comma  1  e  i  luoghi  di
ascolto presso le procure della  Repubblica,  garantendo  il  massimo
livello di sicurezza e riservatezza. 
  4.  I   requisiti   tecnici   delle   infrastrutture   garantiscono
l'autonomia  delle  funzioni  del  procuratore  della  Repubblica  di
direzione,  organizzazione  e   sorveglianza   sulle   attivita'   di
intercettazione e sui relativi dati, nonche' sugli  accessi  e  sulle
operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e
le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero  della
giustizia   assicura   l'allestimento   e   la   manutenzione   delle
infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni  caso,
con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro. 
  5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare
entro  il  1°  marzo  2024,  e'  disposta  l'attivazione  presso   le
infrastrutture di cui al comma  1,  previo  accertamento  della  loro
piena funzionalita', dell'archivio digitale di cui agli articoli 269,
comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis  delle  disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma  5,
e' autorizzata la migrazione dei dati  dalle  singole  procure  della
Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalita'  e
i requisiti di sicurezza della migrazione  e  del  conferimento  sono
definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono
effettuate  dalla  direzione  generale  per  i  sistemi   informativi
automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica. 
  7. Le attivita' di cui all'articolo 89-bis  delle  disposizioni  di
attuazione del codice di procedura penale sono effettuate  presso  la
procura  della  Repubblica  che  ha   disposto   le   operazioni   di
intercettazione. 
  8. Le intercettazioni  relative  ai  procedimenti  penali  iscritti
successivamente alla  data  del  28  febbraio  2025  sono  effettuate
mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1. 
  9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati  sentiti  il
Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la  protezione
dei  dati  personali  e  il   Comitato   interministeriale   per   la
cybersicurezza. Ciascuno dei pareri e' espresso  entro  venti  giorni
dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il  provvedimento
puo' essere comunque adottato. 
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024  e  2025,  per  la
realizzazione delle infrastrutture informatiche e  di  3  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023  per   la   gestione,   la
manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica  dedicata,  cui  si
provvede: 
    a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni  di
euro  annui  per  ciascuno  degli  anni   2024   e   2025,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2023,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; 
    b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.