Art. 2 Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni 1. Al fine di assicurare i piu' elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicita' e capacita' di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attivita' di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali. 2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacita' tecnologica, il piu' elevato livello di sicurezza e l'interoperabilita' dei sistemi. 3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurano l'autenticita', l'integrita' e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed e' disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza. 4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attivita' di intercettazione e sui relativi dati, nonche' sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro. 5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, e' disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalita', dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. 6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, e' autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. I tempi, le modalita' e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia. Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica. 7. Le attivita' di cui all'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione. 8. Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali cui al comma 1. 9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri e' espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento puo' essere comunque adottato. 10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica dedicata, cui si provvede: a) quanto a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; b) quanto a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.