Art. 3 Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni 1. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, puo' delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalita' di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attivita' istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.