Art. 3 
 
Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale  per
                             i minorenni 
 
  1.  Sino  al  31  dicembre  2023,  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo 473-bis.1,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura
civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi
ad  oggetto  la   responsabilita'   genitoriale   il   giudice,   con
provvedimento  motivato,  puo'  delegare  ad  un   giudice   onorario
specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti  e  l'ascolto
del minore, indicando puntualmente le modalita' di svolgimento  e  le
circostanze oggetto dell'atto. Il  giudice  onorario  cui  sia  stato
delegato  l'ascolto  del  minore  o  lo  svolgimento   di   attivita'
istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul  procedimento
o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima  udienza,  l'udienza
di rimessione della causa in decisione e le udienze  all'esito  delle
quali sono assunti provvedimenti temporanei sono  tenute  davanti  al
collegio o al giudice relatore.