Art. 6 Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale 1. All'articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»; b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»; c) dopo il quarto comma, e' inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla meta' quando il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».