Art. 6 
 
          Modifiche all'articolo 423-bis del codice penale 
 
  1.  All'articolo  423-bis  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, le parole «da quattro» sono  sostituite  dalle
seguenti: «da sei»; 
    b) al secondo comma, le parole: «da uno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da due»; 
    c) dopo il quarto  comma,  e'  inserito  il  seguente:  «La  pena
prevista dal primo comma e' aumentata da un terzo alla  meta'  quando
il fatto e' commesso al fine di trarne profitto per se' o per altri o
con  abuso  dei  poteri  o  con  violazione   dei   doveri   inerenti
all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito
della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».