Art. 7 
 
Destinazione della quota Irpef  dell'otto  per  mille  relativa  alle
  scelte effettuate dai  contribuenti  a  favore  dello  Stato  senza
  l'indicazione della tipologia di intervento 
 
  1. La quota dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, di cui all'articolo 47, della legge 20 maggio  1985,
n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita  a  scelte
non espresse dai  contribuenti,  oggetto  di  ripartizione  nell'anno
2023,  e'  utilizzata  prioritariamente  per  il   finanziamento   di
interventi straordinari relativi al recupero dalle  tossicodipendenze
e dalle  altre  dipendenze  patologiche,  sulla  base  delle  domande
presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte
eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse. 
  2.  Con  decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023,  sono
individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze  della
tipologia di interventi «recupero  dalle  tossicodipendenze  e  dalle
altre dipendenze patologiche» e le  modalita'  di  istituzione  della
Commissione  valutativa  e   di   monitoraggio,   composta   da   tre
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,  uno  dei
quali con  funzioni  di  Presidente,  da  cinque  rappresentanti  del
Ministero dell'economia e delle finanze e  da  cinque  rappresentanti
delle amministrazioni statali competenti per materia. Con decreto del
Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023,  e'
individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento  dei
progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spesa  o  altri
emolumenti comunque denominati.