Art. 7 Destinazione della quota Irpef dell'otto per mille relativa alle scelte effettuate dai contribuenti a favore dello Stato senza l'indicazione della tipologia di intervento 1. La quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47, della legge 20 maggio 1985, n. 222, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, e' utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, sulla base delle domande presentate dagli interessati entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse. 2. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2023, sono individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze della tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» e le modalita' di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, e' individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti. Ai componenti della Commissione di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.