Art. 8 
 
Modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985,  n.  222,
in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille 
 
  1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) all'articolo 47, terzo comma, terzo periodo,  dopo  le  parole
«scelte espresse» sono inserite le seguenti: «e la  quota  a  diretta
gestione statale e' ripartita tra gli interventi di cui  all'articolo
48, secondo le finalita' stabilite annualmente con deliberazione  del
Consiglio dei ministri o, in  assenza,  in  proporzione  alle  scelte
espresse»; 
    b) all'articolo 48, dopo le parole «istruzione  scolastica»  sono
aggiunte le seguenti: «nonche'  recupero  dalle  tossicodipendenze  e
dalle altre dipendenze patologiche». 
  2. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  producono
effetti, con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto  di
ripartizione  nell'anno  2023.  Dall'anno  2024  all'anno   2027   la
deliberazione del Consiglio dei ministri include tra  gli  interventi
tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero  dalle
tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), producono effetti
per le  scelte  effettuate  dai  contribuenti  con  riferimento  alle
dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.