Art. 9 
 
Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza
  e modifica  della  disciplina  del  monitoraggio  della  situazione
  epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 
 
  1.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 10-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 13, comma 1, le parole  «10-ter,  comma  2»  sono
soppresse. 
  2. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 24  marzo  2022,  n.
24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52,
al secondo periodo, le parole: «e li  comunicano  quotidianamente  al
Ministero della salute e  all'Istituto  superiore  di  sanita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «e li comunicano al Ministero della salute
e all'Istituto superiore di sanita' con  periodicita'  stabilita  con
provvedimento della Direzione generale  della  prevenzione  sanitaria
del Ministero della salute.» e sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «Il Ministero  della  salute,  anche  sulla  base  dei  dati
ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta
fermo, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al
contenimento e al contrasto della diffusione  del  virus  SARS-CoV-2,
quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, relativamente al potere del Ministro  della  salute  di
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di
igiene e sanita' pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni.».