Art. 10 
 
              Istituzione di un osservatorio permanente 
 
  1. E' istituito un osservatorio permanente sulla funzionalita'  dei
criteri redazionali e dei limiti dimensionali stabiliti dal  presente
decreto al rispetto del principio di chiarezza e  sinteticita'  degli
atti del processo. L'osservatorio ha anche il compito di  raccogliere
elementi di  valutazione  ai  fini  dell'aggiornamento  del  presente
decreto con cadenza almeno biennale. 
  2. L'osservatorio opera presso l'Ufficio legislativo del  Ministero
della giustizia.  Tra  i  componenti,  nominati  dal  Ministro,  sono
inclusi esperti nella linguistica giudiziaria  e  avvocati  designati
dal Consiglio nazionale forense. 
  3. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi  o
gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati.