Art. 11 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente  regolamento  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori   oneri   a   carico   della   finanza   pubblica.
L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti di competenza
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.