Art. 3 
 
             Limiti dimensionali degli atti processuali 
 
  1. Salve le esclusioni e le deroghe previste dagli articoli 4 e  5,
l'esposizione e' contenuta nel limite massimo di: 
    a) 80.000  caratteri,  corrispondenti  approssimativamente  a  40
pagine  nel  formato  di  cui  all'articolo  6,  quanto  all'atto  di
citazione e al ricorso, alla comparsa  di  risposta  e  alla  memoria
difensiva, agli atti di intervento e chiamata di terzi, alle comparse
e note conclusionali, nonche' agli atti introduttivi dei  giudizi  di
impugnazione; 
    b) 50.000  caratteri,  corrispondenti  approssimativamente  a  26
pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle  memorie,  alle
repliche e in genere a tutti gli altri atti del giudizio; 
    c)  10.000  caratteri,  corrispondenti  approssimativamente  a  5
pagine nel formato di cui all'articolo 6, quanto alle note scritte in
sostituzione dell'udienza di cui all'articolo 127-ter del  codice  di
procedura  civile,  quando  non  e'  necessario  svolgere   attivita'
difensive possibili soltanto all'udienza. 
  2. Nel conteggio del numero massimo di caratteri non  si  computano
gli spazi. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 127-ter del  codice
          di procedura civile: 
                «Art.  127-ter   (Deposito   di   note   scritte   in
          sostituzione dell'udienza). - 
                L'udienza, anche  se  precedentemente  fissata,  puo'
          essere sostituita dal deposito di note scritte,  contenenti
          le sole istanze e conclusioni, se non richiede la  presenza
          di  soggetti  diversi  dai  difensori,  dalle  parti,   dal
          pubblico ministero e dagli  ausiliari  del  giudice.  Negli
          stessi casi, l'udienza e' sostituita dal deposito  di  note
          scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. 
                Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il
          giudice assegna  un  termine  perentorio  non  inferiore  a
          quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna  parte
          costituita  puo'  opporsi   entro   cinque   giorni   dalla
          comunicazione;  il  giudice  provvede  nei  cinque   giorni
          successivi con  decreto  non  impugnabile  e,  in  caso  di
          istanza proposta congiuntamente da tutte le parti,  dispone
          in  conformita'.  Se  ricorrono  particolari   ragioni   di
          urgenza, delle quali il giudice da' atto nel provvedimento,
          i termini di cui al primo e secondo periodo possono  essere
          abbreviati. 
                Il  giudice  provvede  entro  trenta   giorni   dalla
          scadenza del termine per il deposito delle note. 
                Se nessuna delle parti deposita le note  nel  termine
          assegnato il giudice assegna un  nuovo  termine  perentorio
          per il deposito delle note  scritte  o  fissa  udienza.  Se
          nessuna delle parti deposita le note nel  nuovo  termine  o
          compare all'udienza, il giudice ordina  che  la  causa  sia
          cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. 
                Il giorno di scadenza del termine  assegnato  per  il
          deposito  delle  note  di  cui  al  presente  articolo   e'
          considerato data di udienza a tutti gli effetti.»