Art. 4 Esclusioni dai limiti dimensionali 1. Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi: a) gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), h), i), l), m), n); b) l'indice e la sintesi dell'atto; c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge; d) la data e il luogo, nonche' le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; e) le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni; f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.