Art. 4 
 
                 Esclusioni dai limiti dimensionali 
 
  1. Dai limiti di cui all'articolo 3 sono esclusi: 
    a) gli elementi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere  a),  b),
c), d), h), i), l), m), n); 
    b) l'indice e la sintesi dell'atto; 
    c) le indicazioni, le dichiarazioni e gli  avvertimenti  previsti
dalla legge; 
    d) la data e il luogo, nonche' le sottoscrizioni  delle  parti  e
dei difensori; 
    e)  le  relazioni  di  notifica  e  le   relative   richieste   e
dichiarazioni; 
    f) i riferimenti giurisprudenziali riportati nelle note.