Art. 6 
 
                        Tecniche redazionali 
 
  1. Gli atti sono  redatti  mediante  caratteri  di  tipo  corrente,
preferibilmente: 
    a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti; 
    b) con interlinea di 1,5; 
    c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri. 
  2. Non sono  consentite  note,  salvo  che  per  l'indicazione  dei
precedenti giurisprudenziali nonche' dei riferimenti dottrinari.