Art. 6 Tecniche redazionali 1. Gli atti sono redatti mediante caratteri di tipo corrente, preferibilmente: a) utilizzando caratteri di dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri. 2. Non sono consentite note, salvo che per l'indicazione dei precedenti giurisprudenziali nonche' dei riferimenti dottrinari.