Art. 7 
 
         Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice 
 
  1. Il giudice redige i provvedimenti in modo  chiaro  e  sintetico,
nel rispetto dei criteri di cui  agli  articoli  2  e  6,  in  quanto
compatibili. 
  2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti  del  giudice  sono
correlate alla complessita'  della  controversia,  anche  in  ragione
della tipologia, del valore, del numero delle parti  o  della  natura
degli interessi coinvolti. 
  3. I  provvedimenti  del  giudice  soggetti  ad  impugnazione  sono
redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.