Art. 7 Criteri di redazione dei provvedimenti del giudice 1. Il giudice redige i provvedimenti in modo chiaro e sintetico, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 2 e 6, in quanto compatibili. 2. Le dimensioni degli atti e dei provvedimenti del giudice sono correlate alla complessita' della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti. 3. I provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti con l'indicazione di capi separati e numerati.