Art. 8 
 
                         Schemi informatici 
 
  1. Gli atti giudiziari  sono  redatti  secondo  le  regole  dettate
dall'articolo 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44,  e
sono corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle
specifiche tecniche di cui all'articolo 34 del predetto decreto. 
  2. Le  specifiche  tecniche  di  cui  al  comma  1  definiscono  le
informazioni  strutturate  nonche'  tutti  i   dati   necessari   per
l'elaborazione  degli  schemi  dell'atto   da   parte   del   sistema
informatico ricevente, in conformita' ai criteri di cui  all'articolo
2. 
  3. Per gli atti del giudizio di cassazione le  specifiche  tecniche
tengono altresi' conto dei criteri stabiliti con  decreto  del  Primo
Presidente della Corte di cassazione, sentiti il Procuratore generale
presso la Corte di  cassazione,  il  Consiglio  nazionale  forense  e
l'Avvocato generale dello Stato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  11  e  34  del
          decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio  2011,  n.
          44  (Regolamento  concernente  le   regole   tecniche   per
          l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle
          tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione,  in
          attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, e  successive  modificazioni,  ai  sensi
          dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre
          2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio  2010,  n.
          24): 
                «Art. 11 (Formato dell'atto del processo in forma  di
          documento informatico). - 1. L'atto del processo  in  forma
          di documento informatico e' privo di elementi attivi ed  e'
          redatto nei formati previsti dalle specifiche  tecniche  di
          cui all'articolo 34; le informazioni  strutturate  sono  in
          formato XML, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai
          sensi dell'articolo 34, pubblicate sul portale dei  servizi
          telematici. 
                2.  La  nota  di  iscrizione  a  ruolo  puo'   essere
          trasmessa per via  telematica  come  documento  informatico
          sottoscritto con firma digitale; le  relative  informazioni
          sono contenute nelle informazioni  strutturate  di  cui  al
          primo comma, secondo le specifiche  tecniche  stabilite  ai
          sensi dell'articolo 34.» 
                «Art. 34 (Specifiche tecniche). -  1.  Le  specifiche
          tecniche sono stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi
          informativi automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
          sentito DigitPA e, limitatamente ai profili  inerenti  alla
          protezione dei dati personali, sentito il  Garante  per  la
          protezione dei dati personali. 
                2. Le specifiche di cui al comma  precedente  vengono
          rese disponibili mediante pubblicazione nell'area  pubblica
          del portale dei servizi telematici. 
                3. Fino all'emanazione delle specifiche  tecniche  di
          cui  al  comma  1,  continuano  ad  applicarsi,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni anteriormente vigenti.».