Art. 10 Disposizioni transitorie 1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono gia' iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o piu' settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e' valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessita' di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall'articolo 6, comma 1. 2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni gia' fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all'articolo 5, comma 5.