Art. 10 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Coloro che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
sono  gia'  iscritti  all'albo  mantengono  l'iscrizione  e   possono
chiedere di essere inseriti in uno o piu' settori di specializzazione
della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando
all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a
tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e  2,  e  i  titoli  e  i
documenti utili  a  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 4. In sede di revisione dell'albo,  il  venir  meno  dei
requisiti per l'iscrizione e' valutato  alla  luce  della  disciplina
anteriormente vigente, ferma restando la necessita' di  soddisfare  i
requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti  dall'articolo  6,
comma 1. 
  2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora  stati
iscritti  integrano  le  indicazioni  gia'  fornite,  secondo  quanto
previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati  all'articolo  5,
comma 5.