Art. 11 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.   Il   Comitato   tecnico-scientifico   per   il    monitoraggio
sull'efficienza  della   giustizia   civile,   istituito   ai   sensi
dell'articolo 37-bis della legge 26 novembre 2021, n.  206,  provvede
al monitoraggio sull'efficienza delle misure adottate con il presente
regolamento e, decorsi cinque anni  dalla  sua  data  di  entrata  in
vigore, riferisce al Ministro della giustizia in ordine ai  risultati
del monitoraggio effettuato e alle eventuali modifiche o integrazioni
del regolamento stesso che si ritengano opportune. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La legge 26 novembre 2021, n. 206,  recante:  «Delega
          al Governo per l'efficienza del processo civile  e  per  la
          revisione della disciplina degli strumenti  di  risoluzione
          alternativa  delle  controversie  e   misure   urgenti   di
          razionalizzazione dei procedimenti in  materia  di  diritti
          delle persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
          esecuzione forzata», e' pubblicata nella  G.U.  9  dicembre
          2021, n. 292.