Art. 11 Monitoraggio 1. Il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, istituito ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 26 novembre 2021, n. 206, provvede al monitoraggio sull'efficienza delle misure adottate con il presente regolamento e, decorsi cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, riferisce al Ministro della giustizia in ordine ai risultati del monitoraggio effettuato e alle eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso che si ritengano opportune.
Note all'art. 11: - La legge 26 novembre 2021, n. 206, recante: «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata», e' pubblicata nella G.U. 9 dicembre 2021, n. 292.