Art. 4 
 
     Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici 
 
  1. Ai sensi dell'articolo  15  delle  disposizioni  di  attuazione,
possono essere iscritti nell'albo coloro che: 
    a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o
ruoli, o associazioni professionali; 
    b) sono in regola con gli obblighi  di  formazione  professionale
continua, ove previsti; 
    c) sono di condotta morale specchiata; 
    d) sono dotati  di  speciale  competenza  tecnica  nelle  materie
oggetto della categoria di interesse; 
    e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai  sensi
dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario
del tribunale. 
  2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista  deve  essere
iscritto nel rispettivo  ordine  o  collegio  professionale.  Per  le
professioni non organizzate in ordini o  collegi,  il  professionista
deve essere iscritto nel ruolo dei  periti  e  degli  esperti  tenuto
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o  ad
una delle associazioni  professionali  inserite  nell'elenco  di  cui
all'articolo 2, comma 7, della legge  14  gennaio  2013,  n.  4,  che
rilasciano l'attestato di qualita' e di qualificazione  professionale
dei servizi prestati dai soci. 
  3. Gli obblighi di formazione  professionale  continua  di  cui  al
comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi  ordinamenti
professionali o, per le  professioni  non  organizzate  in  ordini  o
collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del
2013 alla quale e' iscritto l'aspirante. 
  4. Il requisito della  speciale  competenza  tecnica  previsto  dal
comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico  riferimento  alla
categoria e all'eventuale  settore  di  specializzazione  l'attivita'
professionale e' stata esercitata per  almeno  cinque  anni  in  modo
effettivo e continuativo. 
  5. In mancanza del  requisito  di  cui  al  comma  4,  la  speciale
competenza tecnica e' riconosciuta quando ricorrono almeno due  delle
seguenti circostanze: 
    a)  possesso   di   adeguati   titoli   di   specializzazione   o
approfondimento post-universitari, purche' l'aspirante  sia  iscritto
da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi  o  associazioni
professionali; 
    b) possesso di adeguato curriculum scientifico,  comprendente,  a
titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita'  di  ricerca,
iscrizione  a  societa'  scientifiche,   pubblicazioni   su   riviste
scientifiche; 
    c) conseguimento della certificazione UNI relativa  all'attivita'
professionale svolta, rilasciata da un  organismo  di  certificazione
accreditato. 
  6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui  al  comma  4
rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento
del titolo di specializzazione. Per la specializzazione  in  medicina
legale, non si  applica  il  requisito  di  cui  al  comma  4  ed  e'
sufficiente il possesso di  uno  tra  quelli  previsti  al  comma  5,
lettere a) e b). 
  7. L'aspirante puo' essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo,
in piu' categorie o settori di specializzazione,  quando  soddisfa  i
requisiti previsti per ciascuno di essi. 
  8. Ai  fini  dell'iscrizione  nella  categoria  e  nel  settore  di
specializzazione  richiesti,  la  speciale  competenza   tecnica   e'
valutata dal comitato. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'art. 15 del citato regio  decreto  18  dicembre
          1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 16 della citata legge 21 dicembre 1999, n.
          526, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di  professioni
          non organizzate): 
                «Art. 2 (Associazioni professionali). - 1. Coloro che
          esercitano la professione  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          possono costituire associazioni a  carattere  professionale
          di natura privatistica, fondate su base  volontaria,  senza
          alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il  fine  di
          valorizzare le competenze degli associati  e  garantire  il
          rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e
          la tutela degli utenti  nel  rispetto  delle  regole  sulla
          concorrenza. 
                2.  Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle
          associazioni  professionali  garantiscono  la   trasparenza
          delle attivita' e degli assetti associativi, la  dialettica
          democratica tra gli associati,  l'osservanza  dei  principi
          deontologici,  nonche'  una   struttura   organizzativa   e
          tecnico-scientifica adeguata  all'effettivo  raggiungimento
          delle finalita' dell'associazione. 
                3. Le associazioni  professionali  promuovono,  anche
          attraverso specifiche iniziative, la formazione  permanente
          dei propri iscritti, adottano  un  codice  di  condotta  ai
          sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo,  di  cui  al
          decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  vigilano
          sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono
          le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per  le
          violazioni del medesimo codice. 
                4. Le associazioni promuovono  forme  di  garanzia  a
          tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello
          di riferimento per  il  cittadino  consumatore,  presso  il
          quale i committenti delle prestazioni professionali possano
          rivolgersi  in  caso   di   contenzioso   con   i   singoli
          professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, nonche' ottenere informazioni  relative  all'attivita'
          professionale in generale e agli  standard  qualitativi  da
          esse richiesti agli iscritti. 
                5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e  l'uso
          di  denominazioni  professionali  relative  a   professioni
          organizzate in ordini o collegi. 
                6. Ai professionisti di  cui  all'art.  1,  comma  2,
          anche se iscritti alle  associazioni  di  cui  al  presente
          articolo, non e'  consentito  l'esercizio  delle  attivita'
          professionali riservate dalla legge a specifiche  categorie
          di soggetti, salvo il caso in cui  dimostrino  il  possesso
          dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al
          relativo albo professionale. 
                7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui
          al presente articolo  e  delle  forme  aggregative  di  cui
          all'art.   3   che   dichiarano,    con    assunzione    di
          responsabilita' dei rispettivi  rappresentanti  legali,  di
          essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e   di
          rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di  cui
          agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato  dal  Ministero  dello
          sviluppo economico nel proprio  sito  internet,  unitamente
          agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo
          Ministero ai sensi dell'art. 4,  comma  1,  della  presente
          legge.».