Art. 9 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. I tribunali sono i titolari del trattamento dei  dati  personali
utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo. 
  2.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali   inseriti
nell'elenco nazionale e' il Ministero. 
  3. Il trattamento dei dati e' effettuato soltanto per le  finalita'
correlate alla tenuta dell'albo e  dell'elenco  e  la  loro  messa  a
disposizione del pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 24-bis  delle
disposizioni di attuazione. 
  4. Le modalita' di  acquisizione  e  conservazione  dei  dati,  nel
rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, sono
definite con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per gli articoli 23 e 24-bis del citato regio decreto
          18  dicembre  1941,  n.  1368,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119.