Art. 9 Trattamento dei dati personali 1. I tribunali sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo. 2. Il titolare del trattamento dei dati personali inseriti nell'elenco nazionale e' il Ministero. 3. Il trattamento dei dati e' effettuato soltanto per le finalita' correlate alla tenuta dell'albo e dell'elenco e la loro messa a disposizione del pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 24-bis delle disposizioni di attuazione. 4. Le modalita' di acquisizione e conservazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, sono definite con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3.
Note all'art. 9: - Per gli articoli 23 e 24-bis del citato regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.