Art. 13 Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto in particolare dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici per realizzare la piena attuazione del federalismo fiscale regionale: a) rivedere le norme del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, attraverso la razionalizzazione delle procedure e delle modalita' applicative necessarie ad assicurare la completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, con particolare riferimento: 1) alla revisione del meccanismo previsto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 finalizzato a garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi, previsti a legislazione vigente, anche attraverso la possibilita' di rimodulare l'intervento ricorrendo a fonti di finanziamento alternative; 2) all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario delle somme a titolo di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla base di specifici criteri che assicurano l'attuazione del principio di territorialita' delle entrate, da applicare anche al recupero dell'evasione fiscale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011; 3) alla garanzia di prevedere che, nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 15, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, destinata al finanziamento della sanita', e' stabilita, a livello nazionale, in misura pari a quella individuata annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; b) razionalizzare i tributi regionali prevedendo: 1) la modificazione e, ove necessario, l'abolizione nonche' l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia; 2) la semplificazione degli adempimenti e degli altri procedimenti tributari in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facolta' di disciplinarli con proprie leggi, con particolare riferimento all'estensione dell'accertamento esecutivo e alle tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 119 della Costituzione: «Art. 119. - I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e Regioni. La Repubblica riconosce le peculiarita' delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularita'. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.» - Il riferimento al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e' riportato nelle note all'articolo 2. - Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 9 e 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario): «Art. 2 (Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-Regioni", e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 7. All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell'articolo 6, comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.» «Art. 4 (Compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto). - 1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). 2. Per gli anni dal 2011 al 2026 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 e' calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo l'aliquota e' determinata con le modalita' previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. 3. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo le modalita' di attribuzione del gettito della compartecipazione I.V.A. alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformita' con il principio di territorialita'. Il principio di territorialita' tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione puo' essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I dati derivanti dalle dichiarazioni fiscali e da altre fonti informative in possesso dell'Amministrazione economico-finanziaria vengono elaborati per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti passivi con I.V.A. indetraibile e a soggetti pubblici e privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale oppure, ove effettivamente costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialita'.» «Art. 9 (Attribuzione alle regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale). - 1. E' assicurato il riversamento diretto alle regioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. 2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai principi di territorialita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita' di condivisione degli oneri di gestione della predetta attivita' di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed Agenzia delle entrate. 3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, e' contestualmente riversata alle regioni una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.» «Art. 15 (Fase a regime e fondo perequativo). - 1. A decorrere dal 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo 14, comma 1, sono le seguenti: a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 4; b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione con altri tributi; d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie per il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. 2. Ai fini del comma 1, il gettito dell'IRAP e' valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai fini del comma 1, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 6 e' valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito e', inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza Stato-Regioni. 3. La percentuale di compartecipazione all'IVA e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario e' insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5. 4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8, comma 3; b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009; c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalita' dell'articolo 2, comma 1; d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 5. E' istituito, dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi standard. Le modalita' della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard, come definito ai sensi dell'articolo 26. 6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui all'articolo 14, comma 1, e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, e' determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo 9. E' inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato e' acquisito al bilancio dello Stato. 7. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 14, comma 2, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle regioni sulla base dei seguenti criteri: a) le regioni con maggiore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante; b) le regioni con minore capacita' fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle regioni di cui alla lettera a), in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante; c) il principio di perequazione delle differenti capacita' fiscali dovra' essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacita' fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacita' fiscale per abitante; d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalita' previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa. 8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 14, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza, nonche' le modalita' di attuazione delle lettere a), b), c) e d) del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133): «Art. 5. (Rideterminazione delle aliquote). - 1. Alla rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni, di cui agli articoli 2, 3 e 4, si provvede, ove necessario, per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Le aliquote di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono rideterminate entro il 30 luglio 2000 e il 30 luglio 2001 sulla base dei dati consuntivi risultanti, rispettivamente, per l'anno immediatamente precedente. Per l'anno 2004 le predette aliquote e compartecipazioni sono rideterminate, entro l'11 agosto 2004, sulla base dei dati consuntivi del penultimo anno precedente; per l'anno 2003 restano determinate nelle misure definite alla predetta data. 3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2005 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2004 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2003. Entro il 31 luglio 2005 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2004, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.»