Art. 14 
 
Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei
  comuni, delle citta' metropolitane e delle province 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel  rispetto
in  particolare  dei  principi  previsti  dall'articolo   119   della
Costituzione, il Governo  osserva  altresi'  i  seguenti  principi  e
criteri direttivi per la revisione del sistema  fiscale  dei  comuni,
delle citta' metropolitane e delle province: 
    a) mantenere il principio della progressivita' fiscale e, in ogni
caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte
salve le addizionali degli enti sui tributi statali; 
    b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria  nell'ambito
della  potesta'  regolamentare  degli  enti  locali   in   attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione; 
    c)  assicurare  la  piena  attuazione  del  federalismo  fiscale,
attraverso il potenziamento  dell'autonomia  finanziaria,  garantendo
tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi  di
perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento  delle
funzioni fondamentali attribuite, nonche' di superare  le  differenze
territoriali per gli enti locali con minore capacita' fiscale,  senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    d) modernizzare, al fine di ridurre i  fenomeni  di  evasione  ed
elusione fiscale e aumentare la capacita' fiscale degli enti  locali,
il sistema di rilevazione dei  dati  prevedendo  strumenti  idonei  a
facilitare  la  circolazione  delle   informazioni   per   accelerare
l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti; 
    e) razionalizzare e riordinare  i  singoli  tributi  locali,  con
particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al
numero delle aliquote, alle esenzioni e  alle  agevolazioni  fiscali,
salvaguardandone la manovrabilita' a garanzia del mantenimento  della
dimensione complessiva dei gettiti e degli equilibri di bilancio; 
    f) prevedere, in linea con i principi e i  criteri  direttivi  di
cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti: 
      1)  semplificazione  degli  adempimenti  dichiarativi  e  delle
modalita' di versamento a  carico  dei  contribuenti,  estendendo  la
possibilita' di adempiere mediante  compensazione,  con  facolta'  di
introdurre  forme  di  cooperazione  che  privilegiano  l'adempimento
spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione
delle sanzioni, prevedendo in tutti i  casi  anche  l'utilizzo  delle
tecnologie digitali; 
      2) revisione del sistema della riscossione delle entrate  degli
enti locali anche attraverso forme di cooperazione tra lo Stato e gli
enti  locali,  anche  mediante  incentivazioni  non  onerose  per  il
bilancio dello Stato, per rendere piu'  efficienti  le  attivita'  di
gestione delle entrate degli enti locali con particolare  riferimento
alle  attivita'  dirette  all'individuazione   di   basi   imponibili
immobiliari non dichiarate. La revisione  deve  riguardare  anche  il
sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attivita'
di accertamento e di riscossione delle  entrate  degli  enti  locali,
nonche' sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni
e  attivita'  di  supporto  propedeutiche  all'accertamento  e   alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da  essi
partecipate; 
      3)  revisione  del  sistema  sanzionatorio,   con   particolare
riguardo  al  miglioramento  della  proporzionalita'  delle  sanzioni
tributarie; 
    g)  attribuire  agli  enti  locali  la  facolta'   di   prevedere
direttamente, in virtu' dell'autonomia finanziaria di  entrata  e  di
spesa di  cui  all'articolo  119  della  Costituzione,  tipologie  di
definizione  agevolata,  anche  sotto  forma  di  adesione  a  quelle
introdotte  per  le  entrate  erariali,  in  materia  di  entrate  di
spettanza degli enti locali, attraverso  l'esercizio  della  potesta'
regolamentare di cui  all'articolo  52  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446; 
    h) razionalizzare le entrate  anche  di  carattere  patrimoniale,
prevedendo l'eliminazione  di  quelle  che  hanno  elevati  costi  di
adempimento per i contribuenti a fronte di  un  gettito  trascurabile
per gli enti locali  e  assicurando  le  opportune  compensazioni  di
gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai  sensi  della
presente legge. 
  2. Al fine di garantire la separazione in  due  distinti  comparti,
relativi rispettivamente alle province e alle citta' metropolitane, i
decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi
del federalismo fiscale, prevedono: 
    a) per le province, un tributo proprio  destinato  ad  assicurare
l'esercizio delle funzioni fondamentali, con adeguata  manovrabilita'
e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere  generale,
anche in sostituzione di tributi attualmente  esistenti,  nonche'  la
previsione di un fondo perequativo ai sensi dell'articolo  119  della
Costituzione; 
    b) per le citta' metropolitane, un tributo proprio  destinato  ad
assicurare l'esercizio  delle  funzioni  fondamentali,  con  adeguata
manovrabilita' e una  compartecipazione  a  un  tributo  erariale  di
carattere generale, anche  in  sostituzione  di  tributi  attualmente
esistenti, nonche' la previsione di un  fondo  perequativo  ai  sensi
dell'articolo 119 della Costituzione. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'articolo  119  della  Costituzione,
          vedi nelle note all'articolo 13. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
                «Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale   delle
          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni
          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,
          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli
          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione
          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non
          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge
          vigenti. 
                2. 
                3. Nelle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
                4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
                5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                  a)   l'accertamento   dei   tributi   puo'   essere
          effettuato dall'ente locale  anche  nelle  forme  associate
          previste negli articoli 24, 25,  26  e  28  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; 
                  b) qualora sia  deliberato  di  affidare  a  terzi,
          anche disgiuntamente, l'accertamento e la  riscossione  dei
          tributi e di tutte le entrate, le relative  attivita'  sono
          affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione  europea
          e delle procedure vigenti in materia di  affidamento  della
          gestione dei servizi pubblici locali, a: 
                    1)  i  soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in
          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                    3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,
          di cui all'articolo 113, comma 5,  lettera  c),  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          e  successive  modificazioni,   mediante   convenzione,   a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                    4) le societa' di cui all'articolo 113, comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                  c) l'affidamento di cui alla precedente lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                  d) il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
                6. - 7.»