Art. 16 
 
Principi  e  criteri  direttivi  per  la  revisione  generale   degli
  adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di
  altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la revisione generale  degli  adempimenti  tributari,  anche  con
riferimento ai tributi degli enti territoriali: 
    a)  razionalizzare,  in  un   quadro   di   reciproca   e   leale
collaborazione che privilegi l'adempimento  spontaneo,  gli  obblighi
dichiarativi,  riducendone  gli  adempimenti,  anche  mediante  nuove
soluzioni  tecnologiche,  in  vista  della   semplificazione,   della
razionalizzazione  e  della  revisione  degli  indici  sintetici   di
affidabilita', per rendere meno gravosa  la  gestione  da  parte  dei
contribuenti; 
    b) armonizzare  i  termini  degli  adempimenti  tributari,  anche
dichiarativi,  e  di  versamento,  razionalizzandone   la   scansione
temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per  quelli
aventi scadenza nel mese di agosto; 
    c) escludere  la  decadenza  da  benefici  fiscali  nel  caso  di
inadempimenti formali o di minore gravita'; 
    d) rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti,  inclusa  la
possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per  i
contribuenti che presentano alti livelli  di  affidabilita'  fiscale,
misurati  anche  sulla  base  degli  indicatori  statistico-economici
utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale; 
    e) semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli
obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i  modelli,  le
istruzioni e le specifiche tecniche siano  resi  disponibili  con  un
anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento  al
quale si riferiscono; 
    f) ampliare le forme di pagamento,  consentendo  la  facolta'  al
contribuente di utilizzare un rapporto  interbancario  diretto  (RID)
ovvero altro strumento di pagamento elettronico; 
    g)  incentivare  con  sistemi  premiali   l'utilizzazione   delle
dichiarazioni precompilate, ampliando le  categorie  di  contribuenti
interessate e facilitando  l'accesso  ai  servizi  telematici  per  i
soggetti  con  minore   attitudine   all'utilizzo   degli   strumenti
informatici, nonche' incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali; 
    h) semplificare le  modalita'  di  accesso  dei  contribuenti  ai
servizi  messi  a  disposizione   dall'Amministrazione   finanziaria,
ampliando e semplificando le modalita' per il rilascio delle  deleghe
anche esclusive ai professionisti abilitati; 
    i) incrementare i servizi digitali a disposizione  dei  cittadini
utilizzando  la  piattaforma  digitale  per  l'interoperabilita'  dei
sistemi informativi  e  della  base  di  dati,  prevedendo  che  agli
adempimenti  si  possa  ottemperare  anche   direttamente   per   via
telematica; 
    l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale; 
    m) prevedere misure volte a incentivare, anche in  prospettiva  e
garantendone la  gratuita',  l'utilizzo  dei  pagamenti  elettronici,
l'ammodernamento dei terminali di  pagamento  e  la  digitalizzazione
delle piccole e medie imprese; 
    n)  prevedere   il   potenziamento   di   strumenti   e   modelli
organizzativi  che  favoriscano  la  condivisione  dei  dati  e   dei
documenti, in  via  telematica,  tra  l'Agenzia  delle  entrate  e  i
competenti  uffici  dei  comuni,  anche  al  fine  di  facilitare   e
accelerare  l'individuazione  degli  immobili  non  censiti  e  degli
immobili abusivi; 
    o) prevedere, ferma  restando  la  salvaguardia  dei  termini  di
decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre  di  ciascun
anno, dell'invio delle comunicazioni, degli inviti e delle  richieste
di   atti,   documenti,   registri,   dati   e   notizie   da   parte
dell'Amministrazione finanziaria; 
    p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto, dei termini  per
la risposta dell'Agenzia delle entrate alle istanze di interpello; 
    q) armonizzare progressivamente i tassi di interesse  applicabili
alle   somme   dovute   dall'Amministrazione   finanziaria   e    dai
contribuenti; 
    r) rafforzare la specializzazione e la  formazione  professionale
continua  del   personale   dell'Amministrazione   finanziaria,   con
particolare riferimento alle attivita' di  contrasto  delle  frodi  e
dell'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie  digitali,
anche applicate alle attivita' economiche, all'utilizzo dei big  data
e al relativo trattamento, alla  sicurezza  informatica  e  ai  nuovi
modelli organizzativi e  strategici  delle  imprese,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I principi e  criteri  direttivi  di  cui  al  comma  1  non  si
applicano ai fini della revisione degli  adempimenti  previsti  dalla
disciplina doganale e da quella in materia di accisa  e  delle  altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal  titolo
III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. Per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa
e delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della  generale
revisione degli adempimenti  e  delle  procedure  amministrative,  il
Governo osserva,  in  particolare,  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici: 
    a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per  il  pagamento
dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla  produzione  e  sui
consumi e  introdurre  un  sistema  di  qualificazione  dei  soggetti
obbligati    al    pagamento    dei    predetti    tributi,    basato
sull'individuazione  di  specifici   livelli   di   affidabilita'   e
solvibilita', per la concessione, ai medesimi soggetti,  di  benefici
consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi  e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo  della  prestazione  delle
predette cauzioni; 
    b) rivedere le procedure amministrative  per  la  gestione  della
rete di vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti di  cui  agli
articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
    c) prevedere, con finalita' di contrasto del mercato illecito, di
tutela della salute dei consumatori e dei minori  nonche'  di  tutela
delle  entrate  erariali,  il  divieto  di  vendita  a  distanza,  ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato,  dei  prodotti
da  inalazione  senza  combustione  costituiti  da  sostanze  liquide
contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il titolo III  del  decreto  legislativo  26  ottobre
          1995, n. 504 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e
          relative  sanzioni  penali  e  amministrative),  tratta  di
          «Altre imposizioni indirette». 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  62-quater  e
          62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
          (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative): 
                «Art. 62-quater  (Imposta  di  consumo  sui  prodotti
          succedanei dei prodotti da fumo). - 1. 
                1-bis. I prodotti  da  inalazione  senza  combustione
          costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
          esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
          medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
          n. 219, e successive modificazioni,  sono  assoggettati  ad
          imposta di consumo  in  misura  pari,  rispettivamente,  al
          quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
          fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque  per
          cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al  quindici
          per cento dal 1° gennaio 2022 fino al  31  marzo  2022,  al
          quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile  2022
          fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al  dieci
          per  cento  dal  1°  gennaio  2023   dell'accisa   gravante
          sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
          al prezzo medio ponderato di un  chilogrammo  convenzionale
          di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
          alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
          base  di  apposite   procedure   tecniche,   definite   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli,  in  ragione  del  tempo  medio  necessario,   in
          condizioni di aspirazione conformi a  quelle  adottate  per
          l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo  di
          un campione composto da almeno dieci tipologie di  prodotto
          tra quelle in commercio, di cui  sette  contenenti  diverse
          gradazioni di nicotina e tre con  contenuti  diversi  dalla
          nicotina,  mediante  tre  dispositivi  per  inalazione   di
          potenza  non  inferiore  a  10  watt.   Con   provvedimento
          dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'  indicata  la
          misura dell'imposta di consumo, determinata  ai  sensi  del
          presente comma. Entro il primo  marzo  di  ogni  anno,  con
          provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  e'
          rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma,  la
          misura  dell'imposta  di  consumo   in   riferimento   alla
          variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. 
                1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma  2  e'
          obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
          a  tal  fine  dichiara  all'Agenzia  delle  dogane  e   dei
          monopoli,  prima   della   loro   commercializzazione,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
          quantita'  di  prodotto  delle  confezioni  destinate  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti  dall'articolo  6  del   decreto   legislativo   6
          settembre 2005, n.  206,  e  successive  modificazioni.  Il
          produttore   e'   tenuto   anche   a   fornire,   ai   fini
          dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto. 
                2. La commercializzazione  dei  prodotti  di  cui  al
          comma 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione
          da parte dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  nei
          confronti di soggetti che siano in  possesso  dei  medesimi
          requisiti stabiliti, per la gestione dei  depositi  fiscali
          di tabacchi lavorati, dall'articolo 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
          n. 67. 
                3. Il soggetto di cui  al  comma  2  e'  tenuto  alla
          preventiva  prestazione  di  cauzione,  in  uno  dei   modi
          stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n.  348,  a  garanzia
          dell'imposta dovuta per  ciascun  periodo  di  imposta.  La
          cauzione e' di importo pari al 10  per  cento  dell'imposta
          gravante su tutto il prodotto  giacente  e,  comunque,  non
          inferiore all'imposta dovuta mediamente per il  periodo  di
          tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai  fini
          del pagamento dell'imposta. 
                3-bis.  La  circolazione  dei  prodotti  di  cui   al
          presente articolo  e'  legittimata  dall'applicazione,  sui
          singoli  condizionamenti,  di  appositi   contrassegni   di
          legittimazione e di  avvertenze  esclusivamente  in  lingua
          italiana. Le disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano a decorrere dal 1° aprile 2021. 
                3-ter. Con determinazione del Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
          avvertenza  in  lingua  italiana   e   le   modalita'   per
          l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione  di
          cui al comma 3-bis.  Con  il  medesimo  provvedimento  sono
          definite  le  relative  regole  tecniche  e  le   ulteriori
          disposizioni attuative. 
                4.  Con  determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il  contenuto  e
          le  modalita'  di  presentazione  dell'istanza,   ai   fini
          dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
          di  tenuta  dei  registri   e   documenti   contabili,   di
          liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
          caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
          che effettuano la vendita al pubblico, in conformita',  per
          quanto  applicabili,  a  quelle  vigenti  per  i   tabacchi
          lavorati. Con il medesimo  provvedimento  sono  emanate  le
          ulteriori  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del
          comma 3. 
                5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis,  ad
          eccezione  dei  dispositivi   meccanici   ed   elettronici,
          comprese  le  parti  di  ricambio,  e'  effettuata  in  via
          esclusiva  per  il   tramite   delle   rivendite   di   cui
          all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,
          ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
          38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  quanto
          alla disciplina in materia di distribuzione  e  vendita  al
          pubblico dei prodotti ivi disciplinati. 
                5-bis. Con determinazione del Direttore  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli  sono  stabiliti,  per  gli
          esercizi di vicinato, le farmacie  e  le  parafarmacie,  le
          modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
          per l'approvvigionamento dei prodotti da  inalazione  senza
          combustione costituiti da sostanze liquide di cui al  comma
          1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza,  per  gli
          esercizi  di   vicinato,   escluse   le   farmacie   e   le
          parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
          al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed  elettronici;
          b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
          di vendita ai minori; c) non discriminazione tra  i  canali
          di approvvigionamento; d) presenza dei  medesimi  requisiti
          soggettivi  previsti  per  le  rivendite   di   generi   di
          monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
          cui al primo periodo, agli  esercizi  di  cui  al  presente
          comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'. 
                6. La commercializzazione  dei  prodotti  di  cui  al
          comma 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
          finanziaria,  ai  sensi  delle  disposizioni,  per   quanto
          applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
          di cui all'articolo 50. 
                7. Il soggetto  autorizzato  ai  sensi  del  comma  2
          decade  in  caso  di  perdita  di  uno  o  piu'   requisiti
          soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno  la
          garanzia di cui al comma 3. In  caso  di  violazione  delle
          disposizioni  in  materia  di  liquidazione  e   versamento
          dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul  valore
          aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione. 
                7-bis.  Le  disposizioni  degli   articoli   291-bis,
          291-ter e 291-quater del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative in materia doganale,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.  43,  si
          applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma
          1-bis del presente articolo, ad eccezione  dei  dispositivi
          meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo
          il meccanismo di equivalenza di  cui  al  comma  1-bis.  Si
          applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
          5-bis del presente articolo le disposizioni degli  articoli
          96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della  legge  18
          gennaio 1994, n. 50. 
                7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
          applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
          contenenti  nicotina  utilizzabili   per   ricaricare   una
          sigaretta  elettronica,  anche  ove  vaporizzabili  solo  a
          seguito di miscelazione con altre sostanze.» 
                «Art. 62-quater.1 (Imposta di  consumo  sui  prodotti
          che contengono nicotina). -  1.  I  prodotti,  diversi  dai
          tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina
          e preparati allo scopo di consentire, senza  combustione  e
          senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da  parte
          dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro
          consumo, sono assoggettati  ad  imposta  di  consumo  nella
          misura pari a  22  euro  per  chilogrammo,  esclusi  quelli
          autorizzati all'immissione in commercio come medicinali  ai
          sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219.  Ai
          fini della determinazione dell'imposta di cui  al  presente
          comma si tiene conto anche del  peso  degli  involucri,  se
          presenti. 
                2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta: 
                  a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1
          ottenuti nel territorio nazionale; 
                  b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo
          comma 1 provenienti da Paesi terzi; 
                  c) il soggetto cedente,  che  adempie  al  medesimo
          pagamento e agli obblighi previsti  dal  presente  articolo
          per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
          territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4,  per
          i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro  Stato
          dell'Unione europea; 
                  c-bis)  il  soggetto  avente  sede  nel  territorio
          nazionale,  autorizzato  ai  sensi  del  comma   4-bis   ad
          effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di  cui  al
          comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea. 
                3. Il soggetto che intende fabbricare i  prodotti  di
          cui al comma 1 e' preventivamente autorizzato  dall'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
          di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui  al
          comma 1. A tale fine il  medesimo  soggetto  presenta  alla
          medesima Agenzia un'istanza, in forma  telematica,  in  cui
          sono indicati, oltre ai dati previsti dalla  determinazione
          di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
          la gestione  dei  depositi  fiscali  di  tabacchi  lavorati
          dall'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro  delle  finanze   22   febbraio   1999,   n.   67,
          l'ubicazione del deposito in cui si  intende  fabbricare  i
          prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto
          dei prodotti di cui al comma 1 che intende  realizzare,  la
          quantita'  di  prodotto  presente  in  ciascuna  confezione
          destinata alla  vendita  al  pubblico,  nonche'  gli  altri
          elementi informativi previsti dall'articolo  6  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206. 
                4. Il rappresentante  fiscale  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), designato dal soggetto cedente  i  prodotti  di
          cui al comma 1 provenienti da un  altro  Stato  dell'Unione
          europea    europea,    e'    preventivamente    autorizzato
          dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A  tale  fine  il
          medesimo  rappresentante  presenta  alla  medesima  Agenzia
          un'istanza, in forma  telematica,  in  cui  sono  indicati,
          oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
          16, il possesso dei requisiti stabiliti,  per  la  gestione
          dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo  3
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 22 febbraio 1999, n.  67,  la  denominazione  e  il
          contenuto dei prodotti di cui al  comma  1  provenienti  da
          Paesi dell'Unione europea che saranno  immessi  in  consumo
          nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente
          in ciascuna confezione destinata alla vendita al  pubblico,
          nonche'   gli   altri   elementi    informativi    previsti
          dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo  6
          settembre 2005, n. 206. 
                4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
          e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
          in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
          fine il medesimo soggetto presenta  alla  predetta  Agenzia
          un'istanza, in forma  telematica,  in  cui  sono  indicati,
          oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
          16, le generalita' del rappresentante legale,  il  possesso
          dei requisiti  stabiliti,  per  la  gestione  dei  depositi
          fiscali  di  tabacchi   lavorati,   dall'articolo   3   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
          febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in  cui  si
          intende  ricevere  i  prodotti  di  cui  al  comma  1,   la
          denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1
          provenienti  da  Stati  dell'Unione  europea  che   saranno
          immessi in consumo nel territorio nazionale,  la  quantita'
          di prodotto presente in ciascuna confezione destinata  alla
          vendita al pubblico nonche' gli altri elementi  informativi
          previsti dall'articolo 6  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
                4-ter.  L'Agenzia  delle  dogane  e   dei   monopoli,
          effettuati  i  controlli   di   competenza   e   verificata
          l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del  comma  5,
          rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4  e  4-bis,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento  dell'istanza,
          l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
          e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta. 
                5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e'  tenuto
          a garantire il pagamento dell'imposta  dovuta  per  ciascun
          periodo  di  imposta  di  cui  al  comma  1   mediante   la
          costituzione di cauzioni ai sensi  della  legge  10  giugno
          1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto  di  cui
          al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al  10  per
          cento  dell'imposta  dovuta  sul  prodotto  mediamente   in
          giacenza nei dodici mesi solari precedenti e  comunque  non
          inferiore alla media dell'imposta  dovuta  in  relazione  a
          ciascuno  dei  dodici  mesi  solari  precedenti.   Per   il
          rappresentante  fiscale,  la  cauzione  e'  determinata  in
          misura corrispondente alla  media  dell'imposta  dovuta  in
          relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. 
                6.  L'autorizzazione  rilasciata  dall'Agenzia  delle
          dogane e dei monopoli di cui ai  commi  3,  4  e  4-bis  e'
          revocata  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  in
          materia  di  liquidazione  e  versamento  dell'imposta   di
          consumo di cui  al  comma  1.  La  medesima  autorizzazione
          decade nel caso in cui i soggetti  autorizzati  perdano  il
          possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
          3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la  garanzia  di  cui  al
          comma 5. 
                7. Per i  soggetti  obbligati  di  cui  al  comma  2,
          diversi dagli importatori, l'imposta dovuta e'  determinata
          sulla base  degli  elementi  indicati  nella  dichiarazione
          mensile che il soggetto medesimo deve  presentare  ai  fini
          dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui  la
          dichiarazione si riferisce.  Entro  lo  stesso  termine  e'
          effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 
                8. Per i prodotti di cui al comma  1  provenienti  da
          Paesi terzi, l'imposta di cui al comma  1  e'  accertata  e
          riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  con  le
          modalita' previste per i diritti di confine. 
                9. I prodotti di cui al comma 1 destinati  ad  essere
          immessi in consumo nel territorio nazionale  sono  inseriti
          in un'apposita tabella di commercializzazione. A  tal  fine
          il fabbricante e,  per  i  prodotti  provenienti  da  Paesi
          terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
          cui  al  comma  1  nella  predetta  tabella  indicando   la
          denominazione e il contenuto dei  medesimi  prodotti.  Allo
          stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui  al
          comma 2, lettera c), e il  soggetto  di  cui  al  comma  2,
          lettera  c-bis),  per  i  prodotti  di  cui  al  comma   1,
          provenienti da altri  Stati  dell'Unione  europea,  che  il
          soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui  al
          medesimo comma 2, lettera c-bis),  intendono  immettere  in
          consumo  nel  territorio   nazionale.   L'inserimento   dei
          prodotti   di   cui   al   comma   1   nella   tabella   di
          commercializzazione e' effettuato solo per  i  prodotti  di
          cui e' consentita la vendita per il consumo nel  territorio
          nazionale. 
                9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
          puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
          da  Stati   dell'Unione   europea,   dei   quali   effettua
          l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
          la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui  al
          comma  12  e  agli  esercizi  di   vicinato,   farmacie   e
          parafarmacie di cui al comma 13 ai  fini  della  successiva
          vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di  cui
          al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale,  l'immissione
          in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
          prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli  esercizi
          di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui  al  comma  13,
          mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da  Stati
          non appartenenti all'Unione europea la predetta  immissione
          si verifica all'atto dell'importazione degli stessi. 
                9-ter. Per la circolazione dei  prodotti  di  cui  al
          comma 1, nella fase antecedente  alla  loro  immissione  in
          consumo, tra i soggetti di cui al comma  2,  lettere  a)  e
          c-bis), il  mittente  e'  tenuto  a  fornire  garanzia  del
          pagamento dell'imposta di  consumo  gravante  sui  prodotti
          spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta. 
                10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la  circolazione
          dei prodotti di cui al  presente  articolo  e'  legittimata
          mediante   applicazione   di   appositi   contrassegni   di
          legittimazione    sui    singoli    condizionamenti.    Con
          determinazione del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dei   monopoli   sono   stabilite    le    modalita'    per
          l'approvvigionamento   dei   predetti    contrassegni    di
          legittimazione. 
                11. La commercializzazione dei  prodotti  di  cui  al
          comma 1 e'  soggetta  alla  vigilanza  dell'Amministrazione
          finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo  18,
          per quanto applicabili. 
                12. La vendita dei prodotti di  cui  al  comma  1  e'
          effettuata in via esclusiva per il tramite delle  rivendite
          di cui all'articolo 16 della legge  22  dicembre  1957,  n.
          1293.  Per  la  vendita  a   distanza   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 21, commi  11  e  12,  del
          decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 
                13. Con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli  sono  stabiliti,  per  gli
          esercizi di vicinato, le farmacie  e  le  parafarmacie,  le
          modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
          per l'approvvigionamento dei prodotti di  cui  al  comma  1
          secondo i seguenti criteri: 
                  a)  prevalenza,  per  gli  esercizi  di   vicinato,
          escluse le farmacie e le  parafarmacie,  dell'attivita'  di
          vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai
          prodotti di cui all'articolo 62-quater; 
                  b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
          divieto di vendita ai minori; 
                  c)   non   discriminazione   tra   i   canali    di
          approvvigionamento; 
                  d)  presenza  dei  medesimi  requisiti   soggettivi
          previsti per le rivendite di generi di monopolio. 
                14. Nelle more dell'adozione della determinazione  di
          cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma  e'
          consentita la prosecuzione dell'attivita'. 
                15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e
          291-quater del testo unico delle  disposizioni  legislative
          in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti
          di cui al comma 1 secondo il criterio in base al  quale  un
          grammo di tabacco  lavorato  convenzionale  equivale  a  10
          grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati  al  lordo
          del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli
          stessi  prodotti.  Si  applicano,  altresi',  ai   medesimi
          prodotti  di  cui  al  comma  1  le  disposizioni  di   cui
          all'articolo  50  del  presente  testo  unico,  nonche'  le
          disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio  1942,
          n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50. 
                16. Con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il  contenuto  e
          le  modalita'  di  presentazione   dell'istanza   ai   fini
          dell'autorizzazione di cui  ai  commi  3,  4  e  4-bis,  le
          modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
          inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
          commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
          di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
          a quelle  vigenti  per  i  tabacchi  lavorati,  per  quanto
          applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate  le
          ulteriori prescrizioni necessarie  per  l'attuazione  delle
          disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
          di accompagnamento e le modalita' con le quali  i  prodotti
          di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase  antecedente
          alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di  cui  al
          comma 2, lettere a) e c-bis).».