Art. 18 
 
            Principi e criteri direttivi per la revisione 
               del sistema nazionale della riscossione 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la revisione del sistema nazionale della riscossione,  anche  con
riferimento ai tributi degli enti territoriali: 
    a)  incrementare  l'efficienza  dei  sistemi  della  riscossione,
nazionale e locali, e semplificarli, orientandone l'attivita' secondo
i  principi  di  efficacia,  economicita'  e  imparzialita'  e  verso
obiettivi di risultato, anche attraverso: 
      1) la pianificazione annuale, da concordare  con  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  delle  procedure  di  recupero  che
l'agente della riscossione deve svolgere, anche  secondo  logiche  di
raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore
degli stessi; 
      2) il discarico automatico, al  31  dicembre  del  quinto  anno
successivo a quello dell'affidamento, delle quote non  riscosse,  con
temporanea  esclusione  delle  quote  per  le  quali  sono  in  corso
procedure esecutive o  concorsuali,  accordi  di  ristrutturazione  o
transazioni fiscali  o  previdenziali  e  di  quelle  interessate  da
dilazioni di pagamento, e con possibilita' di discarico anticipato in
assenza  di  cespiti   utilmente   aggredibili   ovvero   di   azioni
fruttuosamente esperibili; 
      3) la possibilita' per  l'ente  creditore,  successivamente  al
discarico  automatico,  di  riaffidare  in   riscossione   le   somme
discaricate, quando divengano noti  nuovi  e  significativi  elementi
reddituali o  patrimoniali,  ovvero  di  affidare  in  concessione  a
soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica,
la gestione della riscossione coattiva delle predette somme,  secondo
le procedure di cui al titolo II del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  dietro  pagamento  di  una
commissione  pari  a  una  percentuale  dell'importo   effettivamente
riscosso; 
      4)  la  salvaguardia  del  diritto  di  credito,  mediante   il
tempestivo tentativo di notificazione della  cartella  di  pagamento,
non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico,
nonche', nella  misura  e  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
pianificazione di cui  al  numero  1),  di  atti  interruttivi  della
prescrizione; 
      5) la gestione del processo di recupero coattivo in conformita'
alla pianificazione di cui al numero 1); 
      6) la tempestiva  trasmissione  telematica  delle  informazioni
relative all'attivita' svolta; 
      7) una disciplina transitoria dei tentativi di  recupero  delle
somme  contenute  nei  carichi   gia'   affidati   all'agente   della
riscossione, tenendo conto della  capacita'  operativa  dello  stesso
agente; 
      8)  la  revisione  della   disciplina   della   responsabilita'
dell'agente della riscossione, prevedendola in presenza  di  dolo  e,
inoltre, nei soli casi in cui dal mancato rispetto, per colpa  grave,
delle disposizioni adottate in attuazione del  principio  di  cui  al
numero 4) sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto  di
credito, con possibilita', in tali casi,  di  definizione  abbreviata
delle relative controversie e di pagamento in  misura  ridotta  delle
somme dovute; 
      9) l'individuazione  in  via  tassativa  dei  casi  in  cui  si
configuri, in capo a persone  fisiche  o  giuridiche  che  maneggiano
denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura,  l'obbligo
di resa del conto; 
      10) l'attribuzione al Ministero dell'economia e  delle  finanze
del potere di verificare la conformita'  dell'attivita'  di  recupero
dei crediti affidati all'agente della riscossione alla pianificazione
di  cui  al  numero  1),  nel  rispetto  dei  seguenti  principi   di
economicita' ed efficacia: 
        10.1) per i crediti tributari erariali, determinare i criteri
di  individuazione  delle  quote   automaticamente   discaricate   da
sottoporre al controllo, in misura compresa tra il 2 per cento e il 6
per cento delle stesse quote, e delle modalita', anche esclusivamente
telematiche, di tale controllo; 
        10.2) per  i  restanti  crediti,  determinare  i  criteri  di
individuazione delle quote da sottoporre a  controllo,  nella  misura
massima del 5 per cento; 
    b) assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle
attivita'   istruttorie   poste   in   essere    dall'Amministrazione
finanziaria; 
    c) favorire l'uso delle piu' evolute tecnologie e delle forme  di
integrazione  e  interoperabilita'  dei  sistemi  e  del   patrimonio
informativo funzionali alle attivita' della riscossione ed  eliminare
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con  conseguente
riduzione dei costi; 
    d) modificare progressivamente le condizioni di accesso ai  piani
di rateazione, in  vista  della  stabilizzazione  a  120  del  numero
massimo delle rate; 
    e) potenziare l'attivita'  di  riscossione  coattiva  dell'agente
della riscossione, anche attraverso: 
      1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della
cartella di pagamento per le entrate  da  affidare  all'agente  della
riscossione,  al  fine  di  anticipare   l'incasso,   da   parte   di
quest'ultimo, delle somme dovute dal debitore, riducendo i tempi  per
l'avvio delle azioni cautelari  ed  esecutive,  anche  attraverso  la
semplificazione del procedimento di cui  all'articolo  29,  comma  1,
lettera h), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
      2)  l'estensione  del  termine  di  efficacia  degli  atti   di
riscossione, per assicurare una  maggiore  rapidita'  dell'azione  di
recupero; 
      3)   la    razionalizzazione,    l'informatizzazione    e    la
semplificazione  delle  procedure  di   pignoramento   dei   rapporti
finanziari, che non possono in ogni caso eccedere complessivamente la
misura della sorte capitale,  degli  interessi  e  di  ogni  relativo
accessorio fino all'effettivo soddisfo, anche mediante l'introduzione
di meccanismi  di  cooperazione  applicativa  sin  dalla  fase  della
dichiarazione stragiudiziale del terzo, ai sensi dell'articolo 75-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, ferme  restando  le  forme  di  tutela  previste  a  favore  del
debitore; 
    f)  individuare  un  nuovo  modello  organizzativo  del   sistema
nazionale della riscossione, anche mediante  il  trasferimento  delle
funzioni e delle attivita' attualmente svolte  dall'agente  nazionale
della  riscossione,  o  di  parte  delle  stesse,  all'Agenzia  delle
entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una
netta  separazione  tra  l'Agenzia  delle  entrate,  titolare   della
funzione della riscossione, e  l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,
soggetto che svolge le attivita' di riscossione; 
    g) nell'introdurre il nuovo modello  organizzativo  di  cui  alla
lettera f), garantire la continuita' del servizio  della  riscossione
attraverso il conseguente  trasferimento  delle  risorse  strumentali
nonche' delle risorse umane senza soluzione di continuita'; 
    h) semplificare e accelerare le procedure relative ai rimborsi; 
    i) rivedere la disciplina dei rimborsi  dell'imposta  sul  valore
aggiunto con finalita' di razionalizzazione e semplificazione; 
    l) prevedere una disciplina della riscossione nei  confronti  dei
coobbligati solidali paritetici e dipendenti che assicuri un corretto
equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e
lettera d), non si applicano  per  la  revisione  del  sistema  della
riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053  del
Consiglio, del 14 dicembre 2020. 
  3. Per la revisione del sistema  della  riscossione  dell'accisa  e
delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste
dal titolo III del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, il Governo osserva altresi', oltre ai  principi
e criteri direttivi di  cui  al  comma  1,  ad  eccezione  di  quanto
previsto dalla lettera d), i seguenti principi  e  criteri  direttivi
specifici: 
    a)  rivedere  il  sistema  di  determinazione,   liquidazione   e
versamento dell'accisa sull'energia  elettrica  e  sul  gas  naturale
forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in
particolare,  l'attuale  sistema  di  versamento  dell'imposta  e  di
correlare  i  versamenti  dell'accisa  ai  quantitativi  di   energia
elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati  nel  periodo  di
riferimento; 
    b) rimodulare e armonizzare i termini previsti per  la  decadenza
dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto
all'imposta. 
  4. I principi e criteri direttivi di cui al  presente  articolo  si
applicano, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare
in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali. 
 
          Note all'art. 18: 
              -  Il  titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante  disposizioni
          sulla riscossione delle imposte sul reddito,  tratta  della
          «Riscossione coattiva». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   29   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  12,  recante
          misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria  e
          di competitivita' economica: 
                «Art.   29    (Concentrazione    della    riscossione
          nell'accertamento).  -  1.  Le  attivita'  di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
                  a) l'avviso  di  accertamento  emesso  dall'Agenzia
          delle  Entrate  ai  fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   il   connesso
          provvedimento  di  irrogazione   delle   sanzioni,   devono
          contenere  anche  l'intimazione  ad  adempiere,  entro   il
          termine  di  presentazione  del  ricorso,  all'obbligo   di
          pagamento degli importi negli stessi indicati,  ovvero,  in
          caso di tempestiva proposizione del  ricorso  ed  a  titolo
          provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresi'
          contenuta   nei   successivi   atti   da   notificare    al
          contribuente, anche mediante  raccomandata  con  avviso  di
          ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli
          importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai  fini
          delle imposte sui  redditi,  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto  ed
          ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48,  comma  3-bis,  e
          dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, e  dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472, nonche'  in  caso  di  definitivita'
          dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
          versamento delle somme dovute deve avvenire entro  sessanta
          giorni dal  ricevimento  della  raccomandata;  la  sanzione
          amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei
          casi di omesso, carente o tardivo  versamento  delle  somme
          dovute, nei termini di cui  ai  periodi  precedenti,  sulla
          base degli atti ivi indicati; 
                  b) gli  atti  di  cui  alla  lettera  a)  divengono
          esecutivi decorso il termine utile per la proposizione  del
          ricorso e devono espressamente recare  l'avvertimento  che,
          decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il  pagamento,
          la  riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
                  c) in presenza di fondato pericolo per il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
                  d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
                  e)  l'agente  della  riscossione,  sulla  base  del
          titolo  esecutivo  di  cui  alla  lettera  a)  e  senza  la
          preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  f) a partire dal primo giorno successivo al termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura  indicata  dall'articolo  30
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo
          alla  notifica  degli   atti   stessi;   all'agente   della
          riscossione spettano  l'aggio,  interamente  a  carico  del
          debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
          esecutive,   previsti   dall'articolo   17   del    decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                  g)  ai  fini   della   procedura   di   riscossione
          contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti  in
          norme vigenti al ruolo e  alla  cartella  di  pagamento  si
          intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed
          i riferimenti alle somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento  prevista  dall'articolo  19  dello
          stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo  l'affidamento
          del carico  all'agente  della  riscossione  e  in  caso  di
          ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica
          l'articolo 39 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 602; 
                  h)   in   considerazione   della   necessita'    di
          razionalizzare  e   velocizzare   tutti   i   processi   di
          riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
          di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  anche  in
          deroga alle norme  vigenti,  sono  introdotte  disposizioni
          finalizzate     a     razionalizzare,     progressivamente,
          coerentemente con le norme di cui  al  presente  comma,  le
          procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di   liquidazione,   controllo   e
          accertamento sia ai fini delle imposte sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  che   ai   fini   degli   altri   tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  delle  altre
          entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
                2. All'articolo 182-ter del Regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al primo comma, dopo le  parole:  "con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto" sono inserite le seguenti:
          "ed alle ritenute operate e non versate"; 
                  b) il secondo periodo del sesto comma e' sostituito
          dai  seguenti:  "La  proposta   di   transazione   fiscale,
          unitamente con la documentazione di cui  all'articolo  161,
          e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio."; 
                  c) dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' revocata di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.". 
                3. All'articolo 87 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
                  "2-bis.  L'agente  della  riscossione   cui   venga
          comunicata  la  proposta  di  concordato,  ai  sensi  degli
          articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
          in deroga alle  modalita'  indicate  nell'articolo  36  del
          decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e  la  approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.". 
                4. L'articolo 11 del  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74, e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 11 (Sottrazione fraudolenta al  pagamento  di
          imposte). - 1. E' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di
          imposte  sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  ovvero  di
          interessi  o  sanzioni  amministrative  relativi  a   dette
          imposte  di  ammontare  complessivo   superiore   ad   euro
          cinquantamila, aliena simulatamente  o  compie  altri  atti
          fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in
          tutto o in parte inefficace  la  procedura  di  riscossione
          coattiva.  Se  l'ammontare  delle  imposte,   sanzioni   ed
          interessi e' superiore ad euro duecentomila si  applica  la
          reclusione da un anno a sei anni. 
                  2. E' punito  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a
          quattro anni chiunque, al fine di ottenere per  se'  o  per
          altri  un  pagamento  parziale  dei  tributi   e   relativi
          accessori, indica nella documentazione presentata  ai  fini
          della procedura di transazione fiscale elementi attivi  per
          un ammontare  inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi
          passivi fittizi per un ammontare complessivo  superiore  ad
          euro  cinquantamila.  Se  l'ammontare  di  cui  al  periodo
          precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica  la
          reclusione da un anno a sei anni.". 
                5. All'articolo  27,  comma  7,  primo  periodo,  del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: "In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono". 
                6. In caso di fallimento (298), il curatore, entro  i
          quindici  giorni  successivi   all'accettazione   a   norma
          dell'articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,
          comunica ai sensi  dell'articolo  9  del  decreto-legge  31
          gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007,  n.  40,  i  dati  necessari  ai  fini
          dell'eventuale  insinuazione  al  passivo  della  procedura
          concorsuale.   Per   la    violazione    dell'obbligo    di
          comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili. 
                7. All'articolo 319-bis del codice  penale,  dopo  le
          parole: "alla quale il pubblico ufficiale appartiene"  sono
          aggiunte le seguenti: "nonche' il pagamento o  il  rimborso
          di tributi". Con riguardo alle valutazioni di diritto e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti  dall'articolo  182-ter  del
          Regio  decreto  16  marzo  1942,  n.   267,   dal   decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  dall'articolo  48  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  dall'articolo  8   del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e   successive
          modificazioni,  dagli  articoli  16  e   17   del   decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,   e   successive
          modificazioni, nonche'  al  fine  della  definizione  delle
          procedure amichevoli relative  a  contribuenti  individuati
          previste  dalle  vigenti  convenzioni  contro   le   doppie
          imposizioni sui redditi, dalla convenzione 90/436/CEE, resa
          esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, e dalla direttiva
          (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017,  attuata
          con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49,  e  al  fine
          della definizione delle procedure amichevoli interpretative
          di carattere  generale  e  degli  atti  dell'Agenzia  delle
          entrate  adottati   in   attuazione   di   tali   procedure
          amichevoli, la responsabilita' di cui all'articolo 1, comma
          1, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  successive
          modificazioni, e' limitata alle ipotesi di dolo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75-bis del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          recante disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito: 
                «Art.  75-bis   (Dichiarazione   stragiudiziale   del
          terzo).  -  1.  Decorso  inutilmente  il  termine  di   cui
          all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima
          di procedere ai  sensi  degli  articoli  72  e  72-bis  del
          presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice
          di procedura civile ed anche  simultaneamente  all'adozione
          delle azioni esecutive e cautelari  previste  nel  presente
          decreto, puo'  chiedere  a  soggetti  terzi,  debitori  del
          soggetto che e' iscritto a  ruolo  o  dei  coobbligati,  di
          indicare per iscritto, ove possibile in  modo  dettagliato,
          le cose e le somme da loro dovute al creditore. 
                2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1  e'
          fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta
          giorni  dalla  ricezione.  In  caso  di  inadempimento,  si
          applicano le disposizioni  previste  dall'articolo  10  del
          decreto   legislativo   18   dicembre   1997,    n.    471.
          All'irrogazione  della  relativa  sanzione   provvede,   su
          documentata  segnalazione  dell'agente  della   riscossione
          procedente e con le modalita'  previste  dall'articolo  16,
          commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
          n.  472,  l'ufficio  locale  dell'Agenzia   delle   entrate
          competente in ragione del domicilio  fiscale  del  soggetto
          cui e' stata rivolta la richiesta. 
                3. Gli agenti della riscossione possono procedere  al
          trattamento  dei  dati  acquisiti  ai  sensi  del  presente
          articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo
          13 del codice in materia di protezione dei dati  personali,
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» 
              - Il riferimento al titolo III del testo unico  di  cui
          al  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,   e'
          riportato nelle note all'articolo 17.