Art. 19 
 
Principi e criteri direttivi per  la  revisione  della  disciplina  e
             l'organizzazione del contenzioso tributario 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la revisione della disciplina e l'organizzazione del  contenzioso
tributario: 
    a) coordinare con la nuova  disciplina  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettera h), altri istituti a  finalita'  deflativa  operanti
nella  fase  antecedente  la  costituzione   in   giudizio   di   cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  ai
fini  del  massimo  contenimento  dei  tempi  di  conclusione   della
controversia tributaria; 
    b) ampliare  e  potenziare  l'informatizzazione  della  giustizia
tributaria mediante: 
      1) la semplificazione della  normativa  processuale  funzionale
alla completa digitalizzazione del processo; 
      2)  l'obbligo  dell'utilizzo  di  modelli  predefiniti  per  la
redazione degli atti processuali, dei  verbali  e  dei  provvedimenti
giurisdizionali; 
      3) la disciplina delle conseguenze processuali derivanti  dalla
violazione degli obblighi di utilizzo delle modalita' telematiche; 
      4) la previsione che la  discussione  da  remoto  possa  essere
chiesta anche da una sola delle parti costituite  nel  processo,  con
istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto  di
queste ultime di partecipare in presenza; 
    c) modificare l'articolo 57  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che  le  opposizioni
regolate dagli articoli 615, secondo  comma,  e  617  del  codice  di
procedura civile siano proponibili dinanzi al giudice tributario, con
le modalita' e le forme previste dal citato  decreto  legislativo  n.
546  del  1992,  se  il  ricorrente  assume  la  mancata  o  invalida
notificazione della cartella di pagamento ovvero dell'intimazione  di
pagamento di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 
    d) rafforzare il divieto di produrre nuovi  documenti  nei  gradi
processuali successivi al primo; 
    e) prevedere la pubblicazione e la successiva comunicazione  alle
parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali  entro  sette
giorni dalla  deliberazione  di  merito,  salva  la  possibilita'  di
depositare  la   sentenza   nei   trenta   giorni   successivi   alla
comunicazione del dispositivo; 
    f) accelerare lo svolgimento della fase cautelare anche nei gradi
di giudizio successivi al primo; 
    g)  prevedere  l'impugnabilita'  dell'ordinanza  che  accoglie  o
respinge   l'istanza   di   sospensione   dell'esecuzione   dell'atto
impugnato; 
    h) prevedere interventi di deflazione del contenzioso  tributario
in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla  Corte
di  cassazione,  favorendo  la  definizione  agevolata   delle   liti
pendenti; 
    i) al fine di assicurare la parita' delle parti in giudizio e  il
diritto alla difesa, garantire che le sentenze  tributarie  presenti,
in forma digitale, nelle banche di dati  della  giurisprudenza  delle
corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia  e
delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini; 
    l) ridefinire l'assetto territoriale  delle  corti  di  giustizia
tributaria di primo grado e delle sezioni  staccate  delle  corti  di
giustizia tributaria di secondo  grado  anche  mediante  accorpamenti
delle sedi esistenti, sulla base dell'estensione del territorio,  dei
carichi di lavoro e degli indici di sopravvenienza, del numero  degli
abitanti  della  circoscrizione,  degli  enti  impositori   e   della
riscossione; 
    m) disciplinare le modalita' di assegnazione dei magistrati e dei
giudici tributari  e  del  personale  amministrativo  interessati  al
riordino dell'assetto territoriale di cui alla lettera l), al fine di
garantire la continuita' dei servizi della giustizia tributaria delle
corti di primo e di secondo  grado  alle  quali  sono  trasferite  le
funzioni  degli  uffici  accorpati  o   soppressi,   assicurando   ai
magistrati e  ai  giudici  tributari  l'attribuzione  delle  medesime
funzioni gia' esercitate presso le corti accorpate o soppresse. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  23  del  decreto
          legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
          processo tributario in attuazione della delega  al  Governo
          contenuta nell'art. 30 della legge  30  dicembre  1991,  n.
          413): 
                «Art.  23  (Costituzione  in  giudizio  della   parte
          resistente).  -  1.  L'ente  impositore,   l'agente   della
          riscossione  ed  i  soggetti  iscritti  all'albo   di   cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446 nei cui confronti e' stato proposto  il  ricorso  si
          costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal  giorno
          in  cui  il  ricorso  e'  stato  notificato,  consegnato  o
          ricevuto a mezzo del servizio postale. 
                2. La costituzione della parte  resistente  e'  fatta
          mediante deposito presso la  segreteria  della  commissione
          adita del proprio fascicolo contenente  le  controdeduzioni
          in tante copie  quante  sono  le  parti  in  giudizio  e  i
          documenti offerti in comunicazione. 
                3. Nelle controdeduzioni la parte  resistente  espone
          le sue difese prendendo posizione sui  motivi  dedotti  dal
          ricorrente e  indica  le  prove  di  cui  intende  valersi,
          proponendo altresi' le eccezioni processuali  e  di  merito
          che non siano rilevabili d'  ufficio  e  instando,  se  del
          caso, per la chiamata di terzi in causa.» 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  50  e  57  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602 (Disposizioni sulla riscossione  delle  imposte  sul
          reddito): 
                «Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione). - 1.
          Il concessionario procede ad espropriazione forzata  quando
          e' inutilmente decorso il termine di sessanta giorni  dalla
          notificazione  della  cartella  di  pagamento,   salve   le
          disposizioni relative alla dilazione  ed  alla  sospensione
          del pagamento. 
                2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un  anno
          dalla    notifica    della    cartella    di     pagamento,
          l'espropriazione  stessa  deve   essere   preceduta   dalla
          notifica,  da  effettuarsi  con   le   modalita'   previste
          dall'articolo 26, di un avviso che  contiene  l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo risultante dal  ruolo  entro  cinque
          giorni. 
                3.  L'avviso  di  cui  al  comma  2  e'  redatto   in
          conformita' al modello approvato con decreto del  Ministero
          delle finanze e perde efficacia  trascorso  un  anno  dalla
          data della notifica.» 
                «Art. 57  (Opposizione  all'esecuzione  o  agli  atti
          esecutivi). - 1. Non sono ammesse: 
                  a) le opposizioni regolate  dall'articolo  615  del
          codice di procedura  civile,  fatta  eccezione  per  quelle
          concernenti la pignorabilita' dei beni; 
                  b) le opposizioni regolate  dall'articolo  617  del
          codice  di  procedura  civile  relative  alla   regolarita'
          formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. 
                2. Se e' proposta opposizione all'esecuzione  o  agli
          atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di  comparizione
          delle parti avanti a se' con  decreto  steso  in  calce  al
          ricorso,  ordinando  al  concessionario  di  depositare  in
          cancelleria, cinque giorni prima  dell'udienza,  l'estratto
          del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  615  e  617  del
          codice di procedura civile: 
                «Art.  615  (Forma  dell'opposizione).  -  Quando  si
          contesta il diritto della  parte  istante  a  procedere  ad
          esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo'
          proporre opposizione al precetto con citazione  davanti  al
          giudice competente per materia o valore e per territorio  a
          norma  dell'articolo  27.  Il  giudice,  concorrendo  gravi
          motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia  esecutiva
          del titolo. Se il diritto della parte istante e' contestato
          solo parzialmente,  il  giudice  procede  alla  sospensione
          dell'efficacia  esecutiva  del  titolo  esclusivamente   in
          relazione alla parte contestata. 
                Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui
          al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
          dei   beni   si   propongono   con   ricorso   al   giudice
          dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto  l'udienza
          di comparizione delle parti davanti  a  se'  e  il  termine
          perentorio per la notificazione del ricorso e del  decreto.
          Nell'esecuzione   per   espropriazione   l'opposizione   e'
          inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta  la
          vendita o l'assegnazione a norma degli articoli  530,  552,
          569, salvo che sia fondata  su  fatti  sopravvenuti  ovvero
          l'opponente  dimostri   di   non   aver   potuto   proporla
          tempestivamente per causa a lui non imputabile.» 
                «Art. 617 (Forma dell'opposizione). - Le  opposizioni
          relative alla regolarita' formale del  titolo  esecutivo  e
          del  precetto  si  propongono,  prima  che   sia   iniziata
          l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480
          terzo comma, con  atto  di  citazione  da  notificarsi  nel
          termine perentorio di venti giorni dalla notificazione  del
          titolo esecutivo o del precetto. 
                Le opposizioni di cui al  comma  precedente  che  sia
          stato    impossibile     proporre     prima     dell'inizio
          dell'esecuzione e quelle relative  alla  notificazione  del
          titolo esecutivo e  del  precetto  e  ai  singoli  atti  di
          esecuzione   si   propongono   con   ricorso   al   giudice
          dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni  dal
          primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo
          o il precetto, oppure dal giorno  in  cui  i  singoli  atti
          furono compiuti.». 
                Il decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546
          (Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'art.  30  della  legge  30
          dicembre  1991,  n.  413)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.