Art. 2 
 
         Principi generali del diritto tributario nazionale 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali: 
    a) fermi restando i principi della progressivita' e  dell'equita'
del  sistema  tributario,  stimolare  la  crescita  economica  e   la
natalita' attraverso l'aumento dell'efficienza  della  struttura  dei
tributi e la riduzione del carico fiscale,  soprattutto  al  fine  di
sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente  una
persona  con  disabilita',  i  giovani  che  non  hanno  compiuto  il
trentesimo anno di eta', i lavoratori e le imprese; 
    b) prevenire,  contrastare  e  ridurre  l'evasione  e  l'elusione
fiscale, anche attraverso: 
      1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono  al  sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, il  potenziamento  dell'analisi
del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni  di
intelligenza artificiale, nel rispetto della  disciplina  dell'Unione
europea sulla tutela dei dati personali, nonche' il rafforzamento del
regime  di  adempimento  collaborativo   ovvero   l'aggiornamento   e
l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di
collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti; 
      2) la piena  utilizzazione  dei  dati  resi  disponibili  dalla
fatturazione  elettronica  e  dalla   trasmissione   telematica   dei
corrispettivi nonche' la piena  realizzazione  dell'interoperabilita'
delle banche di  dati,  nel  rispetto  della  disciplina  dell'Unione
europea sulla tutela dei dati personali; 
    c) fermo restando il rispetto degli  obiettivi  programmatici  di
finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilita'
di destinare  alla  compensazione  della  riduzione  della  pressione
fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi  dell'articolo
1, comma 4, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  derivanti  dal
miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari; 
    d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche  con
riferimento: 
      1)  all'utilizzazione  efficiente,  anche  sotto   il   profilo
tecnologico, da  parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  dei  dati
ottenuti attraverso lo scambio di informazioni; 
      2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi per i
quali i costi di adempimento dei  contribuenti  risultano  elevati  a
fronte di un  gettito  trascurabile  per  lo  Stato,  assicurando  le
opportune misure compensative  nell'ambito  dei  decreti  legislativi
adottati ai sensi della presente legge; 
      3) alla  normativa  fiscale  riguardante  gli  enti  del  Terzo
settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le
altre  disposizioni  dell'ordinamento  tributario  nel  rispetto  dei
principi di mutualita', sussidiarieta' e solidarieta'; 
    e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico
dei contribuenti prevedendo: 
      1) la riduzione  degli  oneri  documentali  anche  mediante  il
rafforzamento del  divieto,  per  l'Amministrazione  finanziaria,  di
richiedere al contribuente documenti gia' in suo possesso; 
      2) nuove e piu' efficienti forme di erogazione di  informazioni
e di assistenza; 
      3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte  delle
persone anziane o con disabilita'; 
    f)  assicurare  un  trattamento  particolare  per  gli  atti   di
trasferimento o di destinazione  di  beni  e  diritti  in  favore  di
persone  con  disabilita',  fermo  restando  quanto  previsto   dagli
articoli 5 e 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112; 
    g) assicurare la piena applicazione  dei  principi  di  autonomia
finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio  2009,
n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,  e  agli  statuti
speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome
di Trento e di Bolzano, con riferimento: 
      1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilita'
e flessibilita' dei tributi  di  cui  agli  articoli  7  e  12  della
medesima legge, in  termini  almeno  equivalenti  rispetto  a  quanto
previsto dalla normativa statale vigente; 
      2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su  tributi
e compartecipazioni; 
      3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto  legislativo  n.  68
del 2011; 
      4) alla partecipazione  agli  indirizzi  di  politica  fiscale,
tramite la Conferenza permanente per il coordinamento  della  finanza
pubblica; 
      5) allo sviluppo dell'interoperabilita' delle  banche  di  dati
del  sistema  informativo  della  fiscalita'  per   la   gestione   e
l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera
b), della legge n. 42 del 2009; 
      6) all'opportunita' di  considerare  le  eventuali  perdite  di
gettito rispetto a quanto previsto a  legislazione  vigente  ai  fini
dell'adeguatezza dei servizi relativi  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto
dei principi indicati dalla  giurisprudenza  costituzionale  e  dalla
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
      7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi  in
conformita' ai principi di cui all'articolo 9 della legge n.  42  del
2009, con riferimento in particolare all'attuazione delle  previsioni
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 68 del 2011. 
  2.  Per  la  predisposizione  dei  decreti   legislativi   di   cui
all'articolo 1 il Governo puo' costituire appositi tavoli tecnici tra
l'Amministrazione   finanziaria,   gli    enti    territoriali,    le
organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di  categoria   e   dei
professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e  le
associazioni  familiari  maggiormente   rappresentative   a   livello
nazionale ai fini di quanto previsto al comma 1, lettere d) ed e). Ai
componenti dei predetti tavoli, in  ogni  caso,  non  possono  essere
corrisposti compensi, gettoni di  presenza,  rimborsi  di  spese  ne'
altri  emolumenti,  comunque  denominati,  a  carico  della   finanza
pubblica. 
  3.  Per  la  predisposizione  dei  decreti   legislativi   di   cui
all'articolo 1  l'Amministrazione  finanziaria  si  coordina  con  la
segreteria tecnica della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma
799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a tal fine coadiuvata  dal
Nucleo PNRR Stato-regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, per la cura dell'attivita' istruttoria con  le
regioni, le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti
locali, nel contesto della riforma del quadro fiscale subnazionale di
cui alla missione 1, componente 1, riforma 1.14, del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza. 
  4. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le  regioni  e  gli
enti locali. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  4  della
          legge 30 dicembre 2020, n.  178,  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                1.- 3. Omissis 
                4. In ciascun  anno,  ai  fini  della  determinazione
          delle risorse di cui al comma 3, si considerano le maggiori
          entrate  derivanti   dal   miglioramento   dell'adempimento
          spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo  anno
          precedente alla predisposizione della  legge  di  bilancio,
          nell'aggiornamento  della   Relazione   sull'economia   non
          osservata e sull'evasione fiscale e  contributiva,  redatta
          ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3,  della  legge  31
          dicembre 2009,  n.  196,  introdotto  dall'articolo  2  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Le  maggiori
          entrate di  cui  al  periodo  precedente  sono  considerate
          permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di
          quantificazione,  la  somma  algebrica  della  stima  della
          variazione delle entrate  derivanti  in  ciascun  anno  dal
          miglioramento  dell'adempimento   spontaneo   risulta   non
          negativa. Qualora tale somma  algebrica  risulti  negativa,
          l'ammontare delle maggiori entrate permanenti e' dato dalla
          differenza, se positiva,  tra  l'ammontare  delle  maggiori
          entrate di cui al primo periodo e il valore negativo  della
          somma  algebrica  della   variazione   delle   entrate   da
          miglioramento  dell'adempimento   spontaneo   stimata   con
          riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui
          al  periodo  precedente  e'  negativa  o   pari   a   zero,
          l'ammontare delle maggiori entrate  permanenti  e'  pari  a
          zero. 
                Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della  legge
          22 giugno 2016, n. 112 recante disposizioni in  materia  di
          assistenza in favore delle persone  con  disabilita'  grave
          prive del sostegno familiare: 
                «Art. 5 (Detraibilita' delle spese sostenute  per  le
          polizze assicurative finalizzate alla tutela delle  persone
          con disabilita' grave). -  1.  All'articolo  15,  comma  1,
          lettera f), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986,  n.  917,  dopo  le   parole:   «o   di   invalidita'
          permanente.» e' inserito il seguente periodo: «A  decorrere
          dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31  dicembre  2016,
          l'importo di euro 530 e' elevato a euro  750  relativamente
          ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
          morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilita'
          grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5
          febbraio 1992, n. 104, accertata con le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4 della medesima legge». 
                2. Alla copertura delle minori entrate derivanti  dal
          comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e
          in 20,4 milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2018,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 9.» 
                «Art.  6.   (Istituzione   di   trust,   vincoli   di
          destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a
          vincolo di destinazione). - 1. I beni e i diritti conferiti
          in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione  di  cui
          all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati  a
          fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti
          in favore delle persone con disabilita' grave come definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle  successioni
          e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  e
          successive modificazioni. 
                2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al  presente
          articolo sono ammesse a condizione che il  trust  ovvero  i
          fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero  il
          vincolo di destinazione di cui  all'articolo  2645-ter  del
          codice   civile   perseguano   come   finalita'   esclusiva
          l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle  persone
          con  disabilita'  grave,  in  favore   delle   quali   sono
          istituiti. La suddetta finalita' deve essere  espressamente
          indicata nell'atto istitutivo del  trust,  nel  regolamento
          dei fondi speciali o nell'atto istitutivo  del  vincolo  di
          destinazione. 
                3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al  presente
          articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente,  anche
          le seguenti condizioni: 
                  a) l'istituzione del trust ovvero il  contratto  di
          affidamento fiduciario che disciplina i fondi  speciali  di
          cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la  costituzione  del
          vincolo di destinazione di cui  all'articolo  2645-ter  del
          codice civile siano fatti per atto pubblico; 
                  b) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto
          di affidamento fiduciario che disciplina i  fondi  speciali
          di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo 2645-ter del codice  civile  identifichino  in
          maniera  chiara  e  univoca  i  soggetti  coinvolti   e   i
          rispettivi ruoli; descrivano la funzionalita' e  i  bisogni
          specifici delle persone con disabilita'  grave,  in  favore
          delle  quali  sono  istituiti;   indichino   le   attivita'
          assistenziali  necessarie  a  garantire  la   cura   e   la
          soddisfazione dei bisogni  delle  persone  con  disabilita'
          grave, comprese  le  attivita'  finalizzate  a  ridurre  il
          rischio della istituzionalizzazione delle medesime  persone
          con disabilita' grave; 
                  c) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto
          di affidamento fiduciario che disciplina i  fondi  speciali
          di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo  2645-ter  del  codice   civile   individuino,
          rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e
          del gestore, con  riguardo  al  progetto  di  vita  e  agli
          obiettivi di benessere che lo  stesso  deve  promuovere  in
          favore delle persone con disabilita' grave, adottando  ogni
          misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo
          ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto
          di  costituzione  del  vincolo  di  destinazione  indichino
          inoltre gli obblighi e le modalita'  di  rendicontazione  a
          carico del trustee o del fiduciario o del gestore; 
                  d) gli esclusivi beneficiari del trust  ovvero  del
          contratto di affidamento fiduciario che disciplina i  fondi
          speciali di cui al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  del
          vincolo di destinazione di cui  all'articolo  2645-ter  del
          codice civile siano le persone con disabilita' grave; 
                  e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust
          o nei fondi speciali di cui  al  comma  3  dell'articolo  1
          ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici
          registri  gravati  dal  vincolo  di  destinazione  di   cui
          all'articolo 2645-ter del  codice  civile  siano  destinati
          esclusivamente   alla   realizzazione    delle    finalita'
          assistenziali del trust ovvero dei  fondi  speciali  o  del
          vincolo di destinazione; 
                  f) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto
          di affidamento fiduciario che disciplina i  fondi  speciali
          di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo 2645-ter  del  codice  civile  individuino  il
          soggetto preposto al controllo delle  obbligazioni  imposte
          all'atto dell'istituzione del trust  o  della  stipula  dei
          fondi speciali ovvero della  costituzione  del  vincolo  di
          destinazione a carico del trustee o del  fiduciario  o  del
          gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per  tutta
          la durata del trust o dei fondi speciali o del  vincolo  di
          destinazione; 
                  g) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto
          di affidamento fiduciario che disciplina i  fondi  speciali
          di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo 2645-ter del  codice  civile  stabiliscano  il
          termine finale della durata  del  trust  ovvero  dei  fondi
          speciali di cui al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  del
          vincolo di destinazione di cui  all'articolo  2645-ter  del
          codice civile nella data  della  morte  della  persona  con
          disabilita' grave; 
                  h) l'atto istitutivo del trust ovvero il  contratto
          di affidamento fiduciario che disciplina i  fondi  speciali
          di  cui  al  comma  3  dell'articolo  1  ovvero  l'atto  di
          costituzione   del   vincolo   di   destinazione   di   cui
          all'articolo 2645-ter del  codice  civile  stabiliscano  la
          destinazione del patrimonio residuo. 
                4. In caso di premorienza del  beneficiario  rispetto
          ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i
          fondi speciali di cui al comma  3  dell'articolo  1  ovvero
          costituito il vincolo di destinazione di  cui  all'articolo
          2645-ter del codice civile, i trasferimenti di  beni  e  di
          diritti reali a favore dei suddetti soggetti  godono  delle
          medesime  esenzioni  dall'imposta   sulle   successioni   e
          donazioni di cui al  presente  articolo  e  le  imposte  di
          registro, ipotecaria e catastale  si  applicano  in  misura
          fissa. 
                5. Al di fuori dell'ipotesi di cui  al  comma  4,  in
          caso  di  morte  del  beneficiario  del  trust  ovvero  del
          contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3
          dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione  di  cui
          all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a  favore
          di  soggetti   con   disabilita'   grave,   come   definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai
          sensi della lettera h) del comma 3 del  presente  articolo,
          e'  soggetto  all'imposta  sulle  successioni  e  donazioni
          prevista  dall'articolo  2,  commi  da   47   a   49,   del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  e
          successive modificazioni, in considerazione del rapporto di
          parentela  o   coniugio   intercorrente   tra   disponente,
          fiduciante e destinatari del patrimonio residuo. 
                6. Ai trasferimenti di beni e di  diritti  in  favore
          dei trust ovvero dei fondi  speciali  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione  di  cui
          all'articolo  2645-ter  del  codice  civile,  istituiti  in
          favore delle persone con disabilita'  grave  come  definita
          dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, accertata con le modalita' di cui all'articolo 4 della
          medesima  legge,  le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale si applicano in misura fissa. 
                7. Gli atti, i documenti, le  istanze,  i  contratti,
          nonche' le copie  dichiarate  conformi,  gli  estratti,  le
          certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in
          essere o richiesti dal trustee ovvero  dal  fiduciario  del
          fondo  speciale  ovvero  dal   gestore   del   vincolo   di
          destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642. 
                8. In caso di conferimento di immobili e  di  diritti
          reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai
          fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i  comuni
          possono stabilire, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o  esenzioni
          ai fini dell'imposta  municipale  propria  per  i  soggetti
          passivi  di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
                9. Alle erogazioni liberali, alle  donazioni  e  agli
          altri atti a titolo gratuito  effettuati  dai  privati  nei
          confronti di trust ovvero dei  fondi  speciali  di  cui  al
          comma 3 dell'articolo 1 si applicano le detrazioni previste
          dall'articolo 83, comma 1,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al
          comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato
          elevato al 20 per cento del reddito complessivo  dichiarato
          e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui. 
                10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6  e  7  si
          applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le  agevolazioni
          di cui al comma 9 si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta 2016. 
                11. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali e il  Ministro  delegato  per  la
          famiglia e le disabilita', entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
          modalita' di attuazione del presente articolo. 
                12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e
          7, valutate  in  10  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di
          euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni  di  euro  annui  a
          decorrere   dall'anno   2018,   si   provvede   ai    sensi
          dell'articolo 9.». 
              - La legge 5 maggio 2009, n. 42, (Delega al Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119  della  Costituzione)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103. 
              - Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68  recante
          disposizioni in  materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
          maggio 2011, n. 109. 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 2, 7, 9 e
          12, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42: 
                «Art. 2. - 1. Omissis 
                2. Fermi restando gli specifici  principi  e  criteri
          direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
          5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
          25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui  al  comma  1
          del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
          criteri direttivi generali: 
                  a) autonomia di  entrata  e  di  spesa  e  maggiore
          responsabilizzazione    amministrativa,    finanziaria    e
          contabile di tutti i livelli di governo; 
                  b) lealta' istituzionale fra  tutti  i  livelli  di
          governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
          conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
          in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea  e  dai
          trattati internazionali; 
                  c) razionalita' e coerenza dei  singoli  tributi  e
          del sistema tributario nel suo  complesso;  semplificazione
          del  sistema  tributario,  riduzione  degli  adempimenti  a
          carico  dei   contribuenti,   trasparenza   del   prelievo,
          efficienza nell'amministrazione dei tributi;  rispetto  dei
          principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente
          di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
                  d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
          nell'attivita' di  contrasto  all'evasione  e  all'elusione
          fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale; 
                  e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
          province, alle citta'  metropolitane  e  alle  regioni,  in
          relazione alle rispettive competenze, secondo il  principio
          di  territorialita'  e  nel  rispetto  del   principio   di
          solidarieta'   e   dei    principi    di    sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza  di  cui  all'articolo  118
          della Costituzione; le  risorse  derivanti  dai  tributi  e
          dalle entrate propri  di  regioni  ed  enti  locali,  dalle
          compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali  e  dal
          fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
          normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite; 
                  f)  determinazione  del  costo  e  del   fabbisogno
          standard  quale  costo  e  fabbisogno   che,   valorizzando
          l'efficienza  e   l'efficacia,   costituisce   l'indicatore
          rispetto al quale comparare e valutare  l'azione  pubblica;
          definizione degli obiettivi di servizio cui devono  tendere
          le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio  delle
          funzioni  riconducibili   ai   livelli   essenziali   delle
          prestazioni   o   alle   funzioni   fondamentali   di   cui
          all'articolo 117, secondo comma, lettere  m)  e  p),  della
          Costituzione; 
                  g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
          parte di regioni, citta' metropolitane, province  e  comuni
          di regole coerenti con quelle  derivanti  dall'applicazione
          del patto di stabilita' e crescita; 
                  h) adozione di regole contabili uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine; 
                  i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
          internet  dei   bilanci   delle   regioni,   delle   citta'
          metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni,  tali   da
          riportare in modo semplificato le entrate e  le  spese  pro
          capite secondo  modelli  uniformi  concordati  in  sede  di
          Conferenza unificata; 
                  l) salvaguardia dell'obiettivo di non  alterare  il
          criterio della  progressivita'  del  sistema  tributario  e
          rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
          del concorso alle spese pubbliche; 
                  m)  superamento  graduale,  per  tutti  i   livelli
          istituzionali, del criterio della spesa storica a favore: 
                    1) del fabbisogno standard per  il  finanziamento
          dei livelli essenziali di  cui  all'articolo  117,  secondo
          comma, lettera m), della  Costituzione,  e  delle  funzioni
          fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,
          lettera p), della Costituzione; 
                    2) della perequazione della capacita' fiscale per
          le altre funzioni; 
                  n) rispetto  della  ripartizione  delle  competenze
          legislative fra Stato e regioni in  tema  di  coordinamento
          della finanza pubblica e del sistema tributario; 
                  o)  esclusione  di  ogni  doppia  imposizione   sul
          medesimo presupposto, salvo le addizionali  previste  dalla
          legge statale o regionale; 
                  p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale  e
          beneficio connesso alle funzioni esercitate sul  territorio
          in modo da favorire la corrispondenza  tra  responsabilita'
          finanziaria e amministrativa; continenza e  responsabilita'
          nell'imposizione di tributi propri; 
                  q) previsione che la  legge  regionale  possa,  con
          riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione  da
          parte dello Stato: 
                    1) istituire tributi regionali e locali; 
                    2) determinare le variazioni delle aliquote o  le
          agevolazioni che comuni, province  e  citta'  metropolitane
          possono applicare nell'esercizio  della  propria  autonomia
          con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1); 
                  r) previsione che la  legge  regionale  possa,  nel
          rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
          dalla legge statale, valutare la modulazione  delle  accise
          sulla  benzina,  sul  gasolio  e  sul   gas   di   petrolio
          liquefatto, utilizzati  dai  cittadini  residenti  e  dalle
          imprese  con  sede  legale  e   operativa   nelle   regioni
          interessate  dalle  concessioni  di  coltivazione  di   cui
          all'articolo 19 del decreto legislativo 25  novembre  1996,
          n. 625, e successive modificazioni; 
                  s) facolta' delle regioni  di  istituire  a  favore
          degli enti locali compartecipazioni al gettito dei  tributi
          e delle compartecipazioni regionali; 
                  t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
          sulle aliquote  dei  tributi  che  non  siano  del  proprio
          livello  di  governo;  ove  i  predetti  interventi   siano
          effettuati  dallo  Stato  sulle  basi  imponibili  e  sulle
          aliquote riguardanti i tributi degli enti locali  e  quelli
          di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2),
          essi sono possibili, a parita' di  funzioni  amministrative
          conferite, solo se prevedono  la  contestuale  adozione  di
          misure per la completa compensazione  tramite  modifica  di
          aliquota  o  attribuzione  di  altri   tributi   e   previa
          quantificazione finanziaria  delle  predette  misure  nella
          Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti  interventi
          sono   accompagnati   da   una   riduzione   di    funzioni
          amministrative dei livelli di governo i  cui  tributi  sono
          oggetto degli  interventi  medesimi,  la  compensazione  e'
          effettuata in misura corrispondente  alla  riduzione  delle
          funzioni; 
                  u)  previsione  di  strumenti   e   meccanismi   di
          accertamento e  di  riscossione  che  assicurino  modalita'
          efficienti di  accreditamento  diretto  o  di  riversamento
          automatico del riscosso agli  enti  titolari  del  tributo;
          previsione che i tributi  erariali  compartecipati  abbiano
          integrale evidenza contabile nel bilancio dello Stato; 
                  v)  definizione  di  modalita'  che  assicurino   a
          ciascun soggetto titolare  del  tributo  l'accesso  diretto
          alle  anagrafi  e  a  ogni  altra  banca  dati  utile  alle
          attivita' di gestione tributaria, assicurando  il  rispetto
          della  normativa  a  tutela  della  riservatezza  dei  dati
          personali; 
                  z)  premialita'  dei  comportamenti   virtuosi   ed
          efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria,  nella
          gestione  finanziaria  ed   economica   e   previsione   di
          meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli
          equilibri economico-finanziari o non assicurano  i  livelli
          essenziali  delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio
          delle  funzioni  fondamentali  di  cui  all'articolo   117,
          secondo comma, lettera p), della  Costituzione;  previsione
          delle specifiche modalita' attraverso le quali il  Governo,
          nel caso in cui la regione o l'ente locale non  assicuri  i
          livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  all'articolo
          117, secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  o
          l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
          117, secondo  comma,  lettera  p),  della  Costituzione,  o
          qualora gli scostamenti dal patto  di  convergenza  di  cui
          all'articolo    18    della    presente    legge    abbiano
          caratteristiche permanenti e  sistematiche,  adotta  misure
          sanzionatorie ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  lettera
          e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti  e
          possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
          l'incremento delle entrate tributarie ed  extra-tributarie,
          e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo
          di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
          secondo quanto  disposto  dall'articolo  8  della  legge  5
          giugno  2003,  n.  131,   e   secondo   il   principio   di
          responsabilita' amministrativa e finanziaria; 
                  aa) previsione che le sanzioni di cui alla  lettera
          z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel
          caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di  redazione
          dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h),  o  nel
          caso di mancata o tardiva comunicazione dei  dati  ai  fini
          del coordinamento della finanza pubblica; 
                  bb)  garanzia  del  mantenimento  di  un   adeguato
          livello di  flessibilita'  fiscale  nella  costituzione  di
          insiemi di tributi e compartecipazioni, da attribuire  alle
          regioni  e  agli  enti  locali,  la  cui  composizione  sia
          rappresentata in misura rilevante da  tributi  manovrabili,
          con determinazione, per ciascun livello di governo,  di  un
          adeguato grado di autonomia di entrata, derivante  da  tali
          tributi; 
                  cc)  previsione  di  una   adeguata   flessibilita'
          fiscale articolata su piu' tributi con una base  imponibile
          stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme  sul
          territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
          ed enti locali, comprese quelle  a  piu'  basso  potenziale
          fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
          il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
          delle prestazioni e alle funzioni fondamentali  degli  enti
          locali; 
                  dd) trasparenza ed efficienza  delle  decisioni  di
          entrata  e  di  spesa,  rivolte  a  garantire   l'effettiva
          attuazione  dei  principi  di  efficacia,   efficienza   ed
          economicita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); 
                  ee) riduzione della imposizione fiscale statale  in
          misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di  entrata
          di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard  e
          corrispondente riduzione  delle  risorse  statali  umane  e
          strumentali; eliminazione dal bilancio  dello  Stato  delle
          previsioni  di  spesa  relative  al   finanziamento   delle
          funzioni attribuite a regioni, province,  comuni  e  citta'
          metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
          risorse per gli interventi di cui all'articolo 119,  quinto
          comma, della Costituzione; 
                  ff)  definizione  di  una  disciplina  dei  tributi
          locali  in  modo  da  consentire  anche  una   piu'   piena
          valorizzazione della sussidiarieta' orizzontale; 
                  gg) individuazione di strumenti idonei  a  favorire
          la piena attuazione  degli  articoli  29,  30  e  31  della
          Costituzione, con riguardo ai  diritti  e  alla  formazione
          della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti; 
                  hh) territorialita' dei tributi regionali e  locali
          e riferibilita' al territorio  delle  compartecipazioni  al
          gettito dei  tributi  erariali,  in  conformita'  a  quanto
          previsto dall'articolo 119 della Costituzione; 
                  ii)  tendenziale   corrispondenza   tra   autonomia
          impositiva e autonomia di gestione  delle  proprie  risorse
          umane  e  strumentali  da  parte  del   settore   pubblico;
          previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi
          livelli di  governo  nella  gestione  della  contrattazione
          collettiva; 
                  ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale
          del quadro di finanziamento, in misura corrispondente  alle
          funzioni attribuite; 
                  mm) individuazione, in conformita' con  il  diritto
          comunitario,  di  forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  con
          particolare riguardo alla creazione di nuove  attivita'  di
          impresa nelle aree sottoutilizzate. 
                  Omissis.» 
                «Art. 7 (Principi e  criteri  direttivi  relativi  ai
          tributi delle regioni e alle compartecipazioni  al  gettito
          dei tributi erariali). - 1. I decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo 2 disciplinano i  tributi  delle  regioni,  in
          base ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  le  regioni  dispongono   di   tributi   e   di
          compartecipazioni al gettito dei tributi erariali,  in  via
          prioritaria  a  quello  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          (IVA),  in  grado  di   finanziare   le   spese   derivanti
          dall'esercizio  delle  funzioni  nelle   materie   che   la
          Costituzione attribuisce alla loro competenza  esclusiva  e
          concorrente  nonche'  le  spese  relative  a   materie   di
          competenza esclusiva statale, in relazione  alle  quali  le
          regioni esercitano competenze amministrative; 
                  b) per tributi delle regioni si intendono: 
                    1)  i  tributi  propri  derivati,   istituiti   e
          regolati da leggi statali, il  cui  gettito  e'  attribuito
          alle regioni; 
                    2)  le  addizionali  sulle  basi  imponibili  dei
          tributi erariali; 
                    3) i tributi propri istituiti dalle  regioni  con
          proprie  leggi  in  relazione  ai  presupposti   non   gia'
          assoggettati ad imposizione erariale; 
                  c) per i tributi di cui alla lettera b), numero 1),
          le  regioni,  con  propria  legge,  possono  modificare  le
          aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e  deduzioni  nei
          limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale
          e nel rispetto della normativa comunitaria; per  i  tributi
          di cui alla lettera b), numero 2), le regioni, con  propria
          legge,  possono  introdurre  variazioni  percentuali  delle
          aliquote delle addizionali e  possono  disporre  detrazioni
          entro i limiti fissati dalla legislazione statale; 
                  d) le modalita' di attribuzione  alle  regioni  del
          gettito dei tributi regionali  istituiti  con  legge  dello
          Stato e delle compartecipazioni ai  tributi  erariali  sono
          definite in conformita' al principio di territorialita'  di
          cui all'articolo 119 della Costituzione.  A  tal  fine,  le
          suddette modalita' devono tenere conto: 
                    1) del luogo di consumo,  per  i  tributi  aventi
          quale presupposto i consumi; per i  servizi,  il  luogo  di
          consumo puo' essere identificato nel domicilio del soggetto
          fruitore finale; 
                    2)  della  localizzazione  dei  cespiti,  per   i
          tributi basati sul patrimonio; 
                    3) del luogo di prestazione  del  lavoro,  per  i
          tributi basati sulla produzione; 
                    4) della residenza del percettore, per i  tributi
          riferiti ai redditi delle persone fisiche; 
                  e) il gettito dei tributi regionali derivati  e  le
          compartecipazioni al  gettito  dei  tributi  erariali  sono
          senza vincolo di destinazione.» 
                «Art. 9 (Principi e criteri direttivi in ordine  alla
          determinazione  dell'entita'  e  del  riparto   del   fondo
          perequativo  a  favore  delle  regioni).  -  1.  I  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  2,  in  relazione  alla
          determinazione  dell'entita'  e  del  riparto   del   fondo
          perequativo statale di carattere verticale a  favore  delle
          regioni, in attuazione degli articoli 117,  secondo  comma,
          lettera e), e 119, terzo comma,  della  Costituzione,  sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) istituzione del fondo perequativo a favore delle
          regioni  con  minore  capacita'   fiscale   per   abitante,
          alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
          gettito dell'IVA assegnata per le spese di cui all'articolo
          8, comma 1, lettera a), numero 1), nonche' da una quota del
          gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8,  comma
          1, lettera h), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1,
          lettera a), numero 2); le quote del  fondo  sono  assegnate
          senza vincolo di destinazione; 
                  b) applicazione del principio di perequazione delle
          differenze delle capacita' fiscali in modo tale da  ridurre
          adeguatamente le differenze tra  i  territori  con  diverse
          capacita' fiscali per abitante senza alterarne  l'ordine  e
          senza  impedirne  la   modifica   nel   tempo   conseguente
          all'evoluzione del quadro economico-territoriale; 
                  c) definizione delle modalita' per cui  le  risorse
          del fondo devono finanziare: 
                    1) la differenza tra  il  fabbisogno  finanziario
          necessario alla copertura delle spese di  cui  all'articolo
          8, comma  1,  lettera  a),  numero  1),  calcolate  con  le
          modalita' di cui alla  lettera  b)  del  medesimo  comma  1
          dell'articolo 8 e il gettito regionale dei tributi ad  esse
          dedicati, determinato con l'esclusione delle variazioni  di
          gettito prodotte dall'esercizio  dell'autonomia  tributaria
          nonche' dall'emersione della base imponibile riferibile  al
          concorso regionale nell'attivita' di recupero  fiscale,  in
          modo  da  assicurare  l'integrale  copertura  delle   spese
          corrispondenti  al  fabbisogno  standard  per   i   livelli
          essenziali delle prestazioni; 
                    2)  le  esigenze  finanziarie   derivanti   dalla
          lettera g) del presente articolo; 
                  d)  definizione  delle   modalita'   per   cui   la
          determinazione delle  spettanze  di  ciascuna  regione  sul
          fondo perequativo tiene conto delle  capacita'  fiscali  da
          perequare  e  dei  vincoli  risultanti  dalla  legislazione
          intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma,
          lettera m),  della  Costituzione,  in  modo  da  assicurare
          l'integrale copertura delle spese al fabbisogno standard; 
                  e) e'  garantita  la  copertura  del  differenziale
          certificato positivo tra i dati previsionali e  l'effettivo
          gettito dei tributi, escluso  il  gettito  derivante  dalla
          lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, alla  regione
          con riferimento alla quale e' stato determinato il  livello
          minimo sufficiente delle  aliquote  dei  tributi  ai  sensi
          dell'articolo  8,  comma  1,  lettere  d)  e  g),  tali  da
          assicurare l'integrale  finanziamento  delle  spese  per  i
          livelli essenziali  delle  prestazioni;  nel  caso  in  cui
          l'effettivo gettito  dei  tributi  sia  superiore  ai  dati
          previsionali, il differenziale certificato e' acquisito  al
          bilancio dello Stato; 
                  f) definizione delle modalita' per cui le quote del
          fondo perequativo per le spese di  parte  corrente  per  il
          trasporto pubblico locale sono assegnate in modo da ridurre
          adeguatamente le differenze tra  i  territori  con  diverse
          capacita' fiscali per abitante e, per  le  spese  in  conto
          capitale, tenendo conto del fabbisogno standard di  cui  e'
          assicurata l'integrale copertura; 
                  g) definizione delle modalita' in base  alle  quali
          per le spese di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  a),
          numero 2), le quote del fondo perequativo sono assegnate in
          base ai seguenti criteri: 
                    1) le regioni  con  maggiore  capacita'  fiscale,
          ossia quelle  nelle  quali  il  gettito  per  abitante  del
          tributo regionale di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera
          h), supera il gettito medio  nazionale  per  abitante,  non
          ricevono risorse dal fondo; 
                    2) le regioni con minore capacita' fiscale, ossia
          quelle nelle quali il  gettito  per  abitante  del  tributo
          regionale di cui all'articolo 8, comma 1,  lettera  h),  e'
          inferiore  al  gettito  medio   nazionale   per   abitante,
          partecipano  alla  ripartizione  del   fondo   perequativo,
          alimentato da una quota del gettito  prodotto  nelle  altre
          regioni,  in  relazione   all'obiettivo   di   ridurre   le
          differenze interregionali di gettito per  abitante  per  il
          medesimo tributo rispetto al gettito  medio  nazionale  per
          abitante; 
                    3) la ripartizione del  fondo  perequativo  tiene
          conto, per le regioni con popolazione al di  sotto  di  una
          soglia da individuare con  i  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in
          relazione inversa alla dimensione demografica stessa; 
                  h) definizione delle modalita' per cui le quote del
          fondo  perequativo  risultanti  dalla  applicazione   della
          lettera d) sono distintamente indicate  nelle  assegnazioni
          annuali.   L'indicazione   non    comporta    vincoli    di
          destinazione.» 
                «Art. 12 (Principi e criteri direttivi concernenti il
          coordinamento e l'autonomia di entrata  e  di  spesa  degli
          enti  locali).  -  1.  I   decreti   legislativi   di   cui
          all'articolo  2,  con  riferimento  al   coordinamento   ed
          all'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, sono
          adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) la legge statale individua i tributi propri  dei
          comuni  e  delle  province,   anche   in   sostituzione   o
          trasformazione di tributi gia' esistenti e anche attraverso
          l'attribuzione agli stessi comuni e province di  tributi  o
          parti di tributi gia' erariali; ne  definisce  presupposti,
          soggetti passivi e basi imponibili; stabilisce,  garantendo
          una adeguata  flessibilita',  le  aliquote  di  riferimento
          valide per tutto il territorio nazionale; 
                  b) definizione delle modalita' secondo cui le spese
          dei comuni  relative  alle  funzioni  fondamentali  di  cui
          all'articolo 11, comma  1,  lettera  a),  numero  1),  sono
          prioritariamente finanziate da una o  piu'  delle  seguenti
          fonti:  dal  gettito  derivante  da  una  compartecipazione
          all'IVA, dal gettito  derivante  da  una  compartecipazione
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,   dalla
          imposizione immobiliare, con  esclusione  della  tassazione
          patrimoniale sull'unita' immobiliare adibita ad  abitazione
          principale del soggetto  passivo  secondo  quanto  previsto
          dalla legislazione vigente alla data di entrata  in  vigore
          della presente legge in materia di imposta  comunale  sugli
          immobili, ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  27
          maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2008, n. 126 (25); 
                  c) definizione delle modalita' secondo cui le spese
          delle province relative alle funzioni fondamentali  di  cui
          all'articolo 11, comma  1,  lettera  a),  numero  1),  sono
          prioritariamente  finanziate  dal  gettito   derivante   da
          tributi il cui presupposto  e'  connesso  al  trasporto  su
          gomma e dalla compartecipazione ad un tributo erariale; 
                  d) disciplina di uno o piu' tributi propri comunali
          che,  valorizzando  l'autonomia   tributaria,   attribuisca
          all'ente  la  facolta'  di  stabilirli  e   applicarli   in
          riferimento a particolari scopi quali la  realizzazione  di
          opere pubbliche e di investimenti pluriennali  nei  servizi
          sociali ovvero il finanziamento degli  oneri  derivanti  da
          eventi  particolari  quali  flussi  turistici  e  mobilita'
          urbana; 
                  e)  disciplina  di  uno  o  piu'   tributi   propri
          provinciali  che,  valorizzando   l'autonomia   tributaria,
          attribuisca all'ente la facolta' di stabilirli e applicarli
          in riferimento a particolari scopi istituzionali; 
                  f) previsione di forme premiali per favorire unioni
          e  fusioni  tra  comuni,  anche   attraverso   l'incremento
          dell'autonomia   impositiva   o   maggiori   aliquote    di
          compartecipazione ai tributi erariali; 
                  g)  previsione  che  le  regioni,  nell'ambito  dei
          propri poteri legislativi in  materia  tributaria,  possano
          istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e  delle
          citta' metropolitane nel proprio  territorio,  specificando
          gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; 
                  h) previsione che gli enti locali, entro  i  limiti
          fissati  dalle  leggi,  possano  disporre  del  potere   di
          modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da  tali
          leggi e di introdurre agevolazioni; 
                  i) previsione che gli  enti  locali,  nel  rispetto
          delle normative di settore e delle delibere delle autorita'
          di  vigilanza,  dispongano   di   piena   autonomia   nella
          fissazione delle tariffe per prestazioni o servizi  offerti
          anche su richiesta di singoli cittadini; 
                  l) previsione che  la  legge  statale,  nell'ambito
          della premialita' ai comuni e alle  province  virtuosi,  in
          sede di individuazione dei principi di coordinamento  della
          finanza pubblica riconducibili al  rispetto  del  patto  di
          stabilita' e  crescita,  non  possa  imporre  vincoli  alle
          politiche di  bilancio  degli  enti  locali  per  cio'  che
          concerne la spesa  in  conto  capitale  limitatamente  agli
          importi resi  disponibili  dalla  regione  di  appartenenza
          dell'ente locale o da  altri  enti  locali  della  medesima
          regione.» 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  15  e  39,  del
          citato decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68: 
                «Art. 15. -  A  decorrere  dal  2027  o  da  un  anno
          antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al  presente
          decreto legislativo, in conseguenza dell'avvio del percorso
          di graduale convergenza verso i costi standard, le fonti di
          finanziamento delle spese delle regioni di cui all'articolo
          14, comma 1, sono le seguenti: 
                  a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo
          4; 
                  b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
                  c) l'IRAP, fino alla data  della  sua  sostituzione
          con altri tributi; 
                  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
                  e)    le    entrate    proprie,    nella     misura
          convenzionalmente    stabilita    nel     riparto     delle
          disponibilita'  finanziarie  per  il   servizio   sanitario
          nazionale per l'anno 2010. 
                2. Ai fini del  comma  1,  il  gettito  dell'IRAP  e'
          valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in
          assenza di variazioni disposte dalla regione  ovvero  delle
          variazioni indicate dall'articolo 5, comma 4. Ai  fini  del
          comma   1,   il   gettito    derivante    dall'applicazione
          dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF  di  cui
          all'articolo 6 e' valutato in base  all'aliquota  calcolata
          ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  primo  periodo.  Il
          gettito e', inoltre, valutato su base imponibile  uniforme,
          con le modalita' stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  sentita  la
          Conferenza Stato-Regioni. 
                3. La percentuale  di  compartecipazione  all'IVA  e'
          stabilita con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentita la Conferenza  Stato-Regioni,  al  livello
          minimo  assoluto  sufficiente  ad   assicurare   il   pieno
          finanziamento  del  fabbisogno  corrispondente  ai  livelli
          essenziali delle prestazioni in una sola  regione.  Per  il
          finanziamento  integrale  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni nelle regioni  ove  il  gettito  tributario  e'
          insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di
          cui al comma 5. 
                4. Le fonti  di  finanziamento  delle  spese  di  cui
          all'articolo 14, comma 2, sono le seguenti: 
                  a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 8,
          comma 3; 
                  b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1,
          lettera b), n. 3), della citata legge n. 42 del 2009; 
                  c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come
          rideterminata secondo le modalita' dell'articolo  2,  comma
          1; 
                  d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7. 
                5.  E'  istituito,  dall'anno  2027  o  da  un   anno
          antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al  presente
          decreto legislativo, un fondo  perequativo  alimentato  dal
          gettito  prodotto  da  una  compartecipazione  al   gettito
          dell'IVA determinata in modo  tale  da  garantire  in  ogni
          regione il  finanziamento  integrale  delle  spese  di  cui
          all'articolo 14, comma 1. Nel primo anno  di  funzionamento
          del fondo perequativo, le suddette spese sono computate  in
          base ai valori di spesa storica e dei costi  standard,  ove
          stabiliti; nei successivi quattro anni devono  gradualmente
          convergere verso  i  costi  standard.  Le  modalita'  della
          convergenza sono stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  la
          Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle  Commissioni
          della Camera dei Deputati e  del  Senato  della  Repubblica
          competenti per i profili  di  carattere  finanziario.  Allo
          schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          e'  allegata   una   relazione   tecnica   concernente   le
          conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del  presente
          comma, per il settore sanitario, la spesa coincide  con  il
          fabbisogno  sanitario  standard,  come  definito  ai  sensi
          dell'articolo 26. 
                6.  La  differenza  tra  il  fabbisogno   finanziario
          necessario alla copertura delle spese di  cui  all'articolo
          14, comma 1, e il gettito regionale  dei  tributi  ad  esse
          dedicati, e' determinato con l'esclusione delle  variazioni
          di   gettito   prodotte    dall'esercizio    dell'autonomia
          tributaria, nonche' del gettito di cui all'articolo  9.  E'
          inoltre   garantita   la   copertura   del    differenziale
          certificato positivo tra i dati previsionali e  l'effettivo
          gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo
          9, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel  caso
          in cui l'effettivo gettito dei  tributi  sia  superiore  ai
          dati  previsionali,   il   differenziale   certificato   e'
          acquisito al bilancio dello Stato. 
                7.  Per  il  finanziamento   delle   spese   di   cui
          all'articolo 14, comma 2, le quote  del  fondo  perequativo
          sono  assegnate  alle  regioni  sulla  base  dei   seguenti
          criteri: 
                  a)  le  regioni  con  maggiore  capacita'  fiscale,
          ovvero  quelle  nelle  quali  il   gettito   per   abitante
          dell'addizionale  regionale  all'IRPEF  supera  il  gettito
          medio  nazionale  per   abitante,   alimentano   il   fondo
          perequativo,  in  relazione  all'obiettivo  di  ridurre  le
          differenze interregionali di gettito per abitante  rispetto
          al gettito medio nazionale per abitante; 
                  b) le regioni con minore capacita' fiscale,  ovvero
          quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale
          regionale all'IRPEF e' inferiore al gettito medio nazionale
          per  abitante,  partecipano  alla  ripartizione  del  fondo
          perequativo, alimentato dalle regioni di cui  alla  lettera
          a), in relazione all'obiettivo  di  ridurre  le  differenze
          interregionali di gettito per abitante rispetto al  gettito
          medio nazionale per abitante; 
                  c) il principio di  perequazione  delle  differenti
          capacita'  fiscali  dovra'  essere  applicato  in  modo  da
          ridurre le differenze, in misura non inferiore  al  75  per
          cento, tra i territori con diversa  capacita'  fiscale  per
          abitante senza alternarne  la  graduatoria  in  termini  di
          capacita' fiscale per abitante; 
                  d) la  ripartizione  del  fondo  perequativo  tiene
          conto, per le regioni con popolazione al  di  sotto  di  un
          numero di abitanti determinato con le modalita' previste al
          comma 8,  ultimo  periodo,  del  fattore  della  dimensione
          demografica   in   relazione   inversa   alla    dimensione
          demografica stessa. 
                8.  Le  quote  del   fondo   perequativo   risultanti
          dall'applicazione del presente articolo sono  distintamente
          indicate  nelle  assegnazioni  annuali.  L'indicazione  non
          comporta  vincoli  di  destinazione.  Nel  primo  anno   di
          funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese  di
          cui all'articolo 14, comma 2, computate in base  ai  valori
          di  spesa  storica;  nei   successivi   quattro   anni   la
          perequazione  deve   gradualmente   convergere   verso   le
          capacita' fiscali. Le modalita' della convergenza,  nonche'
          le modalita' di attuazione delle lettere a), b),  c)  e  d)
          del  comma  7,  sono  stabilite  con  decreto   di   natura
          regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario.» 
                «Art. 39 (Disposizioni finali di coordinamento). - 1.
          Gli  elementi  informativi  necessari  all'attuazione   del
          presente decreto ed i dati relativi al gettito dei  tributi
          indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo
          stesso  sono  acquisiti  alla  banca  dati  unitaria  delle
          pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  13  della
          citata legge n. 196 del 2009, nonche' alla  banca  dati  di
          cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge
          n. 42 del 2009. 
                2. In coerenza con quanto stabilito con il  Documento
          di economia e finanza di cui all'articolo 10  della  citata
          legge n. 196 del 2009, in materia di limite  massimo  della
          pressione fiscale complessiva, la conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del
          presente decreto  legislativo,  al  fine  di  garantire  il
          rispetto del  predetto  limite  e  propone  al  Governo  le
          eventuali misure correttive. Resta fermo  quanto  stabilito
          dagli articoli 5, comma 4, e 6, comma 9. 
                3.  Compatibilmente  con  gli  obiettivi  di  finanza
          pubblica  concordati   in   sede   europea,   nonche',   in
          applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del
          Patto di stabilita' e crescita, con il leale e responsabile
          concorso  dei  diversi  livelli  di  governo  per  il  loro
          conseguimento anno per  anno,  in  conformita'  con  quanto
          stabilito   dall'articolo   14,   comma   2,   del   citato
          decreto-legge n. 78 del 2010, a  decorrere  dall'anno  2012
          nei confronti delle regioni  a  statuto  ordinario  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2. 
                4.  Ferme  restando  le  funzioni  della   Conferenza
          permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
          presente decreto, presso la  conferenza  Stato-Regioni,  un
          tavolo di confronto tra il Governo e le regioni  a  statuto
          ordinario, costituito dal Ministro per i  rapporti  con  le
          regioni e per la coesione territoriale, dal Ministro per le
          riforme  per  il   federalismo,   dal   Ministro   per   la
          semplificazione normativa,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e dal  Ministro  per  le  politiche  europee,
          nonche' dai Presidenti delle regioni  medesime.  Il  tavolo
          individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare
          l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal  presente
          comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne
          consentano  in  tutto  o  in  parte  l'attuazione,  propone
          modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruita'
          delle risorse, nonche' l'adeguatezza  del  complesso  delle
          risorse finanziarie rispetto alle  funzioni  svolte,  anche
          con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione,
          e la  relativa  compatibilita'  con  i  citati  vincoli  di
          finanza  pubblica.  Il  governo  propone,  nell'ambito  del
          disegno  di  legge  di  stabilita',  ovvero  individua  con
          apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a  dare
          attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del  tavolo
          di confronto di cui al presente comma. 
                5.  La  rideterminazione  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,   e   la
          soppressione  dei  trasferimenti  statali  alle  regioni  a
          statuto ordinario ai sensi dell'articolo 7, comma  1,  sono
          effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e  4
          del presente articolo,  facendo  riferimento  alle  risorse
          spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010. 
                6. Si applicano anche alle province  le  disposizioni
          di  cui  all'articolo  14,  comma  6,  del  citato  decreto
          legislativo n. 23 del 2011.». 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 799, della
          legge 29 dicembre 2022,  n.  197  (bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2023-2025): 
                «1.-798. Omissis 
                799. Presso il Dipartimento per gli affari  regionali
          e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          e'  istituita  una  segreteria  tecnica,  della  quale   si
          avvalgono la Cabina di regia di cui  al  comma  792  e,  se
          nominato, il Commissario di cui al comma 797. 
                Omissis.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   33   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 23, recante
          disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni mafiose: 
                «Art. 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni).
          - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni
          tra le amministrazioni statali titolari di  interventi  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e  gli  enti
          territoriali e' istituito, presso il Dipartimento  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  il  Nucleo  per  il  coordinamento
          delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo  Stato,  le
          Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». 
                2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo  fino  al
          31 dicembre 2026. 
                3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura  al  predetto
          Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
          attivita' di competenza volte ad attuare le riforme  e  gli
          investimenti previsti dal PNRR in  raccordo  con  le  altre
          amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR  e,
          in particolare, delle attivita' volte a: 
                  a)  curare  l'istruttoria  di  tavoli  tecnici   di
          confronto settoriali con le Regioni, le  Province  Autonome
          di Trento e Bolzano e gli enti locali; 
                  b) prestare supporto alle Regioni e  alle  Province
          Autonome  di   Trento   e   Bolzano   nella   elaborazione,
          coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto  avente
          particolare rilevanza strategica  per  ciascuna  Regione  e
          Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»; 
                  c)  prestare  attivita'  di  assistenza  agli  enti
          territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
          di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
          n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
          raccordo  con  le  altre  iniziative  di  supporto  tecnico
          attivate dalle amministrazioni competenti; 
                  d) condividere con le  competenti  strutture  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  le  informazioni
          raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime  strutture,
          le attivita' svolte,  anche  mediante  la  progettazione  e
          gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai  tavoli
          di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
          lettera c). 
                4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
          3, nonche' per le attivita' di competenza, il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri si avvale di un  contingente  di
          ventitre unita' di personale,  di  cui  una  con  qualifica
          dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con  qualifica
          dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
          il personale delle altre amministrazioni pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale   docente,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
          istituzioni  scolastiche  e  del  personale  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  che  e'   collocato   in
          posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto
          previsto   dai   rispettivi   ordinamenti.   Il    predetto
          contingente e' comprensivo delle unita'  di  personale  non
          dirigenziale  di  cui  alla  tabella  A  del  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28  luglio  2021,
          recante  ripartizione  delle  unita'   di   personale   non
          dirigenziale  previste  dall'articolo  7,  comma  1,  primo
          periodo,  del  decreto-legge  9   giugno   2021,   n.   80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113,  e  sostituisce  le  unita'  organizzative  di  cui
          all'articolo 2, comma 8, del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   30   luglio   2021,   che   e'
          conseguentemente modificato al fine di definire  compiti  e
          assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
          dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  1,   comma   15,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113.  Per  le
          finalita' del presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di
          euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il  finanziamento
          delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al  comma  1
          si  provvede  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento. 
                5.  Gli  incarichi  dirigenziali  e  i  comandi  o  i
          collocamenti fuori ruolo del personale di cui  al  comma  4
          cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. 
                6. Al Nucleo di cui al  comma  1  sono  assegnate  le
          risorse di cui alla tabella A del  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  28  luglio   2021,   recante
          ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7,  comma  4,
          secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2021,
          n. 113. 
                7.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  previsti  dal
          presente articolo il Dipartimento per gli affari  regionali
          e  le  autonomie,  dal  1°  gennaio  2022,  puo'   altresi'
          avvalersi   del   supporto   di   societa'   a   prevalente
          partecipazione  pubblica,  nonche'  di  un  contingente  di
          esperti, fino a un importo massimo  di  euro  50.000  lordi
          annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7, comma
          6, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  di
          comprovata qualificazione professionale, entro il limite di
          spesa  complessivo  di  euro  300.000.  A   tal   fine   e'
          autorizzata la spesa di euro  300.000  per  ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2026. 
                8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          euro 110.437 per  l'anno  2021  e  ad  euro  1.625.247  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  200,  della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190.»