Art. 21 
 
Principi e criteri direttivi per il riordino del  sistema  tributario
  mediante la redazione di testi unici e di  un  codice  del  diritto
  tributario 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi, secondo la procedura  di  cui  all'articolo  1,  per  il
riordino  organico  delle  disposizioni  che  regolano   il   sistema
tributario, mediante la redazione  di  testi  unici,  attenendosi  ai
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) puntuale individuazione delle  norme  vigenti,  organizzandole
per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi  unici
di settore in vigore; 
    b) coordinamento, sotto il profilo formale e  sostanziale,  delle
norme vigenti, anche di  recepimento  e  attuazione  della  normativa
dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone
e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica,  tenendo
anche  conto  delle  disposizioni  recate  dai  decreti   legislativi
eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; 
    c) abrogazione espressa delle disposizioni  incompatibili  ovvero
non piu' attuali. 
  2. Il Governo e' delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla  data
di entrata in vigore  dell'ultimo  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti  disposizioni  di
diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in
una parte generale, recante la  disciplina  unitaria  degli  istituti
comuni del sistema fiscale,  e  una  parte  speciale,  contenente  la
disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il  sistema
tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilita' delle  norme
fiscali,  la  certezza  dei   rapporti   giuridici   e   l'efficienza
dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la
disciplina della parte generale, il Governo si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) recepimento dei principi contenuti nello statuto  dei  diritti
del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
    b) previsione di una disciplina, unitaria per  tutti  i  tributi,
del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni  e
del processo;  la  disciplina  dell'obbligazione  tributaria  prevede
principi  e  regole  in  materia  di  dichiarazione,  accertamento  e
riscossione; 
    c) previsione di un  monitoraggio  periodico  della  legislazione
tributaria codificata. 
 
          Note all'art. 21: 
              - La legge 27 luglio  2000,  n.  212  (Disposizioni  in
          materia  di  statuto  dei  diritti  del  contribuente)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.