Art. 4 
 
            Principi e criteri direttivi per la revisione 
             dello statuto dei diritti del contribuente 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente,  di  cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212, le cui disposizioni  costituiscono
principi  generali  dell'ordinamento  e  criteri  di  interpretazione
adeguatrice della legislazione tributaria: 
    a) rafforzare l'obbligo di  motivazione  degli  atti  impositivi,
anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa; 
    b)  valorizzare  il  principio  del  legittimo  affidamento   del
contribuente e il principio di certezza del diritto; 
    c) razionalizzare la disciplina dell'interpello, al fine di: 
      1) ridurre  il  ricorso  all'istituto  dell'interpello  di  cui
all'articolo 11 della citata legge n.  212  del  2000,  incrementando
l'emanazione di provvedimenti interpretativi di  carattere  generale,
anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto,
elaborati  anche  a  seguito  dell'interlocuzione  con   gli   ordini
professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri  enti
esponenziali di interessi  collettivi  nonche'  tenendo  conto  delle
proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni; 
      2)  rafforzare  il  divieto  di  presentazione  di  istanze  di
interpello, riservandone l'ammissibilita' alle sole questioni che non
trovano soluzione in documenti interpretativi gia' emanati; 
      3) subordinare, per le persone  fisiche  e  i  contribuenti  di
minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle
sole ipotesi in  cui  non  e'  possibile  ottenere  risposte  scritte
mediante  servizi  di   interlocuzione   rapida,   realizzati   anche
attraverso  l'utilizzo  di  tecnologie  digitali  e  di  intelligenza
artificiale; 
      4) subordinare l'ammissibilita' delle istanze di interpello  al
versamento di un contributo,  da  graduare  in  relazione  a  diversi
fattori, quali  la  tipologia  di  contribuente  o  il  valore  della
questione oggetto dell'istanza, finalizzato  al  finanziamento  della
specializzazione  e  della  formazione  professionale  continua   del
personale delle agenzie fiscali; 
    d)   disciplinare   l'istituto   della   consulenza    giuridica,
distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti,  procedure
ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica; 
    e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso  agli
atti del procedimento tributario; 
    f)  prevedere  una  generale  applicazione  del   principio   del
contraddittorio a pena di nullita'; 
    g) prevedere una disciplina generale delle cause  di  invalidita'
degli atti impositivi e degli atti della riscossione; 
    h) potenziare l'esercizio del potere di  autotutela  estendendone
l'applicazione agli  errori  manifesti  nonostante  la  definitivita'
dell'atto,  prevedendo  l'impugnabilita'  del  diniego   ovvero   del
silenzio nei medesimi casi nonche', con riguardo alle valutazioni  di
diritto e di fatto operate, limitando la responsabilita' nel giudizio
amministrativocontabile  dinanzi  alla  Corte  dei  conti  alle  sole
condotte dolose; 
    i) prevedere l'istituzione  e  la  definizione  dei  compiti  del
Garante nazionale del  contribuente,  quale  organo  monocratico  con
incarico di durata quadriennale, rinnovabile una  sola  volta,  e  la
contestuale  soppressione  del  Garante  del  contribuente,  operante
presso ogni direzione  regionale  delle  entrate  e  direzione  delle
entrate delle province autonome, di cui all'articolo 13  della  legge
27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli
oneri finanziari. 
 
          Note all'art. 4: 
              - La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
          in materia di statuto  dei  diritti  del  contribuente,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  11  e  13  della
          citata legge 27 luglio 2000, n. 212: 
                «Art.  11  (Diritto   di   interpello).   -   1.   Il
          contribuente  puo'   interpellare   l'amministrazione   per
          ottenere una risposta riguardante  fattispecie  concrete  e
          personali relativamente a: 
                  a) l'applicazione  delle  disposizioni  tributarie,
          quando vi sono condizioni  di  obiettiva  incertezza  sulla
          corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta
          qualificazione di fattispecie alla luce delle  disposizioni
          tributarie  applicabili  alle   medesime,   ove   ricorrano
          condizioni di obiettiva incertezza  e  non  siano  comunque
          attivabili le procedure  di  cui  all'articolo  31-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto  legislativo
          14 settembre 2015, n. 147  e  di  cui  all'articolo  2  del
          medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; 
                  b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
          della idoneita' degli elementi  probatori  richiesti  dalla
          legge per l'adozione di specifici regimi fiscali  nei  casi
          espressamente previsti; 
                  c) l'applicazione della disciplina  sull'abuso  del
          diritto ad una specifica fattispecie. 
                2.  Il  contribuente   interpella   l'amministrazione
          finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che,
          allo scopo di contrastare comportamenti  elusivi,  limitano
          deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni
          soggettive  del   soggetto   passivo   altrimenti   ammesse
          dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione  che
          nella particolare  fattispecie  tali  effetti  elusivi  non
          possono verificarsi. Nei casi in cui  non  sia  stata  resa
          risposta favorevole, resta comunque ferma  la  possibilita'
          per il contribuente di fornire la dimostrazione di  cui  al
          periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in  sede
          amministrativa e contenziosa. 
                3. L'amministrazione risponde  alle  istanze  di  cui
          alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e
          a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo  comma  1
          ed a quelle di cui al comma 2  nel  termine  di  centoventi
          giorni. La  risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  ogni
          organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla
          questione   oggetto   dell'istanza   e   limitatamente   al
          richiedente.  Quando  la  risposta  non  e'  comunicata  al
          contribuente  entro  il  termine  previsto,   il   silenzio
          equivale a  condivisione,  da  parte  dell'amministrazione,
          della soluzione prospettata  dal  contribuente.  Gli  atti,
          anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla
          risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia  si
          estende  ai  comportamenti  successivi   del   contribuente
          riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo
          rettifica   della   soluzione   interpretativa   da   parte
          dell'amministrazione con  valenza  esclusivamente  per  gli
          eventuali comportamenti futuri dell'istante. 
                4. Non ricorrono condizioni di  obiettiva  incertezza
          quando  l'amministrazione  ha  compiutamente   fornito   la
          soluzione   per   fattispecie   corrispondenti   a   quella
          rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati  ai
          sensi dell'articolo 5, comma 2. 
                5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e
          2 non  ha  effetto  sulle  scadenze  previste  dalle  norme
          tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e
          non comporta interruzione  o  sospensione  dei  termini  di
          prescrizione. 
                6.  L'amministrazione  provvede  alla   pubblicazione
          mediante la forma  di  circolare  o  di  risoluzione  delle
          risposte  rese  nei  casi  in  cui  un  numero  elevato  di
          contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto  la
          stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in
          cui il parere sia reso in  relazione  a  norme  di  recente
          approvazione  o  per  le  quali  non   siano   stati   resi
          chiarimenti ufficiali, nei  casi  in  cui  siano  segnalati
          comportamenti non uniformi da parte degli  uffici,  nonche'
          in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale  il
          chiarimento  fornito.  Resta  ferma,  in  ogni   caso,   la
          comunicazione della risposta ai singoli istanti.» 
                «Art. 13 (Garante del contribuente). - 1. Presso ogni
          direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
          delle  province  autonome  e'  istituito  il  Garante   del
          contribuente. 
                2. Il Garante del  contribuente,  operante  in  piena
          autonomia, e' organo  monocratico  scelto  e  nominato  dal
          presidente della commissione  tributaria  regionale  o  sua
          sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa  la
          direzione regionale dell'Agenzia  delle  entrate,  tra  gli
          appartenenti alle seguenti categorie: 
                  a) magistrati, professori universitari  di  materie
          giuridiche ed  economiche,  notai,  sia  a  riposo  sia  in
          attivita' di servizio; 
                  b) 
                  c) avvocati, dottori  commercialisti  e  ragionieri
          collegiati, pensionati, scelti in una  terna  formata,  per
          ciascuna direzione regionale delle entrate, dai  rispettivi
          ordini di appartenenza. 
                3.  L'incarico   ha   durata   quadriennale   ed   e'
          rinnovabile     tenendo     presenti      professionalita',
          produttivita' ed attivita' gia' svolta. 
                4. Per ogni Garante  il  compenso  mensile  lordo  e'
          fissato in euro 2.788,87. Al Garante del  contribuente  che
          risiede in un comune diverso  da  quello  in  cui  ha  sede
          l'organo compete  il  rimborso  delle  spese  di  trasferta
          previsto dalle norme vigenti  per  la  partecipazione  alle
          relative  sedute.  Analogo  trattamento  compete  per   gli
          accessi in uffici finanziari situati in comuni  diversi  da
          quelli in cui ha la residenza il Garante. 
                5.  Le  funzioni  di  segreteria  e   tecniche   sono
          assicurate al Garante del contribuente dagli  uffici  delle
          direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso
          e' istituito. 
                6. Il Garante del contribuente, anche sulla  base  di
          segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente  o  da
          qualsiasi   altro   soggetto   interessato   che    lamenti
          disfunzioni,    irregolarita',     scorrettezze,     prassi
          amministrative anomale o irragionevoli  o  qualunque  altro
          comportamento suscettibile  di  incrinare  il  rapporto  di
          fiducia  tra  cittadini  e   amministrazione   finanziaria,
          rivolge richieste di documenti o  chiarimenti  agli  uffici
          competenti, i  quali  rispondono  entro  trenta  giorni,  e
          attiva le procedure di autotutela  nei  confronti  di  atti
          amministrativi di accertamento o di riscossione  notificati
          al  contribuente.  Il  Garante  del  contribuente  comunica
          l'esito dell'attivita' svolta alla  direzione  regionale  o
          compartimentale o al  comando  di  zona  della  Guardia  di
          finanza  competente  nonche'  agli  organi  di   controllo,
          informandone l'autore della segnalazione. 
                7.    Il    Garante    del    contribuente    rivolge
          raccomandazioni ai dirigenti degli  uffici  ai  fini  della
          tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei
          servizi. 
                8. Il  Garante  del  contribuente  ha  il  potere  di
          accedere  agli  uffici  finanziari  e  di  controllare   la
          funzionalita' dei servizi di assistenza e  di  informazione
          al contribuente nonche' l'agibilita' degli spazi aperti  al
          pubblico. 
                9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
          rispetto di quanto previsto dagli articoli  5  e  12  della
          presente legge. 
                10. Il Garante del contribuente richiama  gli  uffici
          al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta. 
                11. Il Garante del contribuente individua i  casi  di
          particolare rilevanza in  cui  le  disposizioni  in  vigore
          ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano  un
          pregiudizio dei contribuenti  o  conseguenze  negative  nei
          loro  rapporti  con  l'amministrazione,   segnalandoli   al
          direttore regionale o compartimentale o  al  comandante  di
          zona della Guardia  di  finanza  competente  e  all'ufficio
          centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
          eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
          Ministro  delle  finanze  i  casi  in  cui  possono  essere
          esercitati i  poteri  di  rimessione  in  termini  previsti
          dall'articolo 9. 
                12.  Ogni  sei  mesi  il  Garante  del   contribuente
          presenta una relazione sull'attivita'  svolta  al  Ministro
          delle finanze, al direttore  regionale  delle  entrate,  ai
          direttori compartimentali delle  dogane  e  del  territorio
          nonche' al comandante di zona  della  Guardia  di  finanza,
          individuando  gli  aspetti   critici   piu'   rilevanti   e
          prospettando le relative soluzioni. 
                13. Il Ministro delle finanze  riferisce  annualmente
          alle  competenti  Commissioni  parlamentari  in  ordine  al
          funzionamento del Garante del  contribuente,  all'efficacia
          dell'azione da esso svolta ed alla natura  delle  questioni
          segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
          segnalazioni del Garante stesso. 
                13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al
          Governo ed al Parlamento dati e  notizie  sullo  stato  dei
          rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della  politica
          fiscale.».