Art. 5 
 
      Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema 
          di imposizione sui redditi delle persone fisiche 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone
fisiche: 
    a) per gli aspetti generali: 
      1) la  revisione  e  la  graduale  riduzione  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio  di
progressivita' e nella  prospettiva  della  transizione  del  sistema
verso l'aliquota  impositiva  unica,  attraverso  il  riordino  delle
deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni  di  reddito,  delle
aliquote di  imposta,  delle  detrazioni  dall'imposta  lorda  e  dei
crediti  d'imposta,  tenendo  conto   delle   loro   finalita',   con
particolare riguardo: 
        1.1) alla composizione del nucleo familiare,  in  particolare
di quelli in cui sia presente una persona con disabilita', e ai costi
sostenuti per la crescita dei figli; 
        1.2)  alla  tutela  del  bene  costituito  dalla   casa,   in
proprieta' o in locazione, e di quello della  salute  delle  persone,
dell'istruzione e della previdenza complementare; 
        1.3)  agli  obiettivi   del   miglioramento   dell'efficienza
energetica,  della  riduzione  del  rischio  sismico  del  patrimonio
edilizio  esistente  nonche'  della  rigenerazione  urbana  e   della
rifunzionalizzazione edilizia, valutando anche le esigenze di tutela,
manutenzione e conservazione dei beni culturali di  cui  all'articolo
10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
        1.4) a misure volte a favorire  la  propensione  a  stipulare
assicurazioni aventi per oggetto il  rischio  di  eventi  calamitosi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
        1.5) a misure volte a favorire  lo  stabile  inserimento  nel
mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto  il  trentesimo
anno di eta'; 
      2)   il   graduale   perseguimento   dell'equita'   orizzontale
prevedendo, nelle more dell'attuazione  della  revisione  di  cui  al
numero 1), in particolare: 
        2.1) la  progressiva  applicazione  della  medesima  area  di
esenzione  fiscale  e  del  medesimo  carico  impositivo  nell'ambito
dell'IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto,  con
priorita' per l'equiparazione tra i redditi di lavoro dipendente e  i
redditi di pensione; 
        2.2) la possibilita' di consentire la deduzione  dal  reddito
di lavoro dipendente e  assimilato,  anche  in  misura  forfetizzata,
delle spese sostenute per la produzione dello stesso; 
        2.3)  la  possibilita'  per  il  contribuente  di  dedurre  i
contributi previdenziali obbligatori in sede  di  determinazione  del
reddito  della  pertinente  categoria  e  l'eccedenza   dal   reddito
complessivo; 
        2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di
reddito,  di  un'imposta  sostitutiva  dell'IRPEF  e  delle  relative
addizionali, in misura agevolata, sulle  retribuzioni  corrisposte  a
titolo di straordinario che eccedono una  determinata  soglia  e  sui
redditi indicati all'articolo 49 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione  della  tredicesima
mensilita', ferma restando la complessiva valutazione, anche  a  fini
prospettici, del regime sperimentale di tassazione  degli  incrementi
di reddito introdotto,  per  l'anno  2023,  per  le  persone  fisiche
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 
        2.5)  l'applicazione  del  medesimo  regime  di   imposizione
alternativa di cui al numero 2.4) sui premi di produttivita'; 
      3) l'inclusione nel  reddito  complessivo,  rilevante  ai  fini
della spettanza di  detrazioni,  deduzioni  o  benefici  a  qualsiasi
titolo, anche di natura non tributaria, dei  redditi  assoggettati  a
imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo  di  imposta  in
relazione all'IRPEF; 
      4) valutare l'introduzione, per un periodo limitato  di  tempo,
di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza  nei  comuni
periferici  e  ultraperiferici  come  individuati   dalla   Strategia
nazionale per le aree interne; 
    b) per i redditi agrari: 
      1) l'introduzione, per le attivita' agricole di coltivazione di
cui all'articolo 2135, primo  comma,  del  codice  civile,  di  nuove
classi e qualita' di coltura al fine di tenere conto dei piu' evoluti
sistemi  di  coltivazione,  riordinando   il   relativo   regime   di
imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale
l'attivita' eccedente e' considerata produttiva di reddito d'impresa; 
      2) la riconducibilita' dei  redditi  relativi  ai  beni,  anche
immateriali, derivanti dalle attivita' di coltivazione e  allevamento
che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai  cambiamenti
climatici, entro limiti predeterminati,  ai  redditi  ottenuti  dalle
attivita' agricole di cui all'articolo 2135, primo comma, del  codice
civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata; 
      3)  l'introduzione  di  procedimenti,   anche   digitali,   che
consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori  e  i  conduttori
dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il  31  dicembre  di  ogni
anno, le qualita' e le classi di coltura  indicate  nel  catasto  con
quelle effettivamente praticate; 
      4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime  fiscale
dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi  di  pensione  e  i
soggetti  con  reddito  complessivo  di  modesto  ammontare  svolgono
attivita' agricole; 
    c) per i redditi dei fabbricati, la possibilita' di estendere  il
regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso
diverso da quello  abitativo  ove  il  conduttore  sia  un  esercente
un'attivita' d'impresa, un'arte o una professione; 
    d) per i redditi di natura finanziaria: 
      1)  l'armonizzazione  della  relativa  disciplina,   prevedendo
un'unica   categoria   reddituale   mediante   l'elencazione    delle
fattispecie che costituiscono  redditi  di  natura  finanziaria,  con
riferimento alle ipotesi attualmente configurabili  come  redditi  di
capitale e redditi diversi di natura finanziaria, e prevedendo  norme
di chiusura volte a garantire l'onnicomprensivita' della categoria; 
      2) la determinazione dei redditi di  natura  finanziaria  sulla
base del principio  di  cassa,  con  possibilita'  di  compensazione,
comprendendo, oltre alle  perdite  derivanti  dalla  liquidazione  di
societa' ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto  l'impiego
del capitale, anche i  costi  e  gli  oneri  inerenti,  nel  rispetto
dell'obiettivo di contenere gli  spazi  di  elusione  e  di  erosione
dell'imposta; 
      3) la previsione di un'imposizione  sostitutiva  delle  imposte
sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura
finanziaria attualmente soggetti ad un  prelievo  a  monte  a  titolo
definitivo; 
      4)  il  mantenimento  del  livello  di  tassazione  attualmente
previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati; 
      5)  l'applicazione  di  un'imposta  sostitutiva  sul  risultato
complessivo  netto  dei  redditi  di  natura  finanziaria  realizzati
nell'anno  solare,  ottenuto  sommando   algebricamente   i   redditi
finanziari  positivi  con  i   redditi   finanziari   negativi,   con
possibilita' di riportare le eccedenze negative nei periodi d'imposta
successivi a quello di formazione; 
      6) la previsione di un  obbligo  dichiarativo  dei  redditi  di
natura finanziaria da parte del contribuente, con la possibilita'  di
optare per l'applicazione di modalita'  semplificate  di  riscossione
dell'imposta  attraverso  intermediari  autorizzati,  con   i   quali
sussistano   stabili   rapporti,   senza   obbligo   di    successiva
dichiarazione dei medesimi redditi; 
      7) la  previsione  dell'obbligo  di  comunicazione  all'Agenzia
delle  entrate,  da  parte  dei  soggetti  che   intervengono   nella
riscossione, dei  redditi  di  natura  finanziaria  per  i  quali  il
contribuente non ha scelto il regime opzionale; 
      8) la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti
finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali; 
      9) la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti  delle
attivita'  delle  forme  pensionistiche  complementari   secondo   il
principio di cassa, con possibilita' di compensazione, prevedendo  la
tassazione del  risultato  realizzato  annuale  della  gestione,  con
mantenimento di un'aliquota  d'imposta  agevolata  in  ragione  della
finalita' pensionistica; 
      10) l'applicazione  di  un'imposizione  sostitutiva  in  misura
agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti  di
previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
    e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, la  revisione
e la semplificazione delle disposizioni  riguardanti  le  somme  e  i
valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo
ai limiti di non concorrenza al reddito previsti  per  l'assegnazione
dei compensi in natura, salvaguardando le finalita'  della  mobilita'
sostenibile,   dell'attuazione   della   previdenza    complementare,
dell'incremento    dell'efficienza    energetica,     dell'assistenza
sanitaria, della solidarieta' sociale e della contribuzione agli enti
bilaterali; 
    f) per i redditi di lavoro autonomo: 
      1) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2,  comma  1,
lettera e), numero 1), con particolare  riguardo  alle  modalita'  di
versamento  dell'IRPEF  dovuta   dai   lavoratori   autonomi,   dagli
imprenditori individuali e dai contribuenti a cui  si  applicano  gli
indici sintetici di affidabilita' fiscale, fermo restando il  vigente
sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti,  e
realizzando, senza peggioramenti  per  il  contribuente  rispetto  al
sistema vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, una migliore distribuzione del carico  fiscale  nel  tempo,
anche mediante la progressiva introduzione della periodicita' mensile
dei versamenti degli acconti e dei  saldi  e  un'eventuale  riduzione
della ritenuta d'acconto; 
      2) la semplificazione e la  razionalizzazione  dei  criteri  di
determinazione  del  reddito  derivante  dall'esercizio  di  arti   e
professioni stabilendo, in particolare: 
        2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte  le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo
d'imposta in relazione all'attivita' artistica  o  professionale,  ad
esclusione delle somme percepite a titolo  di  rimborso  delle  spese
sostenute e riaddebitate  al  cliente,  non  deducibili  dal  reddito
dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di  imputazione
temporale  dei  compensi  deve  essere  corrispondente  a  quello  di
effettuazione delle ritenute da parte del committente; 
        2.2)  l'eliminazione  della  disparita'  di  trattamento  tra
l'acquisto in proprieta' e l'acquisizione  in  locazione  finanziaria
(leasing)  degli   immobili   strumentali   e   di   quelli   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e   all'uso
personale o familiare del contribuente; 
        2.3) la riduzione delle ritenute operate sui  compensi  degli
esercenti arti o professioni che si avvalgono in via  continuativa  e
rilevante  dell'opera  di  dipendenti  o  di   altre   tipologie   di
collaboratori,  al  fine  di  evitare  l'insorgere  di   sistematiche
situazioni creditorie; 
        2.4) la neutralita' fiscale delle operazioni di  aggregazione
e  riorganizzazione  degli  studi  professionali,   comprese   quelle
riguardanti il passaggio da associazioni professionali a societa' tra
professionisti; 
    g) per i redditi d'impresa, la previsione di un regime  opzionale
di tassazione per le imprese in contabilita' ordinaria che  favorisca
la tendenziale  neutralita'  tra  i  diversi  sistemi  di  tassazione
mediante l'assimilazione al regime  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  (IRES)  con  l'assoggettamento  a  un'imposta  ad  aliquota
proporzionale  uniformata  a  quella  dell'IRES,  restando  ferma  la
partecipazione alla formazione del reddito  complessivo  degli  utili
prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci,  fino  a
concorrenza  delle   somme   assoggettate   alla   predetta   imposta
proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima  dall'imposta
personale; 
    h) per i redditi diversi: 
      1)  la  revisione  del   criterio   di   determinazione   delle
plusvalenze realizzate a seguito di  cessione  a  titolo  oneroso  di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria,  stabilendo  che,
qualora la proprieta' degli stessi sia stata acquistata  per  effetto
di donazione, si assume in ogni caso come prezzo di  acquisto  quello
pagato dal donante; 
      2) la previsione di un'imposta sostitutiva sulla  rivalutazione
delle  partecipazioni  e  dei   terreni,   anche   edificabili,   con
possibilita' di  stabilire  aliquote  differenziate  in  ragione  del
periodo di possesso del bene; 
      3)  l'introduzione  di   una   disciplina   sulle   plusvalenze
conseguite, al di fuori dell'esercizio di  attivita'  d'impresa,  dai
collezionisti di oggetti d'arte,  di  antiquariato  o  da  collezione
nonche', in generale, di opere  dell'ingegno  di  carattere  creativo
appartenenti alle arti  figurative,  escludendo  i  casi  in  cui  e'
assente  l'intento  speculativo,  compresi  quelli   di   plusvalenza
relativa a  beni  acquisiti  per  successione  o  donazione,  nonche'
esonerando  i  medesimi  da  ogni  forma  dichiarativa  di  carattere
patrimoniale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Art. 10 (Beni culturali). - 1. Sono  beni  culturali
          le cose immobili e mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
                2. Sono inoltre beni culturali: 
                  a) le raccolte di musei,  pinacoteche,  gallerie  e
          altri luoghi espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli
          altri enti pubblici territoriali,  nonche'  di  ogni  altro
          ente ed istituto pubblico; 
                  b) gli archivi e i singoli documenti  dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
                  c) le raccolte  librarie  delle  biblioteche  dello
          Stato,   delle   regioni,   degli   altri   enti   pubblici
          territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  e   istituto
          pubblico, ad eccezione delle raccolte  che  assolvono  alle
          funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47,  comma
          2, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
          1977, n. 616. 
                3.  Sono  altresi'   beni   culturali,   quando   sia
          intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
                  a)  le  cose  immobili  e  mobili  che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico particolarmente importante,  appartenenti
          a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; 
                  b) gli archivi e i singoli documenti,  appartenenti
          a privati, che rivestono interesse storico  particolarmente
          importante; 
                  c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
          eccezionale interesse culturale; 
                  d)  le  cose  immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono un  interesse,  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della
          scienza, della tecnica, dell'industria e della  cultura  in
          genere, ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
          Se le cose rivestono  altresi'  un  valore  testimoniale  o
          esprimono  un  collegamento   identitario   o   civico   di
          significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui
          all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o
          piu' comuni o della regione, la dichiarazione di  monumento
          nazionale; 
                  d-bis)  le  cose,  a  chiunque  appartenenti,   che
          presentano un interesse artistico, storico, archeologico  o
          etnoantropologico  eccezionale  per   l'integrita'   e   la
          completezza del patrimonio culturale della Nazione; 
                  e) le collezioni o serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
                4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
          comma 3, lettera a): 
                  a) le cose che  interessano  la  paleontologia,  la
          preistoria e le primitive civilta'; 
                  b)  le  cose  di  interesse  numismatico  che,   in
          rapporto  all'epoca,  alle  tecniche  e  ai  materiali   di
          produzione, nonche' al  contesto  di  riferimento,  abbiano
          carattere di rarita' o di pregio; 
                  c) i manoscritti, gli autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                  d) le carte geografiche  e  gli  spartiti  musicali
          aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                  e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,
          le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
                  f) le ville, i parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
                  g) le pubbliche piazze, vie, strade e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
                  h)  i  siti  minerari  di  interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
                  i)  le  navi  e  i  galleggianti  aventi  interesse
          artistico, storico od etnoantropologico; 
                  l) le architetture rurali aventi interesse  storico
          od  etnoantropologico  quali  testimonianze   dell'economia
          rurale tradizionale. 
                5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
          sono soggette alla disciplina del presente titolo  le  cose
          indicate al comma 1 e al comma 3, lettere  a)  ed  e),  che
          siano opera di autore  vivente  o  la  cui  esecuzione  non
          risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose indicate al
          comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore  vivente
          o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.» 
              - Si riporta il testo l'articolo  49  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo
          unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente).  -  1.  Sono
          redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro. 
                2.  Costituiscono,  altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
                  a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
          equiparati; 
                  b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma,  del
          codice di procedura civile.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2135  del  codice
          civile: 
                «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
                Per coltivazione del fondo, per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
                Si  intendono   comunque   connesse   le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.» 
              -  Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto  1994,  n.
          196. 
              - Il decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103
          (Attuazione della delega conferita dall'art. 2,  comma  25,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335,  in  materia  di  tutela
          previdenziale  obbligatoria  dei  soggetti   che   svolgono
          attivita' autonoma di  libera  professione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, S.O.