Art. 6 
 
      Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema 
       di imposizione sui redditi delle societa' e degli enti 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la  revisione  del  sistema  di  imposizione  sui  redditi  delle
societa' e degli enti: 
    a)  riduzione  dell'aliquota  dell'IRES  nel  caso  in  cui   sia
impiegata in  investimenti,  con  particolare  riferimento  a  quelli
qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili  di
partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in
tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi
alla  sua  produzione.  La  riduzione  non  si  applica  al   reddito
corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti
o  destinati  a  finalita'  estranee   all'esercizio   dell'attivita'
d'impresa. La distribuzione degli utili stessi  si  presume  avvenuta
qualora sia accertata l'esistenza di componenti  reddituali  positivi
non   contabilizzati   o   di   componenti   negativi    inesistenti;
coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia
di reddito d'impresa; 
    b) in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al  secondo
periodo della lettera a), per le imprese che  non  beneficiano  della
riduzione di cui alla citata lettera, prevedere  la  possibilita'  di
fruire di eventuali incentivi fiscali  riguardanti  gli  investimenti
qualificati, anche  attraverso  il  potenziamento  dell'ammortamento,
nonche' di misure finalizzate all'effettuazione di nuove  assunzioni,
anche attraverso la possibile maggiorazione della  deducibilita'  dei
costi relativi alle medesime; 
    c)   razionalizzazione   e   semplificazione   dei   regimi    di
riallineamento dei valori fiscali a  quelli  contabili,  al  fine  di
prevedere una disciplina omogenea e un trattamento  fiscale  uniforme
per tutte le fattispecie rilevanti a tal  fine,  comprese  quelle  di
cambiamento  dell'assetto  contabile,   e   di   limitare   possibili
arbitraggi  tra  realizzi  non  imponibili  e  assunzioni  di  valori
fiscalmente riconosciuti; 
    d) revisione della disciplina della deducibilita' degli interessi
passivi anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo
restando il contrasto dell'erosione della base imponibile  realizzata
dai gruppi societari transnazionali; 
    e) riordino del regime di compensazione delle perdite  fiscali  e
di circolazione di quelle delle societa'  partecipanti  a  operazioni
straordinarie  o  al  consolidato  fiscale,  con   l'osservanza,   in
particolare, dei seguenti principi: 
      1) revisione del regime delle perdite nel consolidato, al  fine
di evitare le complessita' derivanti dall'attribuzione di quelle  non
utilizzate dalla  consolidante  all'atto  dell'interruzione  o  della
revoca della tassazione di gruppo; 
      2) tendenziale omogeneizzazione dei limiti e  delle  condizioni
di compensazione delle perdite fiscali; 
      3)  modifica  della  disciplina  del  riporto   delle   perdite
nell'ambito  delle  operazioni  di  riorganizzazione  aziendale,  non
penalizzando quelle conseguite a partire  dall'ingresso  dell'impresa
nel  gruppo  societario,  e   revisione   del   limite   quantitativo
rappresentato dal valore del patrimonio  netto  e  della  nozione  di
modifica dell'attivita' principale esercitata; 
      4)  definizione  delle  perdite  finali  ai   fini   del   loro
riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli
organi giurisdizionali dell'Unione europea; 
    f) sistematizzazione e  razionalizzazione  della  disciplina  dei
conferimenti di azienda e degli  scambi  di  partecipazioni  mediante
conferimento,  con  particolare   riferimento   alle   partecipazioni
detenute  nelle  holding,  nel  rispetto  dei  vigenti  principi   di
neutralita' fiscale e di valutazione delle azioni  o  quote  ricevute
dal conferente in base  alla  corrispondente  quota  delle  voci  del
patrimonio  netto  formato  dalla  conferitaria   per   effetto   del
conferimento; 
    g) previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni
dall'attivita' commerciale a quella non commerciale e  viceversa  per
effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali  attivita'
in conformita' alle disposizioni adottate in attuazione della  delega
conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106; 
    h) razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna
delle  entita'  estere,   prendendo   in   considerazione   la   loro
qualificazione di entita' fiscalmente trasparente ovvero  fiscalmente
opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o  territorio
di costituzione o di residenza fiscale. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per
          la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
          disciplina del servizio civile  universale)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141.