Art. 7 
 
            Principi e criteri direttivi per la revisione 
                  dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA): 
    a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli piu'
aderenti alla normativa dell'Unione europea; 
    b)  rivedere  le  disposizioni  che  disciplinano  le  operazioni
esenti, anche individuando le operazioni per le quali i  contribuenti
possono optare per l'imponibilita', in conformita' ai  criteri  posti
dalla normativa dell'Unione europea; 
    c) razionalizzare il numero e la misura delle  aliquote  dell'IVA
secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al  fine
di prevedere una tendenziale  omogeneizzazione  del  trattamento  per
beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo  alla
nomenclatura combinata o alla classificazione statistica,  meritevoli
di agevolazione in quanto  destinati  a  soddisfare  le  esigenze  di
maggiore rilevanza sociale; 
    d) rivedere la disciplina della detrazione per: 
      1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione piu'
aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi  impiegati  ai
fini  delle   operazioni   soggette   all'imposta,   prevedendo,   in
particolare, la  facolta'  di  applicare  il  criterio  pro  rata  di
detraibilita' ai soli  beni  e  servizi  utilizzati  da  un  soggetto
passivo sia per operazioni che danno diritto  a  detrazione  sia  per
operazioni che non danno tale diritto; 
      2) armonizzare i criteri di detraibilita' dell'imposta relativa
ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea; 
      3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi  acquistati  o
importati  per  i  quali  l'esigibilita'  dell'imposta  si   verifica
nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il  diritto
alla  detrazione  possa  essere  esercitato  al  piu'  tardi  con  la
dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura e' ricevuta; 
    e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere  d'arte,
recependo la direttiva (UE) 2022/542  del  Consiglio,  del  5  aprile
2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione; 
    f) razionalizzare  la  disciplina  del  gruppo  IVA  al  fine  di
semplificare le disposizioni previste per la costituzione del  gruppo
e per l'applicazione dell'istituto; 
    g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti  del  Terzo
settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi  alle
attivita' di interesse generale. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La direttiva  (UE)  2022/542  del  Consiglio,  del  5
          aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e
          (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote  dell'imposta
          sul valore aggiunto e' pubblicata nella Gazzetta  ufficiale
          dell'Unione europea L 107 del 06 aprile 2022.