Art. 8 
 
Principi e criteri direttivi per il graduale superamento dell'imposta
                regionale sulle attivita' produttive 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e  criteri  direttivi  specifici
per la revisione dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP): 
    a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con  priorita'
per le societa' di  persone  e  le  associazioni  senza  personalita'
giuridica costituite tra persone fisiche  per  l'esercizio  in  forma
associata  di  arti  e  professioni,  e  istituire  una  sovrimposta,
determinata secondo le medesime regole  dell'IRES,  con  l'esclusione
del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per  gli
enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale,  assicurando
alle regioni un gettito in misura equivalente a  quello  attuale,  da
ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia  di
IRAP; 
    b) provvedere affinche'  l'intervento  di  cui  alla  lettera  a)
garantisca comunque il finanziamento del fabbisogno  sanitario  e  il
gettito in misura equivalente per le regioni che presentano squilibri
di bilancio sanitario o sono sottoposte a piani di rientro  i  quali,
in base alla legislazione vigente, comportano  l'applicazione,  anche
automatica, di aliquote dell'IRAP maggiori di quelle minime; 
    c) garantire il rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  2,
comma  1,  lettera  g),  per  tutte  le  regioni,  anche  nella  fase
transitoria del graduale superamento dell'imposta. 
  2. Gli interventi normativi effettuati in attuazione  del  comma  1
non devono generare aggravi di  alcun  tipo  sui  redditi  di  lavoro
dipendente e di pensione.