Art. 9 
 
               Ulteriori principi e criteri direttivi 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui  all'articolo  1  il  Governo
osserva altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) nell'ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi
di impresa e  dell'insolvenza,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14: 
      1) prevedere un regime di tassazione del reddito delle imprese,
comprese quelle minori e le grandi  imprese,  che  fanno  ricorso  ai
predetti istituti, distinguendo tra: 
        1.1)  istituti  liquidatori,  da  cui  discende  l'estinzione
dell'impresa debitrice, per i quali il reddito d'impresa si determina
sulla base del metodo del residuo attivo  conseguito  in  un  periodo
unico; 
        1.2)   istituti   di   risanamento,   che   non   determinano
l'estinzione  dell'impresa,  per  i  quali  si  applica   l'ordinaria
disciplina del reddito d'impresa, con conseguente  adeguamento  degli
obblighi e degli adempimenti, anche  di  carattere  dichiarativo,  da
porre a carico delle procedure liquidatorie, anche  relativamente  al
periodo d'imposta precedente; 
      2) estendere agli istituti liquidatori  nonche'  al  concordato
preventivo e all'amministrazione straordinaria delle grandi  imprese,
anche non liquidatori, il regime di adempimenti attualmente  previsto
ai fini dell'IVA per la liquidazione giudiziale; 
      3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della
crisi  di  impresa  e  dell'insolvenza,  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle  disposizioni  degli
articoli 88, comma 4-ter, e 101,  comma  5,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dell'articolo 26,  commi
3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972,  n.  633,  e  l'esclusione  dalle  responsabilita'
previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile; 
      4)  introdurre  disposizioni  che  disciplinino   gli   effetti
derivanti dall'accesso delle imprese  a  uno  dei  predetti  istituti
relativamente: 
        4.1) al  rimborso  e  alla  cessione  dei  crediti  d'imposta
maturati nel corso delle procedure, prevedendo che,  nelle  procedure
liquidatorie, tali  operazioni  siano  possibili  anche  prima  della
chiusura della procedura, previo accertamento degli stessi crediti da
parte dell'Amministrazione finanziaria; 
        4.2) alla notificazione degli atti  impositivi,  prevedendone
l'obbligo nei riguardi sia degli organi giudiziali  sia  dell'impresa
debitrice   e   attribuendo   nelle   procedure    liquidatorie    la
legittimazione processuale agli organi giudiziali, ferma restando, in
ogni caso, quella dell'impresa debitrice; 
      5) prevedere la possibilita'  di  raggiungere  un  accordo  sul
pagamento  parziale  o  dilazionato  dei   tributi,   anche   locali,
nell'ambito della composizione negoziata, prevedendo l'intervento del
tribunale,   e   introdurre   analoga   disciplina   per   l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; 
    b)  rivedere  la  disciplina  delle   societa'   non   operative,
prevedendo: 
      1)  l'individuazione  di   nuovi   parametri,   da   aggiornare
periodicamente, che  consentano  di  individuare  le  societa'  senza
impresa, tenendo anche conto dei principi elaborati,  in  materia  di
imposta sul valore aggiunto,  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di
cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea; 
      2) la determinazione di cause di esclusione che tengano  conto,
tra l'altro,  dell'esistenza  di  un  congruo  numero  di  lavoratori
dipendenti e dello svolgimento  di  attivita'  in  settori  economici
oggetto di specifica regolamentazione normativa; 
    c) semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione  del
reddito d'impresa al fine di ridurre gli adempimenti  amministrativi,
fermi restando i principi  di  inerenza,  neutralita'  fiscale  delle
operazioni di riorganizzazione  aziendale  e  divieto  di  abuso  del
diritto,  attraverso  la  revisione  della   disciplina   dei   costi
parzialmente  deducibili  e  il   rafforzamento   del   processo   di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo  la
possibilita' di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da
apportare alle risultanze del conto economico quali, in  particolare,
quelle concernenti gli ammortamenti,  le  opere,  le  forniture  e  i
servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i
crediti  in  valuta  e  gli  interessi  di  mora.  Resta   ferma   la
possibilita', per alcune fattispecie, di applicare tale avvicinamento
ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio  a
revisione legale dei  conti  ovvero  sono  in  possesso  di  apposite
certificazioni,  rilasciate  da   professionisti   qualificati,   che
attestano la correttezza degli imponibili dichiarati; 
    d)  al  fine  di  garantire  il  rafforzamento  del  processo  di
avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici,  di  cui  alla
lettera c): 
      1) semplificare  e  razionalizzare  la  disciplina  del  codice
civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle  imprese
di minori dimensioni; 
      2) rivedere la disciplina recata  dal  decreto  legislativo  28
febbraio 2005, n. 38, prevedendo,  per  i  soggetti  che  adottano  i
principi  contabili   internazionali   IAS/IFRS   per   il   bilancio
consolidato,  la  facolta'  di  applicarli  anche  al   bilancio   di
esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie  per  colmare
eventuali lacune  dei  predetti  principi  contabili,  coordinare  il
bilancio di esercizio con la sua funzione  organizzativa  ed  evitare
eccessivi aggravi amministrativi; 
    e) introduzione della disciplina fiscale relativa alla  scissione
societaria parziale  disciplinata  dall'articolo  2506.1  del  codice
civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    f) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione
ordinaria delle imprese individuali  e  delle  societa'  commerciali,
stabilendo la definitivita' del reddito relativo a ciascun periodo di
imposta, fatta salva la facolta' del contribuente, se la liquidazione
non si protrae rispettivamente per piu' di tre o di cinque  esercizi,
di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi  tra
l'inizio e la chiusura della  stessa  in  base  al  bilancio  finale,
provvedendo alla riliquidazione dell'imposta; 
    g) rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi  fiscali  alle
imprese e i meccanismi di determinazione e  fruizione  degli  stessi,
tenendo altresi' conto della direttiva (UE) 2022/2523 del  Consiglio,
del 14 dicembre 2022; 
    h) rivedere la  fiscalita'  di  vantaggio,  in  coerenza  con  la
disciplina europea in materia di aiuti  di  Stato,  privilegiando  le
fattispecie  che  rientrano  nell'ambito  del  regolamento  (UE)   n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, al fine di  consentire  il  riconoscimento  di  agevolazioni
fiscali alle imprese senza la previa autorizzazione  da  parte  della
Commissione europea; 
    i) favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e la  riduzione
del divario territoriale, valutando la semplificazione del sistema di
agevolazioni  fiscali  nei  riguardi  delle  imprese  finalizzato  al
sostegno degli investimenti, con particolare  riferimento  alle  zone
economiche speciali; 
    l) semplificare e razionalizzare, in coerenza con le disposizioni
del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio
2017, n.  117,  e  con  il  diritto  dell'Unione  europea,  i  regimi
agevolativi  previsti  in  favore  dei  soggetti  che  svolgono   con
modalita' non commerciali attivita' che realizzano finalita'  sociali
nel rispetto dei principi di solidarieta' e sussidiarieta', nonche' i
diversi  regimi  di  deducibilita'  dal  reddito  complessivo   delle
erogazioni liberali disposte in favore degli enti aventi per  oggetto
statutario lo svolgimento o la promozione  di  attivita'  di  ricerca
scientifica; 
    m) completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli
enti sportivi e il  loro  coordinamento  con  le  altre  disposizioni
dell'ordinamento  tributario,  con  l'obiettivo  di   favorire,   tra
l'altro, l'avviamento e la formazione allo sport dei  giovani  e  dei
soggetti svantaggiati; 
    n) adottare misure volte a favorire la permanenza  in  Italia  di
studenti ivi  formati,  anche  mediante  la  razionalizzazione  degli
incentivi per il rientro in Italia di persone  ivi  formate  occupate
all'estero. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante
          Codice  della  crisi   d'impresa   e   dell'insolvenza   in
          attuazione  della  legge  19  ottobre  2017,  n.  155,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  febbraio  2019,  n.
          38, S.O. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  88  e  101  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
                «Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
          sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi  conseguiti
          a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
          iscritte in bilancio in precedenti esercizi e  i  ricavi  o
          altri proventi conseguiti per ammontare superiore a  quello
          che  ha  concorso  a  formare  il  reddito  in   precedenti
          esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza  di  spese,
          perdite od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte  in
          bilancio in precedenti esercizi. 
                2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del  comma
          1  dell'articolo  86  vengono  conseguite   per   ammontare
          superiore a quello che ha concorso a formare il reddito  in
          precedenti esercizi,  l'eccedenza  concorre  a  formare  il
          reddito a norma del comma 4 del detto articolo. 
                3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
                  a)   le   indennita'   conseguite   a   titolo   di
          risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi
          da  quelli  considerati  alla  lettera  f)  del   comma   1
          dell'articolo  85  e  alla   lettera   b)   del   comma   1
          dell'articolo 86; 
                  b) i proventi in denaro o in  natura  conseguiti  a
          titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
          di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 85  e
          quelli    per    l'acquisto    di    beni    ammortizzabili
          indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.  Tali
          proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio  in
          cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
          in cui sono stati incassati e nei successivi ma  non  oltre
          il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni  connesse  alla
          realizzazione  di  investimenti  produttivi  concesse   nei
          territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          nonche' quelle concesse ai  sensi  del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218,  per  la  decorrenza   prevista   al   momento   della
          concessione delle stesse. Non si considerano  contributi  o
          liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato,  dalle
          Regioni e  dalle  Province  autonome  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed  ordinaria
          di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
          Istituti  autonomi   per   le   case   popolari,   comunque
          denominati, e agli enti aventi le stesse finalita'  sociali
          dei predetti Istituti, istituiti nella  forma  di  societa'
          che rispondono ai requisiti della legislazione  dell'Unione
          europea in materia di "in  house  providing"  e  che  siano
          costituiti e operanti  alla  data  del  31  dicembre  2013,
          nonche'  quelli  erogati  alle   cooperative   edilizie   a
          proprieta' indivisa e di  abitazione  per  la  costruzione,
          ristrutturazione e manutenzione ordinaria  e  straordinaria
          di  immobili  destinati  all'assegnazione  in  godimento  o
          locazione. 
                3-bis. Non costituiscono  sopravvenienze  attive,  in
          quanto  esclusi,  i  contributi  percepiti  a   titolo   di
          liberalita'  dai   soggetti   sottoposti   alle   procedure
          concorsuali previste dal Regio decreto 16  marzo  1942,  n.
          267, dal decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,  dal
          decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  ovvero
          alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del  decreto
          legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonche' alla procedura
          di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70  e
          seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
          ad esclusione di quelli provenienti da societa' controllate
          dall'impresa  o  controllate  dalla  stessa  societa'   che
          controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo
          si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro
          mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. 
                4.  Non  si  considerano  sopravvenienze   attive   i
          versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
          conto  capitale  alle  societa'  e   agli   enti   di   cui
          all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci,
          ne' gli apporti  effettuati  dai  possessori  di  strumenti
          similari alle azioni. 
                4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti  si  considera
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  il  relativo
          valore fiscale. A tal fine,  il  socio,  con  dichiarazione
          sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale
          valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale
          del credito e' assunto pari a zero. Nei casi di  operazioni
          di conversione del credito in partecipazioni  si  applicano
          le disposizioni dei periodi precedenti e il valore  fiscale
          delle medesime partecipazioni viene assunto in  un  importo
          pari al valore fiscale del credito oggetto di  conversione,
          al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili
          per il creditore per effetto della conversione stessa. 
                4-ter. Non si considerano,  altresi',  sopravvenienze
          attive le riduzioni dei  debiti  dell'impresa  in  sede  di
          concordato fallimentare  o  preventivo  liquidatorio  o  di
          procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori
          con i quali esiste un adeguato scambio di  informazioni,  o
          per effetto della partecipazione  delle  perdite  da  parte
          dell'associato in partecipazione. In caso di concordato  di
          risanamento, di  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942, n. 267, ovvero  di  un  piano  attestato  ai
          sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato
          regio decreto n. 267  del  1942,  pubblicato  nel  registro
          delle imprese, o di procedure estere a queste  equivalenti,
          la  riduzione  dei  debiti  dell'impresa  non   costituisce
          sopravvenienza attiva per la parte che eccede  le  perdite,
          pregresse e di  periodo,  di  cui  all'articolo  84,  senza
          considerare il limite dell'ottanta per cento, la  deduzione
          di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto  alla  crescita
          economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e  gli  interessi
          passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4
          dell'articolo 96 del presente  testo  unico.  Ai  fini  del
          presente comma rilevano  anche  le  perdite  trasferite  al
          consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non  ancora
          utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano
          anche per le operazioni di cui al comma 4-bis. 
                5. In caso di cessione  del  contratto  di  locazione
          finanziaria  il  valore  normale   del   bene   costituisce
          sopravvenienza attiva.» 
                «Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali,  sopravvenienze
          passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni  relativi
          all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli  85,
          comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
          per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
          sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, lettere
          a) e b), e 2. 
                1-bis. 
              2. Per la valutazione dei beni  indicati  nell'articolo
          85, comma 1,  lettere  c),  d)  ed  e),  che  costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie si applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata
          lettera e) negoziati nei mercati regolamentati  italiani  o
          esteri, le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura  non
          eccedente  la  differenza   tra   il   valore   fiscalmente
          riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
          aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 
                2-bis. In deroga al  comma  2,  per  i  soggetti  che
          redigono  il  bilancio  in  base  ai   principi   contabili
          internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,  la
          valutazione dei beni indicati nell'articolo  85,  comma  1,
          lettere c), d) ed e), che si  considerano  immobilizzazioni
          finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis,  rileva
          secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. 
                3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite  da
          partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
          in bilancio a norma dell'articolo 2426, n. 4),  del  codice
          civile o di leggi speciali,  non  e'  deducibile,  anche  a
          titolo di ammortamento, la  parte  del  costo  di  acquisto
          eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
          patrimonio   netto    risultante    dall'ultimo    bilancio
          dell'impresa partecipata. 
                4. Si considerano sopravvenienze passive  il  mancato
          conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
          a  formare  il   reddito   in   precedenti   esercizi,   il
          sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di  ricavi
          o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
          precedenti esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
          attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
          diverse da quelle di cui all'articolo 87. 
                5. Le perdite di beni di cui al comma 1,  commisurate
          al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti,
          diverse  da  quelle  deducibili  ai  sensi  del   comma   3
          dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da elementi
          certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su  crediti,
          se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o ha
          concluso  un  accordo  di   ristrutturazione   dei   debiti
          omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio  decreto
          16 marzo 1942,  n.  267  o  un  piano  attestato  ai  sensi
          dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato a procedure
          estere equivalenti, previste in Stati  o  territori  con  i
          quali esiste un adeguato scambio di informazioni.  Ai  fini
          del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
          procedura   concorsuale   dalla   data    della    sentenza
          dichiarativa del fallimento o del provvedimento che  ordina
          la liquidazione coatta  amministrativa  o  del  decreto  di
          ammissione alla procedura di concordato  preventivo  o  del
          decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione  o
          del decreto che dispone  la  procedura  di  amministrazione
          straordinaria delle grandi  imprese  in  crisi  o,  per  le
          procedure estere  equivalenti,  dalla  data  di  ammissione
          ovvero, per i  predetti  piani  attestati,  dalla  data  di
          iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e
          precisi sussistono in ogni caso quando il  credito  sia  di
          modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi  dalla
          scadenza di pagamento del credito  stesso.  Il  credito  si
          considera di modesta entita' quando ammonta ad  un  importo
          non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante
          dimensione  di  cui  all'articolo   27,   comma   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e  non
          superiore a 2.500 euro per le altre imprese.  Gli  elementi
          certi e precisi sussistono inoltre quando il  diritto  alla
          riscossione del credito e' prescritto. Gli elementi certi e
          precisi sussistono inoltre in  caso  di  cancellazione  dei
          crediti dal bilancio operata in applicazione  dei  principi
          contabili. 
                5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per  quelli
          vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati  a
          procedure concorsuali  o  a  procedure  estere  equivalenti
          ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione  dei
          debiti o un piano attestato di  risanamento,  la  deduzione
          della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del comma  5,
          nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando  detta
          imputazione avvenga in un periodo di imposta  successivo  a
          quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono  gli
          elementi certi e precisi ovvero il  debitore  si  considera
          assoggettato   a    procedura    concorsuale,    sempreche'
          l'imputazione  non  avvenga  in  un  periodo   di   imposta
          successivo  a  quello   in   cui,   secondo   la   corretta
          applicazione dei  principi  contabili,  si  sarebbe  dovuto
          procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. 
                6.  Le  perdite  attribuite  per  trasparenza   dalle
          societa' in nome collettivo e in accomandita semplice  sono
          utilizzabili solo in abbattimento  degli  utili  attribuiti
          per trasparenza dalla stessa societa' che  ha  generato  le
          perdite. 
                7. I versamenti in denaro o in natura fatti  a  fondo
          perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
          6 dai propri soci  e  la  rinuncia  degli  stessi  soci  ai
          crediti non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il  relativo
          ammontare,  nei  limiti  del  valore  fiscale  del  credito
          oggetto  di  rinuncia,   si   aggiunge   al   costo   della
          partecipazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
                «Art. 26 (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta).
          - 1. Le disposizioni degli articoli 21  e  seguenti  devono
          essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte
          le volte che successivamente all'emissione della fattura  o
          alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare
          imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta
          viene  ad  aumentare  per  qualsiasi  motivo,  compresa  la
          rettifica  di  inesattezze  della  fatturazione   o   della
          registrazione. 
                2. Se un'operazione per la  quale  sia  stata  emessa
          fattura, successivamente alla  registrazione  di  cui  agli
          articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o  se  ne
          riduce   l'ammontare   imponibile,   in   conseguenza    di
          dichiarazione   di    nullita',    annullamento,    revoca,
          risoluzione,  rescissione  e  simili   o   in   conseguenza
          dell'applicazione   di   abbuoni    o    sconti    previsti
          contrattualmente, il cedente  del  bene  o  prestatore  del
          servizio ha diritto  di  portare  in  detrazione  ai  sensi
          dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla  variazione,
          registrandola a norma dell'articolo 25. 
                3. La disposizione di cui al comma 2 non puo'  essere
          applicata dopo il decorso  di  un  anno  dall'effettuazione
          dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi  indicati
          si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le
          parti e puo' essere applicata,  entro  lo  stesso  termine,
          anche  in  caso   di   rettifica   di   inesattezze   della
          fatturazione  che  abbiano  dato   luogo   all'applicazione
          dell'articolo 21, comma 7. 
                3-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica
          anche in caso di mancato pagamento  del  corrispettivo,  in
          tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: 
                  a) a partire dalla  data  in  cui  quest'ultimo  e'
          assoggettato a una procedura concorsuale o dalla  data  del
          decreto che omologa  un  accordo  di  ristrutturazione  dei
          debiti di cui all'articolo 182-bis  del  Regio  Decreto  16
          marzo 1942, n. 267,  o  dalla  data  di  pubblicazione  nel
          registro delle imprese  di  un  piano  attestato  ai  sensi
          dell'articolo  67,  terzo  comma,  lettera  d),  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
                  b)  a  causa  di  procedure  esecutive  individuali
          rimaste infruttuose. 
                4. 
                5. Ove il  cedente  o  prestatore  si  avvalga  della
          facolta' di cui al comma 2, il cessionario  o  committente,
          che   abbia   gia'   registrato   l'operazione   ai   sensi
          dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione
          a norma dell'articolo 23 o  dell'articolo  24,  nei  limiti
          della  detrazione  operata,  salvo  il  suo  diritto   alla
          restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore  a
          titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si
          applica nel caso di procedure concorsuali di cui  al  comma
          3-bis, lettera a). 
                5-bis. Nel caso in cui, successivamente  agli  eventi
          di cui al comma 3-bis,  il  corrispettivo  sia  pagato,  in
          tutto o in parte, si applica  la  disposizione  di  cui  al
          comma 1. In tal caso,  il  cessionario  o  committente  che
          abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha  diritto  di
          portare in detrazione ai sensi dell'articolo  19  l'imposta
          corrispondente alla variazione in aumento. 
                6. 
                7. La correzione di errori  materiali  o  di  calcolo
          nelle registrazioni di cui agli articoli  23,  25  e  39  e
          nelle  liquidazioni  periodiche  di  cui  all'articolo  27,
          all'articolo 1  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  23  marzo  1998,  n.  100,  e
          successive modificazioni, e all'articolo 7 del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          ottobre 1999, n.  542,  e  successive  modificazioni,  deve
          essere  fatta,  mediante   annotazione   delle   variazioni
          dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23
          e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
          di cui all'articolo 25.  Con  le  stesse  modalita'  devono
          essere corretti, nel registro di cui all'articolo  24,  gli
          errori  materiali  inerenti  alla  trascrizione   di   dati
          indicati nelle fatture o nei registri  tenuti  a  norma  di
          legge. 
                8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis  e  5  e
          quelle per errori  di  registrazione  di  cui  al  comma  7
          possono essere effettuate  dal  cedente  o  prestatore  del
          servizio e dal cessionario  o  committente  anche  mediante
          apposite  annotazioni  in  rettifica  rispettivamente   sui
          registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui
          all'articolo 25. 
                9. Nel caso di risoluzione contrattuale,  relativa  a
          contratti a esecuzione continuata o periodica,  conseguente
          a inadempimento, la facolta' di  cui  al  comma  2  non  si
          estende a quelle cessioni e a quelle  prestazioni  per  cui
          sia  il  cedente  o  prestatore  che   il   cessionario   o
          committente abbiano correttamente  adempiuto  alle  proprie
          obbligazioni. 
                10. La  facolta'  di  cui  al  comma  2  puo'  essere
          esercitata,  ricorrendo  i  presupposti  di  cui   a   tale
          disposizione, anche dai cessionari e  committenti  debitori
          dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o  dell'articolo  74
          del  presente   decreto   ovvero   dell'articolo   44   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e
          successive  modificazioni.  In  tal  caso,  si  applica  ai
          cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5. 
                10-bis. Ai fini  del  comma  3-bis,  lettera  a),  il
          debitore si considera assoggettato a procedura  concorsuale
          dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del
          provvedimento   che   ordina   la    liquidazione    coatta
          amministrativa o del decreto di ammissione  alla  procedura
          di concordato preventivo  o  del  decreto  che  dispone  la
          procedura di  amministrazione  straordinaria  delle  grandi
          imprese in crisi. 
                11. 
                12.  Ai  fini  del  comma  3-bis,  lettera  b),   una
          procedura esecutiva individuale si considera in  ogni  caso
          infruttuosa: 
                  a)  nell'ipotesi  di  pignoramento  presso   terzi,
          quando dal verbale di pignoramento  redatto  dall'ufficiale
          giudiziario risulti che presso il terzo  pignorato  non  vi
          sono beni o crediti da pignorare; 
                  b) nell'ipotesi di  pignoramento  di  beni  mobili,
          quando dal verbale di pignoramento  redatto  dall'ufficiale
          giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero
          l'impossibilita'  di  accesso  al  domicilio  del  debitore
          ovvero la sua irreperibilita'; 
                  c) nell'ipotesi in cui,  dopo  che  per  tre  volte
          l'asta  per  la  vendita  del  bene  pignorato  sia  andata
          deserta, si decida di interrompere la  procedura  esecutiva
          per eccessiva onerosita'.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
          in materia di sanzioni amministrative per le violazioni  di
          norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 14 (Cessione di azienda). - 1.  Il  cessionario
          e' responsabile in solido, fatto salvo il  beneficio  della
          preventiva escussione del cedente ed  entro  i  limiti  del
          valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il  pagamento
          dell'imposta e delle sanzioni  riferibili  alle  violazioni
          commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due
          precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate  e  contestate
          nel  medesimo  periodo  anche  se  riferite  a   violazioni
          commesse in epoca anteriore. 
                2. L'obbligazione  del  cessionario  e'  limitata  al
          debito risultante, alla data del trasferimento, dagli  atti
          degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli  enti
          preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. 
                3. Gli uffici e gli enti indicati nel  comma  2  sono
          tenuti a  rilasciare,  su  richiesta  dell'interessato,  un
          certificato sull'esistenza di contestazioni in corso  e  di
          quelle gia' definite per le quali i debiti non  sono  stati
          soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno  effetto
          liberatorio del  cessionario,  del  pari  liberato  ove  il
          certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni  dalla
          richiesta. 
                  4.  La  responsabilita'  del  cessionario  non   e'
          soggetta alle limitazioni previste  nel  presente  articolo
          qualora la cessione sia stata attuata in frode dei  crediti
          tributari, ancorche' essa sia  avvenuta  con  trasferimento
          frazionato di singoli beni. 
                  5. La frode  si  presume,  salvo  prova  contraria,
          quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla
          constatazione di una violazione penalmente rilevante. 
                  5-bis.  Salva  l'applicazione  del  comma   4,   la
          disposizione non  trova  applicazione  quando  la  cessione
          avviene nell'ambito di una  procedura  concorsuale,  di  un
          accordo di ristrutturazione dei debiti di cui  all'articolo
          182-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  di  un
          piano attestato ai sensi  dell'articolo  67,  terzo  comma,
          lettera d), del predetto decreto o di  un  procedimento  di
          composizione  della  crisi  da  sovraindebitamento   o   di
          liquidazione del patrimonio. 
                  5-ter. Le disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, a  tutte  le  ipotesi  di
          trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2506.1 e  2560  del
          codice civile: 
                «Art. 2506.1 (Scissione mediante scorporo). - Con  la
          scissione mediante scorporo una societa' assegna parte  del
          suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova  costituzione
          e a se' stessa le relative azioni o  quote  a  se'  stessa,
          continuando la propria attivita'. 
                La partecipazione alla scissione  non  e'  consentita
          alle societa'  in  liquidazione  che  abbiano  iniziato  la
          distribuzione dell'attivo.» 
                «Art. 2560 (Debiti relativi  all'azienda  ceduta).  -
          L'alienante  non   e'   liberato   dai   debiti,   inerenti
          all'esercizio    dell'azienda    ceduta    anteriori     al
          trasferimento, se non risulta  che  i  creditori  vi  hanno
          consentito. 
                Nel trasferimento di un'azienda commerciale  risponde
          dei debiti suddetti  anche  l'acquirente  dell'azienda,  se
          essi risultano dai libri contabili.». 
              - Il decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,
          recante Esercizio delle opzioni  previste  dall'articolo  5
          del regolamento (CE) n. 1606/2002 in  materia  di  principi
          contabili  internazionali  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66. 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE) 2022/2523  del
          Consiglio,  del  14  dicembre   2022,   vedi   nelle   note
          all'articolo 3. 
              - Il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,
          del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli 107  e  108  del  trattato,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187. 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
          Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106,   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,
          S.O.