Art. 10 
 
                       Compiti delle Questure 
 
  1. Le  Questure  provvedono,  per  il  tramite  dell'amministratore
locale SITAM, ad effettuare le seguenti operazioni: 
    a) abilitare, previa verifica dei requisiti previsti dal presente
regolamento, gli utenti nei casi previsti dall'articolo 24; 
    b)  verificare  il  corretto  utilizzo  delle  abilitazioni   per
l'accesso al sistema da parte degli utenti; 
    c) disabilitare  l'accesso  al  SITAM  nei  casi  previsti  dagli
articoli 25 e 26.