Art. 11 Archivi informatici del SITAM 1. Il SITAM e' composto dai seguenti archivi informatici: a) l'archivio delle armi da fuoco, nel quale sono riportati, per ciascuna arma da fuoco e per ciascuna parte di arma da fuoco, i dati di cui all'Allegato A; b) l'archivio delle armi diverse da quelle da fuoco e delle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, nel quale sono riportati per ciascuna arma i dati di cui all'Allegato B; c) l'archivio delle munizioni, nel quale sono riportati per ogni unita' elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco, i dati di cui all'Allegato C. 2. Gli archivi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono strutturati in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a: a) ricostruire la filiera dei passaggi di proprieta' e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna arma da fuoco, parte di arma da fuoco e arma diversa da quella da fuoco; b) riepilogare le eventuali modifiche che abbiano mutato le caratteristiche tecniche dell'arma da fuoco o gli interventi di sostituzione delle parti di arma. 3. L'archivio di cui al comma 1 lettera c) e' strutturato in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla consultazione di effettuare ricerche finalizzate a ricostruire la filiera dei passaggi di proprieta' e comunque della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna unita' elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco. 4. Gli archivi di cui al comma 1 sono, inoltre, strutturati in modo da consentire: a) l'elaborazione automatica di un riepilogo mensile delle operazioni compiute da ciascun armaiolo e dall'intermediario e il suo invio automatico alle Questure e agli altri uffici e comandi delle Forze di polizia per le finalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2; b) ai soggetti autorizzati alla consultazione, l'effettuazione di ricerche finalizzate ad acquisire i dati relativi a ciascun armaiolo, intermediario o soggetto che detenga o abbia detenuto armi, parti di arma da fuoco o munizioni; c) la trattazione dei dati per finalita' statistiche dei dati resi anonimi e aggregati, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. 5. L'elaborazione automatica del riepilogo mensile delle operazioni compiute dall'armaiolo o intermediario e la sua messa a disposizione delle Questure e degli altri uffici e comandi delle Forze di polizia tiene luogo della comunicazione mensile prevista dagli articoli 35, comma 4, e 55, primo comma, terzo periodo, TULPS.
Note all'art. 11: - Per il testo degli articoli 35, comma 4 e 55, primo comma, terzo periodo, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.