Art. 11 
 
                    Archivi informatici del SITAM 
 
  1. Il SITAM e' composto dai seguenti archivi informatici: 
    a) l'archivio delle armi da fuoco, nel quale sono riportati,  per
ciascuna arma da fuoco e per ciascuna parte di arma da fuoco, i  dati
di cui all'Allegato A; 
    b) l'archivio delle armi diverse  da  quelle  da  fuoco  e  delle
repliche di armi antiche ad avancarica a  colpo  singolo,  nel  quale
sono riportati per ciascuna arma i dati di cui all'Allegato B; 
    c) l'archivio delle munizioni, nel quale sono riportati per  ogni
unita' elementare di imballaggio delle munizioni per armi da fuoco, i
dati di cui all'Allegato C. 
  2. Gli archivi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono  strutturati
in modo da consentire ai soggetti autorizzati alla  consultazione  di
effettuare ricerche finalizzate a: 
    a) ricostruire la filiera dei passaggi di proprieta'  e  comunque
della cessione, a qualunque titolo, di ciascuna arma da fuoco,  parte
di arma da fuoco e arma diversa da quella da fuoco; 
    b) riepilogare le  eventuali  modifiche  che  abbiano  mutato  le
caratteristiche tecniche dell'arma  da  fuoco  o  gli  interventi  di
sostituzione delle parti di arma. 
  3. L'archivio di cui al comma 1 lettera c) e' strutturato  in  modo
da  consentire  ai  soggetti  autorizzati   alla   consultazione   di
effettuare ricerche finalizzate a ricostruire la filiera dei passaggi
di proprieta' e comunque  della  cessione,  a  qualunque  titolo,  di
ciascuna unita' elementare di imballaggio delle munizioni per armi da
fuoco. 
  4. Gli archivi di cui al comma 1 sono, inoltre, strutturati in modo
da consentire: 
    a)  l'elaborazione  automatica  di  un  riepilogo  mensile  delle
operazioni compiute da ciascun armaiolo e dall'intermediario e il suo
invio automatico alle Questure e agli altri uffici  e  comandi  delle
Forze di polizia per le finalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e
2; 
    b) ai soggetti autorizzati alla consultazione, l'effettuazione di
ricerche finalizzate ad acquisire i dati relativi a ciascun armaiolo,
intermediario o soggetto che detenga o abbia detenuto armi, parti  di
arma da fuoco o munizioni; 
    c) la trattazione dei dati per  finalita'  statistiche  dei  dati
resi anonimi e aggregati, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. 
  5. L'elaborazione automatica del riepilogo mensile delle operazioni
compiute dall'armaiolo o intermediario e la sua messa a  disposizione
delle Questure e degli altri uffici e comandi delle Forze di  polizia
tiene luogo della comunicazione mensile prevista dagli  articoli  35,
comma 4, e 55, primo comma, terzo periodo, TULPS. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo degli articoli 35, comma 4 e  55,  primo
          comma, terzo periodo, del regio decreto 18 giugno 1931,  n.
          773, v. nelle note alle premesse.