Art. 12 
 
                    Collegamenti del SITAM al CED 
 
  1. Il collegamento telematico del SITAM al CED, per le finalita' di
cui all'articolo 6, e' realizzato nel termine di cui all'articolo 34,
comma 1,  attraverso  meccanismi  di  cooperazione  applicativa  resi
disponibili   dal   CED,   sulla   base    di    specifici    accordi
inter-istituzionali.