Art. 13 
 
                 Collegamenti degli utenti al SITAM 
 
  1. Al fine di  effettuare  l'immissione  dei  dati  concernenti  le
operazioni compiute relativamente alle armi, alle parti  di  arma  da
fuoco ed alle munizioni, nonche' la consultazione e la correzione dei
medesimi dati precedentemente immessi, l'armaiolo  o  l'intermediario
richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM  alla  Questura  della
provincia in cui e' ubicata la sede della propria impresa  tenuta  ad
effettuare le registrazioni e comunicazioni a norma degli articoli 35
e 55 TULPS. 
  2. Al fine di assicurare l'inserimento, anche in forma massiva, dei
dati delle armi e delle munizioni esportate,  importate,  fabbricate,
immesse sul mercato o sulle quali sono state eseguite  operazioni  di
carattere tecnico, l'armaiolo o  l'intermediario  possono  utilizzare
sistemi informatici gestionali, purche' essi siano compatibili con le
caratteristiche tecniche, informatiche e di sicurezza del SITAM e  il
loro collegamento al SITAM stesso non determini  nuovi  ed  ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. Le Questure provvedono ad attivare i collegamenti tra i soggetti
di cui al comma 1 e il SITAM, secondo le modalita' e le procedure che
sono rese note nella «home page» del relativo «sito web». 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo  degli  articoli  35  e  55,  del  regio
          decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  v.  nelle  note  alle
          premesse.