Art. 13 Collegamenti degli utenti al SITAM 1. Al fine di effettuare l'immissione dei dati concernenti le operazioni compiute relativamente alle armi, alle parti di arma da fuoco ed alle munizioni, nonche' la consultazione e la correzione dei medesimi dati precedentemente immessi, l'armaiolo o l'intermediario richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura della provincia in cui e' ubicata la sede della propria impresa tenuta ad effettuare le registrazioni e comunicazioni a norma degli articoli 35 e 55 TULPS. 2. Al fine di assicurare l'inserimento, anche in forma massiva, dei dati delle armi e delle munizioni esportate, importate, fabbricate, immesse sul mercato o sulle quali sono state eseguite operazioni di carattere tecnico, l'armaiolo o l'intermediario possono utilizzare sistemi informatici gestionali, purche' essi siano compatibili con le caratteristiche tecniche, informatiche e di sicurezza del SITAM e il loro collegamento al SITAM stesso non determini nuovi ed ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le Questure provvedono ad attivare i collegamenti tra i soggetti di cui al comma 1 e il SITAM, secondo le modalita' e le procedure che sono rese note nella «home page» del relativo «sito web».
Note all'art. 13: - Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.