Art. 14 
 
Collegamenti delle Prefetture, delle Questure, delle Forze di polizia
  e degli Organismi di informazione e sicurezza al SITAM 
 
  1. Al fine di effettuare le operazioni di  accesso,  immissione  ed
aggiornamento previste dagli articoli 16, 17 le Questure,  gli  altri
Uffici o Comandi delle Forze di polizia si collegano al SITAM per  il
tramite del CED, il quale assicura, per  le  finalita'  di  cui  agli
articoli 18 e 19, il collegamento al SITAM delle Prefetture-UTG,  del
DIS, dell'AISE e dell'AISI.