Art. 14 Collegamenti delle Prefetture, delle Questure, delle Forze di polizia e degli Organismi di informazione e sicurezza al SITAM 1. Al fine di effettuare le operazioni di accesso, immissione ed aggiornamento previste dagli articoli 16, 17 le Questure, gli altri Uffici o Comandi delle Forze di polizia si collegano al SITAM per il tramite del CED, il quale assicura, per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19, il collegamento al SITAM delle Prefetture-UTG, del DIS, dell'AISE e dell'AISI.