Art. 17 Soggetti legittimati all'immissione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel SITAM 1. L'immissione e l'aggiornamento di dati nel SITAM sono eseguiti esclusivamente dal personale di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, preventivamente autorizzato dal Questore ovvero dal responsabile del competente ufficio o comando di livello provinciale delle Forze di polizia. 2. Gli utenti possono essere abilitati ad effettuare operazioni di immissione e aggiornamento finalizzate esclusivamente ad inserire nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C necessari per assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS. Per le finalita' di cui al presente comma, gli utenti possono eseguire operazioni di consultazione, limitatamente ai dati da essi precedentemente immessi nel SITAM. 3. Per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, l'armaiolo o l'intermediario utilizzano la propria identita' digitale, anche ad uso professionale, attraverso lo SPID di livello 3, ovvero la CIE, ovvero un regime di identificazione elettronica notificato da uno Stato membro di livello di garanzia elevato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento UE 910/2014. 4. L'armaiolo o l'intermediario che non ha l'abilitazione per l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione elettronica non ancora notificato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014, continua a tenere il registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli 35 e 55 TULPS e adempie alla comunicazione mensile prevista dai medesimi articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma qualificata secondo le modalita' indicate nella «home page» del relativo «sito web». 5. Gli amministratori locali SITAM presso le Questure, verificati i requisiti previsti, provvedono ad abilitare le utenze di accesso al SITAM per i soggetti di cui al comma 2. 6. Il SITAM e' dotato di funzionalita' che consentono la correzione di eventuali errori materiali commessi nell'immissione dei dati. 7. Gli operatori, gli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure effettuano tempestivamente la correzione degli eventuali errori materiali. 8. Gli utenti effettuano la correzione per via telematica degli eventuali errori materiali commessi, entro settantadue ore lavorative dalla prima immissione degli stessi. Decorso tale termine, gli utenti comunicano l'errore materiale commesso e la correzione da apportare alla Questura territorialmente competente, che provvede all'immissione, dopo aver verificato l'esattezza delle relative correzioni.
Note all'art. 17: - Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse. - Per il Regolamento (CE) del 23 luglio 910/2014, v. nelle note alle premesse.