Art. 17 
 
               Soggetti legittimati all'immissione e  
           all'aggiornamento dei dati contenuti nel SITAM 
 
  1. L'immissione e l'aggiornamento di dati nel SITAM  sono  eseguiti
esclusivamente dal personale di cui all'articolo 16,  commi  1  e  2,
preventivamente autorizzato dal Questore ovvero dal responsabile  del
competente ufficio o comando di livello provinciale  delle  Forze  di
polizia. 
  2. Gli utenti possono essere abilitati ad effettuare operazioni  di
immissione e aggiornamento finalizzate esclusivamente ad inserire nel
SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C necessari per  assolvere
agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui  agli  articoli
35 e 55 TULPS. Per le finalita' di cui al presente comma, gli  utenti
possono eseguire operazioni di consultazione, limitatamente  ai  dati
da essi precedentemente immessi nel SITAM. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1,  l'armaiolo  o
l'intermediario utilizzano la propria identita'  digitale,  anche  ad
uso professionale, attraverso lo SPID di livello 3,  ovvero  la  CIE,
ovvero un regime di identificazione  elettronica  notificato  da  uno
Stato membro di livello di garanzia elevato, ai sensi degli  articoli
8 e 9 del Regolamento UE 910/2014. 
  4. L'armaiolo o  l'intermediario  che  non  ha  l'abilitazione  per
l'accesso al SITAM in quanto titolare di un regime di identificazione
elettronica  non  ancora  notificato  dallo  Stato  membro  ai  sensi
dell'articolo 9 del Regolamento UE 910/2014,  continua  a  tenere  il
registro delle operazioni giornaliere di cui agli articoli  35  e  55
TULPS e adempie alla  comunicazione  mensile  prevista  dai  medesimi
articoli 35 e 55 TULPS su supporto informatico sottoscritto con firma
qualificata secondo le  modalita'  indicate  nella  «home  page»  del
relativo «sito web». 
  5. Gli amministratori locali SITAM presso le Questure, verificati i
requisiti previsti, provvedono ad abilitare le utenze di  accesso  al
SITAM per i soggetti di cui al comma 2. 
  6. Il SITAM e' dotato di funzionalita' che consentono la correzione
di eventuali errori materiali commessi nell'immissione dei dati. 
  7.  Gli  operatori,  gli  operatori   dell'Amministrazione   civile
dell'interno   in   servizio   presso    le    Questure    effettuano
tempestivamente la correzione degli eventuali errori materiali. 
  8. Gli utenti effettuano la correzione  per  via  telematica  degli
eventuali errori materiali commessi, entro settantadue ore lavorative
dalla prima immissione degli stessi. Decorso tale termine, gli utenti
comunicano l'errore materiale commesso e la correzione  da  apportare
alla   Questura    territorialmente    competente,    che    provvede
all'immissione,  dopo  aver  verificato  l'esattezza  delle  relative
correzioni. 
 
          Note all'art. 17: 
              - Per il testo  degli  articoli  35  e  55,  del  regio
          decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  v.  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per il Regolamento (CE) del 23  luglio  910/2014,  v.
          nelle note alle premesse.