Art. 19 Consultazione del SITAM da parte degli appartenenti agli Organismi di informazione e sicurezza 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e dal relativo regolamento di attuazione, al personale del DIS, dell'AISE e dell'AISI sono rilasciate, dall'articolazione competente per la gestione del CED, le credenziali di autenticazione che consentono unicamente l'effettuazione di operazioni di consultazione del SITAM.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): «Art. 13 (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita'). - Omissis. 2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilita', prevedendo in ogni caso le modalita' tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali. Omissis.»