Art. 19 
 
Consultazione del SITAM da parte degli appartenenti agli Organismi di
                      informazione e sicurezza 
 
  1. In attuazione di quanto  previsto  dall'articolo  13,  comma  2,
della legge 3 agosto 2007, n.  124  e  dal  relativo  regolamento  di
attuazione,  al  personale  del  DIS,  dell'AISE  e  dell'AISI   sono
rilasciate, dall'articolazione competente per la gestione del CED, le
credenziali   di    autenticazione    che    consentono    unicamente
l'effettuazione di operazioni di consultazione del SITAM. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2,  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto): 
              «Art.  13   (Collaborazione   richiesta   a   pubbliche
          amministrazioni  e  a  soggetti  erogatori  di  servizi  di
          pubblica utilita'). - Omissis. 
              2.   Con   apposito   regolamento,   adottato    previa
          consultazione  con  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati, sono emanate  le  disposizioni  necessarie  ad
          assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE  e  dell'AISI  agli
          archivi informatici delle pubbliche amministrazioni  e  dei
          soggetti  che  erogano,  in   regime   di   autorizzazione,
          concessione o convenzione, servizi  di  pubblica  utilita',
          prevedendo  in  ogni  caso  le   modalita'   tecniche   che
          consentano la verifica, anche  successiva,  dell'accesso  a
          dati personali. 
              Omissis.»