Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «armi», le armi da fuoco e le armi diverse da quelle da fuoco; 
    b) «arma da fuoco», l'arma da fuoco, come definita  dall'articolo
1-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 527, l'arma da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22, primo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche'  l'arma  da  fuoco
antica, artistica o  rara  di  importanza  storica  disciplinata  dal
decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 10, settimo comma, della  medesima  legge  n.  110  del
1975; 
    c) «arma diversa dalle armi da fuoco», l'arma comune da sparo  ad
aria o a gas compressi, lunga  o  corta,  i  cui  proiettili  erogano
un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, nonche'  l'arma  da  sparo
con  modesta  capacita'  offensiva,  funzionante  a  aria  o  a   gas
compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore
a 7,5 joule; 
    d) «armaiolo», l'operatore economico che esercita le attivita' in
materia di armi da fuoco e munizioni  indicate  dall'articolo  1-bis,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 527 del 1992; 
    e) «autorita' nazionale», l'autorita' nazionale  competente  allo
scambio delle informazioni in  materia  di  trasferimenti,  a  titolo
definitivo, di armi da fuoco, individuata nel competente Ufficio  per
l'Amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza; 
    f) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    g) «CEN», il Centro elettronico nazionale della Polizia di  Stato
per la gestione, il coordinamento e lo sviluppo degli archivi e delle
procedure informatizzate; 
    h)  «DIA»,  la  Direzione   investigativa   antimafia,   di   cui
all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    i) «decreto legislativo n. 51 del 2018», il  decreto  legislativo
18 maggio 2018, n. 51; 
    l) «decreto legislativo n. 104 del 2018», il decreto  legislativo
10 agosto 2018, n. 104; 
    m) «Dipartimento della pubblica sicurezza», il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di cui  all'articolo  4
della legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    n) «Focal Point» il personale  delle  Forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 16, primo comma, della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,
incaricato della formazione e della gestione operativa  degli  utenti
che accedono al SITAM; 
    o) «Forze di polizia», le Forze di polizia  di  cui  all'articolo
16, primo comma, della legge 1° aprile  1981,  n.  121  e  successive
modificazioni; 
    p)  «intermediario»,  l'operatore  economico  che   esercita   le
attivita'  in  materia  di  armi  da  fuoco  e   munizioni   indicate
dall'articolo 1-bis, comma 1, lett. f), del  decreto  legislativo  n.
527 del 1992; 
    q) «legge n. 110 del 1975», la legge 18 aprile 1975, n. 110; 
    r) «legge n. 121 del 1981», la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
    s) «munizione», la munizione utilizzata in un'arma da fuoco  come
definita dall'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera  d)  del  predetto
decreto legislativo n. 527 del 1992; 
    t) «parte d'arma», una delle componenti essenziali di un'arma  da
fuoco come definite dall'articolo 1-bis,  comma  1,  lettera  b)  del
decreto legislativo n. 527 del 1992; 
    u) «Prefettura-UTG», la Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del
Governo; 
    v) «rappresentante», la persona fisica, dipendente dell'armaiolo,
che abbia ottenuto l'approvazione della nomina a  rappresentante  del
medesimo armaiolo ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS; 
    z) «regolamento delegato (UE) 2019/686», il regolamento  delegato
(UE) 2019/686 della Commissione del 16 gennaio 2019; 
    aa) «replica di arma antica ad avancarica a  colpo  singolo»,  la
replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo di  modello  e/o
tipologia anteriore  al  1890,  come  definita  all'articolo  12  del
decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362; 
    bb)  «SITAM»,  il   «sistema   informatico   dedicato»   per   la
tracciabilita' delle armi e delle munizioni, di cui  all'articolo  11
del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104; 
    cc) «TULPS», il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende, inoltre, per: 
    a)  «accesso»,  l'operazione  di  trattamento   elettronico   che
consente di prendere visione e di estrarre copia,  memorizzandola  su
qualunque tipo di supporto, dei dati conservati nel SITAM e di quelli
riguardanti i detentori delle armi e delle munizioni  conservati  nel
CED; 
    b) «aggiornamento», l'operazione di trattamento  elettronico  che
consente di modificare o di cancellare, con modalita' sicure, i  dati
gia'  contenuti  nel  SITAM,  nel  rispetto  dei  principi  stabiliti
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 51 del 2018; 
    c) «amministratore locale SITAM», il dipendente della Polizia  di
Stato in servizio presso le  Questure  addetto  alla  gestione  delle
utenze per l'accesso al  SITAM  da  parte  degli  utenti  di  cui  al
successivo punto i); 
    d) «consultazione», l'operazione di trattamento  elettronico  che
consente di accedere, nei limiti stabiliti dal  relativo  profilo  di
autorizzazione di cui al  comma  3,  lettera  h),  alle  informazioni
conservate nel SITAM; 
    e) «immissione»,  l'operazione  di  trattamento  elettronico  che
consente l'inserimento di dati nel SITAM, per le  finalita'  per  cui
esso e' istituito, nel rispetto dei principi stabiliti  dall'articolo
3 del decreto legislativo n. 51 del 2018; 
    f) «interrogazione», l'operazione di collegamento telematico  con
il  SITAM  al  fine  di  effettuare  l'accesso,   la   consultazione,
l'immissione o l'aggiornamento dei dati conservati nel SITAM; 
    g) «operatore», l'appartenente  alle  Forze  di  polizia  di  cui
all'articolo 16, primo  comma,  della  legge  n.  121  del  1981,  in
servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza,   le
Questure, gli uffici e comandi delle predette Forze di  polizia,  nei
cui confronti sono state rilasciate le credenziali di  autenticazione
che consentono di effettuare le interrogazioni del SITAM; 
    h)   «operatore   dell'Amministrazione   civile    dell'interno»,
l'appartenente all'Amministrazione civile  dell'interno  in  servizio
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza,  le  Prefetture-UTG,
le Questure e gli  uffici  locali  di  pubblica  sicurezza,  nei  cui
confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione  che
consentono l'accesso o la consultazione del SITAM; 
    i) «utente», l'armaiolo, il suo  rappresentante  o  i  dipendenti
dell'armaiolo, nonche' l'intermediario o i suoi dipendenti. 
  3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresi', per: 
    a) «autenticazione», l'insieme degli strumenti elettronici  delle
procedure   per   la    verifica    dell'identita'    dell'operatore,
dell'operatore    dell'Amministrazione    civile    dell'interno    o
dell'utente; 
    b) «autenticazione forte», metodo di autenticazione  multifattore
che si  basa  sull'utilizzo  congiunto  di  due  o  piu'  fattori  di
autenticazione individuale; 
    c) «casella di posta elettronica assegnata dall'Amministrazione»,
casella di posta elettronica istituzionale rilasciata  all'operatore,
all'operatore      dell'Amministrazione      civile      dell'interno
dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza; 
    d) «client», postazione di lavoro che accede ai  servizi  o  alle
risorse di un'altra componente servente; 
    e) «credenziali di autenticazione», i dati  e  i  dispositivi  in
possesso dell'operatore, dell'operatore  dell'Amministrazione  civile
dell'interno ovvero dell'utente,  da  questi  conosciuti  e  ad  essi
univocamente correlati, necessari per l'autenticazione; 
    f) «login», la procedura di autenticazione per l'effettuazione di
operazioni di trattamento all'interno del SITAM; 
    g) «password», sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata  per
accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica; 
    h) «profilo  di  autorizzazione»,  l'insieme  delle  informazioni
univocamente       associate       all'operatore,       all'operatore
dell'Amministrazione civile dell'interno o all'utente che consente di
individuare a quali dati conservati  nel  SITAM  questi  ultimi  sono
abilitati ad accedere, nonche' quali trattamenti  sono  abilitati  ad
effettuare; 
    i) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano il trattamento dei dati del SITAM in funzione
del   profilo   di   autorizzazione    riconosciuto    all'operatore,
all'operatore   dell'Amministrazione   civile   dell'interno   ovvero
all'utente, a seconda della categoria di soggetti cui esso appartiene
o da cui dipende; 
    l) «URL», l'Uniform Resource Locator, sequenza di  caratteri  che
identifica univocamente l'indirizzo di rete del SITAM; 
    m) «username», nome con il quale l'utente viene  riconosciuto  da
un computer o da un programma informatico; 
    n) «violazione dei dati personali», la violazione della sicurezza
che comporta colposamente o dolosamente la distruzione,  la  perdita,
la modifica, la divulgazione non  autorizzata  o  l'accesso  ai  dati
personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 
  4. Ai fini del presente regolamento, si intendono, altresi', per: 
    a)  «articolazione  competente  per   la   gestione   del   CED»,
l'articolazione  del  servizio  per  i  Sistemi   Informativi   della
Direzione centrale della polizia  criminale  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza, competente per la gestione del CED; 
    b) «Direzione centrale della  polizia  criminale»,  la  Direzione
centrale della polizia criminale di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  11
giugno 2019, n. 78. 
  5. Infine, ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a) «CIE», il documento  di  identita'  personale  rilasciato  dal
Ministero dell'interno denominato «Carta di  identita'  elettronica»,
come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82 (CAD); 
    b) «Identita' digitale», la  rappresentazione  informatica  della
corrispondenza  biunivoca  tra  un  utente   e   i   suoi   attributi
identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e
registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24  ottobre  2014,
recante «Definizione delle caratteristiche del sistema  pubblico  per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese  (SPID),
nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema  SPID  da
parte delle pubbliche amministrazioni e delle  imprese»  e  dei  suoi
regolamenti attuativi; 
    c) «Identita' digitale uso professionale»,  l'identita'  digitale
SPID  contenente  un  attributo  che  dichiara  tale  caratteristica,
rilasciata secondo le linee guida di cui alla determina dell'AGID  n.
318/2019; 
    d) «Regolamento UE 910/2014», il Regolamento UE n.  910/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia  di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche  nel  mercato  interno  e  che   abroga   la   direttiva
1999/93/CE; 
    e) «SPID», il sistema pubblico dell'identita' digitale, istituito
ai sensi dell'articolo 64  del  CAD,  come  modificato  dall'articolo
17-ter del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1-bis,  comma  1,
          lettera a), b) e  d)  del  citato  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 527: 
              «Art. 1-bis.  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si
          intende per: 
                a) «arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a  canna
          che espelle, e' progettata  per  espellere  o  puo'  essere
          trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o
          un  proiettile  mediante   l'azione   di   un   propellente
          combustibile, ad eccezione degli oggetti di  cui  al  punto
          III  dell'allegato  I   della   direttiva   91/477/CEE,   e
          successive modificazioni. Si considera, altresi', "arma  da
          fuoco" qualsiasi oggetto idoneo  a  essere  trasformato  al
          fine di espellere un colpo, una pallottola o un  proiettile
          mediante l'azione di un propellente combustibile se: 
                  1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, 
                  2) come  risultato  delle  sue  caratteristiche  di
          fabbricazione o del materiale a tal fine  utilizzato,  puo'
          essere cosi' trasformato; 
                  b)  «parte»,  ciascuna  delle  seguenti  componenti
          essenziali: la canna, il  telaio,  il  fusto,  comprese  le
          parti sia superiore sia inferiore (upper receiver  e  lower
          receiver),  nonche',  in  relazione   alle   modalita'   di
          funzionamento, il carrello, il tamburo, l'otturatore  o  il
          blocco  di  culatta  che,  in  quanto   oggetti   distinti,
          rientrano nella categoria  in  cui  e'  stata  classificata
          l'arma  da  fuoco  sulla  quale  sono  installati  o   sono
          destinati ad essere installati; 
              omissis 
              d) «munizione», l'insieme della cartuccia  o  dei  suoi
          componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da
          sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in  un'arma
          da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad
          autorizzazione; 
              omissis.» 
              - Per il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, lett. f) e
          g) del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  527,  v.
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 10, settimo  comma
          e 22, primo comma, della citata legge 18  aprile  1975,  n.
          110: 
              «Art. 10 (Divieto di detenzione e raccolta di  armi  da
          guerra. Collezione di armi comuni da sparo). - Omissis 
              7. Restano ferme le disposizioni del testo unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per  le
          armi antiche. Sono armi  antiche  quelle  ad  avancarica  e
          quelle  fabbricate  anteriormente  al  1890.  Per  le  armi
          antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli
          anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento da
          emanarsi di concerto tra il Ministro  per  l'interno  e  il
          Ministro per i beni culturali entro sei  mesi  dall'entrata
          in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
          ai fini di cui al sesto comma. 
              Omissis.» 
              «Art. 22 (Locazione e comodato di armi). -  1.  Non  e'
          consentita la locazione o il comodato  delle  armi  di  cui
          agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di  armi  per  uso
          scenico, ovvero di armi destinate  ad  uso  sportivo  o  di
          caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito
          di autorizzazione per la fabbricazione di armi o  munizioni
          ed  il  contratto  avvenga  per  esigenze  di  studio,   di
          esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico
          si intendono le armi alle quali, con semplici  accorgimenti
          tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo  scopo
          di impedire che possa espellere un  proiettile  ed  il  cui
          impiego   avvenga   costantemente   sotto   il    controllo
          dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso
          scenico  sono  sottoposte,  a  spese  dell'interessato,   a
          verifica del Banco nazionale  di  prova,  che  vi  apporra'
          specifico punzone. 
              Omissis.». 
              - Per il testo dell'articolo 8 della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, v. nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  108  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
              «Art. 108 (Direzione investigativa antimafia). - 1.  E'
          istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza, una Direzione investigativa  antimafia  (D.I.A.)
          con il compito  di  assicurare  lo  svolgimento,  in  forma
          coordinata, delle attivita'  di  investigazione  preventiva
          attinenti  alla  criminalita'   organizzata,   nonche'   di
          effettuare  indagini  di   polizia   giudiziaria   relative
          esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso  o
          comunque ricollegabili all'associazione medesima. 
              2. Formano oggetto delle  attivita'  di  investigazione
          preventiva  della  Direzione  investigativa  antimafia   le
          connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
          interni ed internazionali delle  organizzazioni  criminali,
          gli  obiettivi  e   le   modalita'   operative   di   dette
          organizzazioni, nonche' ogni altra forma di  manifestazione
          delittuosa  alle  stesse  riconducibile  ivi  compreso   il
          fenomeno delle estorsioni. 
              3.     La     Direzione     investigativa     antimafia
          nell'assolvimento  dei  suoi  compiti  opera   in   stretto
          collegamento con gli uffici e le strutture delle  forze  di
          polizia esistenti a livello centrale e periferico. 
              4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
          debbono fornire ogni possibile  cooperazione  al  personale
          investigativo della  D.I.A.  Gli  ufficiali  ed  agenti  di
          polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
          di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          152, convertito in legge 12 luglio  1991,  n.  203,  devono
          costantemente informare il  personale  investigativo  della
          D.I.A., incaricato di  effettuare  indagini  collegate,  di
          tutti gli elementi  informativi  ed  investigativi  di  cui
          siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere,
          congiuntamente con il predetto personale, gli  accertamenti
          e le attivita' investigative  eventualmente  richiesti.  Il
          predetto personale dei servizi centrali e  interprovinciali
          della Polizia di Stato, dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
          Corpo della guardia di finanza, a decorrere dal 1°  gennaio
          1993, e' assegnato alla D.I.A., nei  contingenti  e  con  i
          criteri e le modalita' determinati con decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  difesa  e
          delle finanze. 
              5. Al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia
          e' attribuita la responsabilita' generale  delle  attivita'
          svolte dalla D.I.A., delle quali  riferisce  periodicamente
          al Consiglio generale di cui all'articolo 107, e  competono
          i provvedimenti occorrenti per l'attuazione, da parte della
          D.I.A.,  delle  direttive  emanate  a  norma  del  medesimo
          articolo 107. 
              6.   Alla   D.I.A.    e'    preposto    un    direttore
          tecnico-operativo scelto  fra  funzionari  appartenenti  ai
          ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
          dirigente superiore, e ufficiali di grado non  inferiore  a
          generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della guardia di finanza, che  abbiano  maturato  specifica
          esperienza  nel  settore  della  lotta  alla   criminalita'
          organizzata.  Il  direttore  della  D.I.A.   riferisce   al
          Consiglio   generale   di   cui   all'articolo   107    sul
          funzionamento dei servizi posti alle sue dipendenze  e  sui
          risultati conseguiti. 
              7. Con gli  stessi  criteri  indicati  al  comma  6  e'
          assegnato  alla  D.I.A.  un  vice  direttore  con  funzioni
          vicarie. 
              8. La D.I.A. si avvale di  personale  dei  ruoli  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza,  nonche'  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato.   Il
          personale dei ruoli del Corpo di  polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello  Stato  opera  nell'ambito  delle
          articolazioni centrali e periferiche della  D.I.A.  per  le
          esigenze di collegamento con le strutture di  appartenenza,
          anche in relazione a quanto previsto dal comma  3,  nonche'
          per l'attivita' di analisi sullo scambio delle informazioni
          di interesse all'interno delle strutture  carcerarie  e  di
          quelle connesse al contrasto  delle  attivita'  organizzate
          per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di
          istituto.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con i Ministri della  giustizia,  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali  e  dell'economia  e  delle
          finanze sono definiti i contingenti di personale del  Corpo
          di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello  Stato
          che opera nell'ambito della D.I.A.,  nonche'  le  modalita'
          attuative di individuazione, di assegnazione e  di  impiego
          del medesimo personale. 
              9.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito  il  Consiglio
          generale    di    cui    all'articolo    107,     determina
          l'organizzazione della D.I.A.  secondo  moduli  rispondenti
          alla diversificazione dei settori d'investigazione  e  alla
          specificita'  degli  ordinamenti  delle  forze  di  polizia
          interessate, fermo restando che in ogni caso,  nella  prima
          fase, l'organizzazione e' articolata come segue: 
                a) reparto investigazioni preventive; 
                b) reparto investigazioni giudiziarie; 
                c)   reparto   relazioni   internazionali   ai   fini
          investigativi. 
              10. Alla determinazione del numero e  delle  competenze
          delle divisioni in cui si articolano i reparti  di  cui  al
          comma 9 si provvede con le modalita' e  procedure  indicate
          nell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,
          n. 121, e successive modificazioni e integrazioni.  Con  le
          stesse modalita' e procedure si provvede alla  preposizione
          ed assegnazione del personale ai reparti e alle  divisioni,
          secondo principi di competenza tecnico-professionale e  con
          l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari  degli
          uffici predetti di pari livello una sostanziale parita'  ed
          equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al
          criterio della rotazione degli incarichi.» 
              - Per il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  v.
          nelle note alle premesse 
              - Per il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, v.
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 16,  comma  1,
          della citata legge 1° aprile 1981, n. 121: 
              «Art. 4  (Dipartimento  della  pubblica  sicurezza).  -
          Nell'ambito dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza
          e' istituito il dipartimento della pubblica  sicurezza  che
          provvede, secondo le direttive e gli  ordini  del  Ministro
          dell'interno: 
                1) all'attuazione della politica dell'ordine e  della
          sicurezza pubblica; 
                2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze  di
          polizia; 
                3) alla direzione e amministrazione della Polizia  di
          Stato; 
                4) alla direzione e gestione  dei  supporti  tecnici,
          anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.» 
              «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8,  secondo  comma,
          del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 8 
              Omissis 
              Nei  casi  in  cui  e'  consentita  la   rappresentanza
          nell'esercizio  di  una  autorizzazione  di   polizia,   il
          rappresentante deve possedere  i  requisiti  necessari  per
          conseguire  l'autorizzazione  e   ottenere   l'approvazione
          dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  che  ha  conceduta
          l'autorizzazione.» 
              - Per il regolamento  delegato  (UE)  2019/686,  vedasi
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          ministeriale 9 agosto 2001, n. 362: «Regolamento recante la
          disciplina  specifica  dell'utilizzo  delle  armi  ad  aria
          compressa o a gas compressi, sia lunghe che  corte,  i  cui
          proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a  7,5
          joule e delle repliche di armi  antiche  ad  avancarica  di
          modello anteriore al 1890 a colpo singolo»: 
              «Art. 12  (Definizione).  -  1.  Le  repliche  di  armi
          antiche ad  avancarica  a  colpo  singolo  di  modello  e/o
          tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento
          a fuoco  munizionamento  costituito  da  polvere  nera,  od
          equivalente,  palla  o  pallini  di  piombo,  che   vengono
          introdotti singolarmente nella canna dalla volata  o  dalla
          parte anteriore della camera di scoppio; esse  sono  dotate
          di un sistema di accensione a miccia e/o  a  pietra  e/o  a
          capsula e sono portatili.» 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   11,   del   decreto
          legislativo 10 agosto 2018, n. 104, v. nelle note  all'art.
          1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto
          legislativo 18 maggio 2018, n. 51: 
              «Art. 3. (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          personali). - 1. I dati personali di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, sono: 
                a) trattati in modo lecito e corretto; 
                b) raccolti per  finalita'  determinate,  espresse  e
          legittime  e  trattati  in  modo   compatibile   con   tali
          finalita'; 
                c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle
          finalita' per le quali sono trattati; 
                d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere
          adottate tutte  le  misure  ragionevoli  per  cancellare  o
          rettificare tempestivamente i dati inesatti  rispetto  alle
          finalita' per le quali sono trattati; 
                e)   conservati   con   modalita'   che    consentano
          l'identificazione degli interessati per il tempo necessario
          al  conseguimento  delle  finalita'  per  le   quali   sono
          trattati, sottoposti a esame periodico per  verificarne  la
          persistente  necessita'  di  conservazione,  cancellati   o
          anonimizzati una volta decorso tale termine; 
                f)  trattati  in  modo   da   garantire   un'adeguata
          sicurezza e protezione da  trattamenti  non  autorizzati  o
          illeciti e dalla perdita, dalla  distruzione  o  dal  danno
          accidentali,  mediante  l'adozione  di  misure  tecniche  e
          organizzative adeguate. 
              2. Il  trattamento  per  una  delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, diversa da quella per cui  i  dati
          sono  raccolti,  e'   consentito   se   il   titolare   del
          trattamento, anche se diverso da quello che ha  raccolto  i
          dati, e'  autorizzato  a  trattarli  per  detta  finalita',
          conformemente   al   diritto    dell'Unione    europea    o
          dell'ordinamento interno e se il trattamento e'  necessario
          e proporzionato a tale diversa finalita', conformemente  al
          diritto dell'Unione europea o dell'ordinamento interno. 
              3. Il trattamento per le finalita' di cui  all'articolo
          1, comma 2, puo' comprendere l'archiviazione  nel  pubblico
          interesse, l'utilizzo scientifico,  storico  o  statistico,
          fatte salve  le  garanzie  adeguate  per  i  diritti  e  le
          liberta' degli interessati. 
              4. Il titolare  del  trattamento  e'  responsabile  del
          rispetto dei principi di cui ai commi 1, 2 e 3.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  2,  lett.
          g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
          giugno 2019, n. 78  (Regolamento  recante  l'organizzazione
          degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale  del
          Ministero dell'interno): 
              «Art. 4  (Dipartimento  della  pubblica  sicurezza).  -
          Omissis. 
              2.  Il  Dipartimento  della   pubblica   sicurezza   e'
          articolato,  secondo  i  criteri  di  organizzazione  e  le
          modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in
          armonia   con   i   principi   generali    dell'ordinamento
          ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
          pari livello anche a carattere interforze: 
              Omissis. 
              g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto
          per l'esercizio delle funzioni demandate al vice  direttore
          generale della  pubblica  sicurezza  -  Direttore  centrale
          della polizia  criminale  anche  ai  fini  dei  compiti  di
          collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli
          altri uffici e strutture di cui all'articolo  4,  comma  6,
          del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  410;
          raccolta, classificazione e analisi  delle  informazioni  e
          dei dati, a carattere  interforze,  in  materia  di  tutela
          dell'ordine  e  della  sicurezza   pubblica,   nonche'   di
          contrasto delle  fenomenologie  criminali  piu'  rilevanti;
          espletamento, in attuazione della pianificazione strategica
          delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione
          di polizia  a  livello  europeo  ed  internazionale,  salvo
          quanto previsto alla lettera n); gestione dei collaboratori
          e testimoni di giustizia; gestione del  CED  Interforze  di
          cui all'articolo  8  della  legge  n.  121  del  1981,  per
          l'attuazione   dell'interoperabilita'   tra    i    sistemi
          informatici delle  Forze  di  polizia,  anche  mediante  la
          standardizzazione delle metodologie di  comunicazione,  nel
          rispetto  delle  normative  in  materia  di  protezione   e
          sicurezza dei dati personali; 
              Omissis.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
                0a) AgID: l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui
          all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134; 
                [a)   allineamento   dei   dati:   il   processo   di
          coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
          alla verifica della corrispondenza  delle  informazioni  in
          essi contenute; 
                [b)  autenticazione  del  documento  informatico:  la
          validazione   del    documento    informatico    attraverso
          l'associazione di dati informatici  relativi  all'autore  o
          alle circostanze, anche temporali, della redazione; 
                c)  carta  d'identita'  elettronica:   il   documento
          d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
          del  titolare  rilasciato  su  supporto  informatico  dalle
          amministrazioni comunali con  la  prevalente  finalita'  di
          dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare; 
                d)  carta  nazionale  dei   servizi:   il   documento
          rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
          per via  telematica  ai  servizi  erogati  dalle  pubbliche
          amministrazioni; 
                [e)   certificati    elettronici:    gli    attestati
          elettronici che collegano all'identita' del titolare i dati
          utilizzati per verificare le firme elettroniche; 
                [f)   certificato   qualificato:    il    certificato
          elettronico conforme ai requisiti  di  cui  all'allegato  I
          della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che
          rispondono  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  II  della
          medesima direttiva; 
                [g) certificatore: il soggetto che presta servizi  di
          certificazione delle  firme  elettroniche  o  che  fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime; 
              [h) chiave privata: l'elemento della coppia  di  chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale  si  appone   la   firma   digitale   sul   documento
          informatico; 
                ([i) chiave  pubblica:  l'elemento  della  coppia  di
          chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico,  con
          il  quale  si  verifica  la  firma  digitale  apposta   sul
          documento   informatico   dal   titolare    delle    chiavi
          asimmetriche; 
                i-bis) copia informatica di documento  analogico:  il
          documento informatico avente contenuto  identico  a  quello
          del documento analogico da cui e' tratto; 
                i-ter) copia per immagine su supporto informatico  di
          documento  analogico:  il  documento   informatico   avente
          contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
          da cui e' tratto; 
                i-quater) copia informatica di documento informatico:
          il documento informatico avente contenuto identico a quello
          del documento da cui e' tratto su supporto informatico  con
          diversa sequenza di valori binari; 
                i-quinquies)  duplicato  informatico:  il   documento
          informatico  ottenuto  mediante  la  memorizzazione,  sullo
          stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
          sequenza di valori binari del documento originario; 
                i-sexies) dati territoriali: i  dati  che  attengono,
          direttamente o indirettamente, a una localita' o a  un'area
          geografica specifica; 
                [l) dato a conoscibilita' limitata: il  dato  la  cui
          conoscibilita' e'  riservata  per  legge  o  regolamento  a
          specifici soggetti o categorie di soggetti; 
                l-bis)  formato  aperto:  un  formato  di  dati  reso
          pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli
          strumenti tecnologici necessari per la fruizione  dei  dati
          stessi; 
                l-ter) dati di tipo aperto: i dati che presentano  le
          seguenti caratteristiche: 1)  sono  disponibili  secondo  i
          termini di una licenza o di una previsione normativa che ne
          permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche   per
          finalita' commerciali, in  formato  disaggregato;  2)  sono
          accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e
          della  comunicazione,  ivi  comprese  le  reti  telematiche
          pubbliche e private,  in  formati  aperti  ai  sensi  della
          lettera l-bis),  sono  adatti  all'utilizzo  automatico  da
          parte di programmi per elaboratori  e  sono  provvisti  dei
          relativi metadati; 3) sono resi  disponibili  gratuitamente
          attraverso  le   tecnologie   dell'informazione   e   della
          comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
          private, oppure sono resi disponibili  ai  costi  marginali
          sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione  salvo
          quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo  24
          gennaio 2006, n. 36; 
                m) - n); 
                n-bis) riutilizzo: uso del dato di  cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24  gennaio
          2006, n. 36; 
                n-ter) domicilio digitale: un  indirizzo  elettronico
          eletto presso un servizio di posta elettronica  certificata
          o  un  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato, come definito dal regolamento (UE)  23  luglio
          2014 n. 910 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in
          materia di identificazione elettronica e servizi  fiduciari
          per le transazioni elettroniche nel mercato interno  e  che
          abroga la direttiva  1999/93/CE,  di  seguito  «Regolamento
          eIDAS»,valido  ai  fini  delle  comunicazioni  elettroniche
          aventi valore legale; 
                n-quater)  servizio  in  rete  o  on-line:  qualsiasi
          servizio  di  una  amministrazione  pubblica   fruibile   a
          distanza per via elettronica; 
                o); 
                p) documento informatico:  il  documento  elettronico
          che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti
          o dati giuridicamente rilevanti; 
                p-bis) documento analogico: la  rappresentazione  non
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; 
                q) - r); 
                s) firma  digitale:  un  particolare  tipo  di  firma
          qualificata basata su un sistema di chiavi  crittografiche,
          una  pubblica  e  una  privata,  correlate  tra  loro,  che
          consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave
          privata e a un soggetto terzo tramite la  chiave  pubblica,
          rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
          provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
          un insieme di documenti informatici; 
                t) - u); 
                u-bis) gestore di posta elettronica  certificata:  il
          soggetto che presta servizi di trasmissione  dei  documenti
          informatici mediante la posta elettronica certificata; 
                u-ter); 
                u-quater)  identita'  digitale:  la  rappresentazione
          informatica della corrispondenza tra un  utente  e  i  suoi
          attributi identificativi, verificata  attraverso  l'insieme
          dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le
          modalita' fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64; 
                v) originali non unici: i documenti per i  quali  sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture  o  documenti  di   cui   sia   obbligatoria   la
          conservazione, anche se in possesso di terzi; 
                v-bis)  posta  elettronica  certificata:  sistema  di
          comunicazione in grado di attestare  l'invio  e  l'avvenuta
          consegna di un messaggio di posta elettronica e di  fornire
          ricevute opponibili ai terzi; 
                z); 
                aa) titolare di firma elettronica: la persona  fisica
          cui e' attribuita la firma elettronica e che ha accesso  ai
          dispositivi per la sua creazione nonche' alle  applicazioni
          per la sua apposizione della firma elettronica; 
                bb); 
                cc) titolare  del  dato:  uno  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per
          uso proprio o commissionato ad altro soggetto il  documento
          che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'; 
                dd) interoperabilita': caratteristica di  un  sistema
          informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte,  di
          interagire  in  maniera  automatica   con   altri   sistemi
          informativi per lo scambio di informazioni  e  l'erogazione
          di servizi; 
                ee) cooperazione applicativa: la  parte  del  Sistema
          Pubblico di Connettivita' finalizzata all'interazione tra i
          sistemi  informatici   dei   soggetti   partecipanti,   per
          garantire l'integrazione dei metadati, delle  informazioni,
          dei processi e procedimenti amministrativi; 
                ff) Linee guida: le regole tecniche  e  di  indirizzo
          adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71. 
                1-bis.  Ai  fini  del  presente  Codice,  valgono  le
          definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS. 
                1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo  della  posta
          elettronica certificata  e'  ammesso  anche  l'utilizzo  di
          altro  servizio   elettronico   di   recapito   certificato
          qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del
          Regolamento eIDAS.» 
              - Per il Regolamento  UE  n.  910/2014  del  Parlamento
          Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, v.  nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 64 del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
              «Art.  64  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). -1. - 2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
              2-quater. L'accesso ai servizi in  rete  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti  privati,
          secondo le modalita' definite con  il  decreto  di  cui  al
          comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del  sistema  SPID
          per la gestione dell'identita' digitale dei propri  utenti,
          nonche' la facolta' di avvalersi della carta  di  identita'
          elettronica. L'adesione al sistema SPID  ovvero  l'utilizzo
          della  carta  di  identita'  elettronica  per  la  verifica
          dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i  quali
          e'  richiesto  il  riconoscimento  dell'utente  esonera   i
          predetti soggetti da un obbligo  generale  di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
                2-septies. - 2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AGID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
          al periodo  precedente  si  applica  altresi'  in  caso  di
          identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
          erogati dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dai  soggetti
          privati  tramite  canali  fisici.   L'identita'   digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero  gli  altri
          dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di  un
          servizio attestati da un gestore di attributi  qualificati,
          secondo le modalita' stabilite da AGID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
          SPID  e  la  carta  di  identita'   elettronica   ai   fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'articolo   2,   comma   2,   lettera   a),   utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi in rete, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
          e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali  SPID,
          la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line. 
                3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
          in qualita' di gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del
          rilascio dell'identita'  digitale  a  una  persona  fisica,
          verificano  i  dati  identificativi  del  richiedente,  ivi
          inclusi l'indirizzo di residenza  e,  ove  disponibili,  il
          domicilio digitale o altro indirizzo di contatto,  mediante
          consultazione gratuita dei dati disponibili  presso  l'ANPR
          di  cui  all'articolo  62,  anche  tramite  la  piattaforma
          prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche  sono  svolte
          anche successivamente al rilascio dell'identita'  digitale,
          con cadenza almeno annuale, anche ai  fini  della  verifica
          dell'esistenza in  vita.  Il  direttore  dell'AGID,  previo
          accertamento    dell'operativita'    delle    funzionalita'
          necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
          dell'identita'  digitale   accreditati   sono   tenuti   ad
          effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»