Art. 20 
 
         Tracciabilita' delle operazioni compiute sul SITAM 
 
  1. Le interrogazioni e le correzioni di errori materiali effettuati
dagli  operatori,   dagli   operatori   dell'Amministrazione   civile
dell'interno e dagli utenti autorizzati sono registrati  in  appositi
file di log, non  modificabili,  che  sono  conservati  per  20  anni
dall'accesso o dall'operazione. 
  2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma  1  consentono
di conoscere  i  motivi,  la  data  e  l'ora  di  tali  operazioni  e
identificare  la  persona  che  ha  eseguito  le   operazioni   e   i
destinatari. 
  3. L'accesso alle registrazioni di cui al  comma  1  e'  consentito
solamente ai fini della verifica della liceita' del trattamento,  del
controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati
personali  e  nell'ambito  del  procedimento  penale,  da  parte  del
responsabile per la protezione dei dati della Polizia  di  Stato,  di
cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6
febbraio  2020  e  dai  dirigenti  degli  Uffici  e  Comandi  di  cui
all'articolo 22, comma 1. 
 
          Note all'art. 20: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10,  comma  3,  del
          decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020: 
              «Art. 10 (Ufficio VI - Sicurezza dati della Polizia  di
          Stato). - Omissis. 
              3. All'Ufficio sicurezza dati e' preposto un  Dirigente
          Superiore della carriera dei funzionari  della  Polizia  di
          Stato che espletano funzioni di polizia, anche con  compiti
          di data protection officer e di raccordo con il Garante per
          la protezione dei dati personali ai fini dello  svolgimento
          delle relative attivita' di controllo. 
              Omissis.»