Art. 20 Tracciabilita' delle operazioni compiute sul SITAM 1. Le interrogazioni e le correzioni di errori materiali effettuati dagli operatori, dagli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno e dagli utenti autorizzati sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per 20 anni dall'accesso o dall'operazione. 2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 consentono di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari. 3. L'accesso alle registrazioni di cui al comma 1 e' consentito solamente ai fini della verifica della liceita' del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrita' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale, da parte del responsabile per la protezione dei dati della Polizia di Stato, di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020 e dai dirigenti degli Uffici e Comandi di cui all'articolo 22, comma 1.
Note all'art. 20: Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020: «Art. 10 (Ufficio VI - Sicurezza dati della Polizia di Stato). - Omissis. 3. All'Ufficio sicurezza dati e' preposto un Dirigente Superiore della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, anche con compiti di data protection officer e di raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali ai fini dello svolgimento delle relative attivita' di controllo. Omissis.»