Art. 22 
 
Assegnazione delle credenziali  di  autenticazione  al  personale  in
  servizio presso gli uffici e comandi delle Forze  di  polizia,  per
  finalita' di accesso, di immissione o di aggiornamento dei dati 
 
  1. Il Questore o, su sua delega, il  dirigente  che  ne  svolge  le
funzioni vicarie, e il responsabile del competente ufficio o  comando
di livello provinciale delle Forze di  polizia  comunicano,  per  via
telematica, all'articolazione competente per la gestione del CED, gli
elenchi dei propri dipendenti per i quali viene richiesto il rilascio
delle credenziali di autenticazione  per  finalita'  di  accesso,  di
immissione o aggiornamento dei dati. 
  2. Per ciascun operatore devono essere riportati i seguenti dati: 
    a) nome e cognome; 
    b) data e luogo di nascita; 
    c) luogo di residenza; 
    d) codice fiscale; 
    e) qualifica o grado; 
    f) Ufficio di appartenenza; 
    g) casella di posta elettronica assegnata dall'Amministrazione. 
  3. L'articolazione competente per la gestione  del  CED  genera  le
credenziali di autenticazione e le assegna individualmente a ciascuno
dei soggetti di cui all'articolo 9, secondo le politiche di sicurezza
adottate. 
  4. La procedura di cui al comma 1 si applica anche al personale non
dirigente  della  Amministrazione  civile  dell'interno,  preposto  o
addetto agli  uffici  della  Questura  competenti  ad  esercitare  il
controllo sulla circolazione delle  armi  e  delle  munizioni,  anche
nella  forma  del  rilascio,  del  rinnovo  o   del   diniego   delle
autorizzazioni,  licenze  e  nulla  osta   previsti   dalla   vigente
normativa.