Art. 24 Richiesta di abilitazione degli utenti per finalita' di accesso, di immissione o di aggiornamento dei dati 1. L'armaiolo, il suo rappresentante, ovvero l'intermediario, titolare di un'identita' digitale di cui all'articolo 17, comma 3, richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura: a) del luogo in cui ha sede legale l'impresa, relativamente all'armaiolo o all'intermediario; b) del luogo in cui si trova lo stabilimento, l'opificio o il ramo d'azienda per la cui gestione il rappresentante dell'armaiolo ha conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS; c) del luogo in cui si trova lo stabilimento, l'opificio o la sede dell'impresa presso i quali i dipendenti dell'armaiolo e dell'intermediario svolgono la propria attivita' lavorativa. 2. La Questura provvede a verificare che il soggetto che ha richiesto l'abilitazione per l'accesso al SITAM rivesta la qualita' di utente e comunica l'avvenuta abilitazione. 3. Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, terzo comma, TULPS, la Questura puo' denegare l'abilitazione per l'accesso al SITAM nel caso in cui accerti che la persona per la quale essa viene richiesto non possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 11 TULPS, primo e secondo comma del medesimo. 4. L'abilitazione per l'accesso al SITAM e' revocata nel caso in cui sia stato negato, con provvedimento espresso, il rinnovo della licenza relativa all'attivita' in materia di armi e munizioni ovvero nel caso in cui in cui la medesima licenza sia stata revocata. Nel caso in cui la predetta licenza sia stata sospesa, anche l'abilitazione per l'accesso al SITAM e' sospesa per un periodo di pari durata. Nelle more del rinnovo della licenza relativa all'attivita' in materia di armi e munizioni, l'abilitazione per l'accesso al SITAM continua ad essere attiva. 5. L'armaiolo o l'intermediario possono eseguire le operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione dei dati al solo fine di assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dagli articoli 35 e 55 TULPS. Il rappresentante puo' eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa per la cui gestione ha ottenuto l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, TULPS. I dipendenti dell'armaiolo e dell'intermediario possono eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa, presso i quali svolgono la loro attivita' lavorativa. 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 26 o da altre disposizioni di legge, la Questura territorialmente competente provvede a disabilitare l'accesso al SITAM nel caso in cui siano state effettuate operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione per finalita' diverse da quelle di cui all'articolo 17, comma 2.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo degli articoli 8, 10, e 11, del citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Art. 8 Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse ne' dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.» «Art. 10 Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.» «Art. 11 Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorita', e a chi non puo' provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.». - Per il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 v. nelle note alle premesse.