Art. 24 
 
Richiesta di abilitazione degli utenti per finalita' di  accesso,  di
               immissione o di aggiornamento dei dati 
 
  1.  L'armaiolo,  il  suo  rappresentante,  ovvero  l'intermediario,
titolare di un'identita' digitale di cui all'articolo  17,  comma  3,
richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura: 
    a) del luogo in  cui  ha  sede  legale  l'impresa,  relativamente
all'armaiolo o all'intermediario; 
    b) del luogo in cui si trova lo  stabilimento,  l'opificio  o  il
ramo d'azienda per la cui gestione il rappresentante dell'armaiolo ha
conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo  8,  secondo  comma,
TULPS; 
    c) del luogo in cui si trova lo  stabilimento,  l'opificio  o  la
sede  dell'impresa  presso  i  quali  i  dipendenti  dell'armaiolo  e
dell'intermediario svolgono la propria attivita' lavorativa. 
  2. La Questura  provvede  a  verificare  che  il  soggetto  che  ha
richiesto l'abilitazione per l'accesso al SITAM rivesta  la  qualita'
di utente e comunica l'avvenuta abilitazione. 
  3. Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, terzo comma, TULPS,
la Questura puo' denegare l'abilitazione per l'accesso al  SITAM  nel
caso in cui accerti che la persona per la quale essa viene  richiesto
non possiede i requisiti stabiliti dall'articolo 11  TULPS,  primo  e
secondo comma del medesimo. 
  4. L'abilitazione per l'accesso al SITAM e' revocata  nel  caso  in
cui sia stato negato, con provvedimento espresso,  il  rinnovo  della
licenza relativa all'attivita' in materia di armi e munizioni  ovvero
nel caso in cui in cui la medesima licenza sia  stata  revocata.  Nel
caso  in  cui  la  predetta  licenza   sia   stata   sospesa,   anche
l'abilitazione per l'accesso al SITAM e' sospesa per  un  periodo  di
pari  durata.  Nelle  more  del  rinnovo   della   licenza   relativa
all'attivita' in materia di  armi  e  munizioni,  l'abilitazione  per
l'accesso al SITAM continua ad essere attiva. 
  5. L'armaiolo o l'intermediario possono eseguire le  operazioni  di
immissione, di aggiornamento e di correzione dei dati al solo fine di
assolvere agli obblighi di  registrazione  e  comunicazione  previsti
dagli articoli 35 e 55 TULPS.  Il  rappresentante  puo'  eseguire  le
predette operazioni esclusivamente per  assolvere  agli  obblighi  di
registrazione  delle  operazioni   effettuate   nello   stabilimento,
opificio o nella sede dell'impresa per la cui  gestione  ha  ottenuto
l'approvazione ai sensi dell'articolo  8,  secondo  comma,  TULPS.  I
dipendenti dell'armaiolo e  dell'intermediario  possono  eseguire  le
predette operazioni esclusivamente per  assolvere  agli  obblighi  di
registrazione  delle  operazioni   effettuate   nello   stabilimento,
opificio o nella sede dell'impresa, presso i quali svolgono  la  loro
attivita' lavorativa. 
  6. Salvo quanto previsto dall'articolo 26 o da  altre  disposizioni
di  legge,  la  Questura  territorialmente  competente   provvede   a
disabilitare  l'accesso  al  SITAM  nel  caso  in  cui  siano   state
effettuate operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione
per finalita' diverse da quelle di cui all'articolo 17, comma 2. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 10, e  11,  del
          citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 8 
              Le  autorizzazioni  di  polizia  sono  personali:   non
          possono in alcun modo essere  trasmesse  ne'  dar  luogo  a
          rapporti di  rappresentanza,  salvi  i  casi  espressamente
          preveduti dalla legge. 
              Nei  casi  in  cui  e'  consentita  la   rappresentanza
          nell'esercizio  di  una  autorizzazione  di   polizia,   il
          rappresentante deve possedere  i  requisiti  necessari  per
          conseguire  l'autorizzazione  e   ottenere   l'approvazione
          dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza  che  ha  conceduta
          l'autorizzazione.» 
              «Art. 10 
              Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate  o
          sospese in qualsiasi  momento,  nel  caso  di  abuso  della
          persona autorizzata.» 
              «Art. 11 
              Salve le condizioni particolari stabilite  dalla  legge
          nei singoli casi,  le  autorizzazioni  di  polizia  debbono
          essere negate: 
              1° a chi ha riportato una condanna a  pena  restrittiva
          della liberta' personale superiore a tre anni  per  delitto
          non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 
              2° a chi e' sottoposto all'ammonizione o  a  misura  di
          sicurezza  personale  o  e'  stato  dichiarato  delinquente
          abituale, professionale o per tendenza. 
              Le autorizzazioni di polizia possono  essere  negate  a
          chi  ha  riportato   condanna   per   delitti   contro   la
          personalita' dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
          per delitti contro le persone commessi con violenza, o  per
          furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo  di
          rapina  o  di  estorsione,  o  per  violenza  o  resistenza
          all'autorita', e a  chi  non  puo'  provare  la  sua  buona
          condotta. 
              Le autorizzazioni devono essere revocate  quando  nella
          persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte,
          le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere
          revocate  quando  sopraggiungono  o  vengono  a   risultare
          circostanze che avrebbero imposto o consentito  il  diniego
          della autorizzazione.». 
              - Per il testo degli articoli 35 e 55 del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773 v. nelle note alle premesse.