Art. 26 
 
                        Uso delle credenziali 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e h),  che
hanno ottenuto le credenziali di autenticazione al SITAM di cui  agli
articoli 22 e 23 effettuano il primo accesso secondo le politiche  di
sicurezza stabilite per il CED. 
  2. Le  credenziali  di  autenticazione  di  cui  al  comma  1  sono
personali e il loro utilizzo e' consentito esclusivamente ai titolari
per le finalita' di cui al presente regolamento. 
  3. I titolari delle credenziali di cui al comma  1  sono  tenuti  a
custodire le credenziali di autenticazione in  modo  da  evitare  che
terzi possano appropriarsene o farne utilizzo. 
  4. L'abilitazione al SITAM rilasciata agli utenti  e'  personale  e
consente l'accesso solo ai  titolari  per  le  finalita'  di  cui  al
presente regolamento. 
  5. I titolari delle credenziali di  autenticazione  sono  tenuti  a
comunicare  immediatamente  all'articolazione   competente   per   la
gestione del CED e al proprio  superiore  in  linea  disciplinare  lo
smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione. Il  furto
o lo smarrimento dell'identita' digitale, utilizzata per l'accesso al
SITAM, sono comunicati immediatamente alla Questura  territorialmente
competente che provvede alla disabilitazione dell'accesso. 
  6. L'uso improprio dell'abilitazione  per  l'accesso  al  SITAM  da
parte dell'armaiolo e' valutato ai sensi dell'articolo 10 TULPS e  ne
e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria per la valutazione  degli
eventuali profili di rilevanza penale. 
  7.  L'uso  improprio  dell'abilitazione  da  parte  dei  dipendenti
dell'armaiolo e delle credenziali per l'accesso al SITAM da parte dei
soggetti  di  cui  al  comma   1   comporta   la   revoca   immediata
dell'abilitazione  stessa  che  puo'  essere  ripristinata  trascorsi
dodici mesi, in presenza dei necessari requisiti. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Per il testo dell'articolo 10 del  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773, v. nelle note all'art. 24.