Art. 26 Uso delle credenziali 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere g) e h), che hanno ottenuto le credenziali di autenticazione al SITAM di cui agli articoli 22 e 23 effettuano il primo accesso secondo le politiche di sicurezza stabilite per il CED. 2. Le credenziali di autenticazione di cui al comma 1 sono personali e il loro utilizzo e' consentito esclusivamente ai titolari per le finalita' di cui al presente regolamento. 3. I titolari delle credenziali di cui al comma 1 sono tenuti a custodire le credenziali di autenticazione in modo da evitare che terzi possano appropriarsene o farne utilizzo. 4. L'abilitazione al SITAM rilasciata agli utenti e' personale e consente l'accesso solo ai titolari per le finalita' di cui al presente regolamento. 5. I titolari delle credenziali di autenticazione sono tenuti a comunicare immediatamente all'articolazione competente per la gestione del CED e al proprio superiore in linea disciplinare lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione. Il furto o lo smarrimento dell'identita' digitale, utilizzata per l'accesso al SITAM, sono comunicati immediatamente alla Questura territorialmente competente che provvede alla disabilitazione dell'accesso. 6. L'uso improprio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM da parte dell'armaiolo e' valutato ai sensi dell'articolo 10 TULPS e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria per la valutazione degli eventuali profili di rilevanza penale. 7. L'uso improprio dell'abilitazione da parte dei dipendenti dell'armaiolo e delle credenziali per l'accesso al SITAM da parte dei soggetti di cui al comma 1 comporta la revoca immediata dell'abilitazione stessa che puo' essere ripristinata trascorsi dodici mesi, in presenza dei necessari requisiti.
Note all'art. 26: - Per il testo dell'articolo 10 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note all'art. 24.