Art. 27 Immissione di dati ai fini di assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS 1. Al fine di adempiere agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS, gli utenti immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C per ciascuna operazione compiuta riguardante, rispettivamente, le armi da fuoco e le parti di arma, le armi diverse da quelle da fuoco, le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, le munizioni. L'immissione dei dati e' eseguita giornalmente secondo l'ordine cronologico di effettuazione di ciascuna operazione. 2. Il SITAM implementa apposite funzioni, al fine di consentire agli utenti di eseguire, entro settantadue ore, per via telematica, correzioni o rettifiche di eventuali errori materiali compiuti nelle operazioni di immissione dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8. Il SITAM conserva la registrazione in ordine cronologico delle correzioni e delle rettifiche apportate dagli utenti, garantendo l'identificazione del soggetto che le ha effettuate. 3. Il SITAM segnala, in un apposito registro accessibile alle Questure e agli altri uffici e comandi delle Forze di polizia, le correzioni o le rettifiche dei dati inseriti, apportate ai sensi del comma 2.
Note all'art. 27: - Per il testo degli articoli 35 e 55, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, v. nelle note alle premesse.