Art. 27 
 
     Immissione di dati ai fini di assolvimento degli obblighi  
         di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS 
 
  1.  Al  fine  di  adempiere  agli  obblighi  di   registrazione   e
comunicazione di  cui  agli  articoli  35  e  55  TULPS,  gli  utenti
immettono nel SITAM i dati  indicati  negli  Allegati  A,  B,  C  per
ciascuna operazione compiuta riguardante, rispettivamente, le armi da
fuoco e le parti di arma, le armi diverse  da  quelle  da  fuoco,  le
repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, le munizioni.
L'immissione dei  dati  e'  eseguita  giornalmente  secondo  l'ordine
cronologico di effettuazione di ciascuna operazione. 
  2. Il SITAM implementa apposite funzioni,  al  fine  di  consentire
agli utenti di eseguire, entro settantadue ore, per  via  telematica,
correzioni o rettifiche di eventuali errori materiali compiuti  nelle
operazioni di immissione dei dati, ai sensi e per gli effetti di  cui
all'articolo 17, commi 6, 7 e 8. Il SITAM conserva  la  registrazione
in ordine cronologico delle correzioni e delle  rettifiche  apportate
dagli utenti, garantendo l'identificazione del  soggetto  che  le  ha
effettuate. 
  3. Il SITAM segnala,  in  un  apposito  registro  accessibile  alle
Questure e agli altri uffici e comandi delle  Forze  di  polizia,  le
correzioni o le rettifiche dei dati inseriti, apportate ai sensi  del
comma 2. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per il testo  degli  articoli  35  e  55,  del  regio
          decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  v.  nelle  note  alle
          premesse.