Art. 28 
 
Immissione ed aggiornamento dei dati da parte delle Questure e  degli
  altri uffici e comandi delle Forze di polizia 
 
  1. Le  Questure,  gli  uffici  di  pubblica  sicurezza,  i  comandi
territoriali dell'Arma dei carabinieri immettono  nel  SITAM  i  dati
indicati negli Allegati A, B, C riguardanti  le  seguenti  operazioni
compiute   da    soggetti    privati    diversi    dall'armaiolo    o
dall'intermediario aventi ad oggetto armi da fuoco,  parti  di  arma,
armi diverse da quelle da fuoco ovvero le repliche di armi antiche ad
avancarica a colpo singolo: 
    a) denuncia di detenzione di arma da fuoco o di parte di arma; 
    b) cessione o acquisto dell'arma da fuoco o di parte di arma; 
    c) furto, appropriazione  indebita,  smarrimento  e  rinvenimento
dell'arma da fuoco o di parte di arma; 
    d) ritiro cautelare e confisca dell'arma da fuoco o di  parte  di
arma disposto,  ai  sensi  delle  vigenti  normative,  dall'Autorita'
provinciale di pubblica sicurezza; 
    e) disattivazione o distruzione dell'arma da fuoco; 
    f) versamento spontaneo dell'arma da  fuoco  presso  la  Questura
ovvero presso gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia. 
  2. Le  Questure,  gli  uffici  di  pubblica  sicurezza,  i  comandi
territoriali dell'Arma dei carabinieri immettono  nel  SITAM  i  dati
indicati negli Allegati A, B, C riguardanti  le  seguenti  operazioni
aventi ad oggetto munizioni nel caso in cui esse  siano  compiute  da
soggetti privati diversi dall'armaiolo o dall'intermediario  e  siano
assoggettate  all'obbligo  di  denuncia  o  di   licenza   rilasciata
dall'Autorita' di pubblica sicurezza: 
    a) denuncia di detenzione di munizioni; 
    b) cessione o acquisto di munizioni; 
    c) furto o smarrimento di munizioni; 
    d) ritiro cautelare e confisca delle munizioni disposto, ai sensi
delle  vigenti  normative,  dall'Autorita'  provinciale  di  pubblica
sicurezza; 
    e) distruzione delle munizioni; 
    f) versamento spontaneo delle munizioni presso la Questura ovvero
presso gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia. 
  3. Gli uffici e comandi delle Forze di polizia provvedono, inoltre,
ad immettere nel SITAM i dati relativi alle armi da fuoco, alle parti
di arma, alle armi diverse da quelle da fuoco, alle repliche di  armi
antiche ad avancarica  a  colpo  singolo  e  alle  munizioni  di  cui
l'Autorita' giudiziaria abbia disposto il  sequestro  o  la  confisca
nell'ambito  di   procedimenti   penali   o   di   procedimenti   per
l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. 
  4. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza e gli altri uffici
e comandi delle Forze di polizia effettuano le immissioni di dati  di
cui al presente articolo  giornalmente  e,  comunque  senza  ritardo,
secondo l'ordine cronologico di svolgimento di ciascuna operazione. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il SITAM e il  CED
dialogano  attraverso  meccanismi  di  cooperazione  applicativa  che
consentono anche  di  semplificare  le  operazioni  di  immissione  e
aggiornamento dei dati.