Art. 28 Immissione ed aggiornamento dei dati da parte delle Questure e degli altri uffici e comandi delle Forze di polizia 1. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C riguardanti le seguenti operazioni compiute da soggetti privati diversi dall'armaiolo o dall'intermediario aventi ad oggetto armi da fuoco, parti di arma, armi diverse da quelle da fuoco ovvero le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo: a) denuncia di detenzione di arma da fuoco o di parte di arma; b) cessione o acquisto dell'arma da fuoco o di parte di arma; c) furto, appropriazione indebita, smarrimento e rinvenimento dell'arma da fuoco o di parte di arma; d) ritiro cautelare e confisca dell'arma da fuoco o di parte di arma disposto, ai sensi delle vigenti normative, dall'Autorita' provinciale di pubblica sicurezza; e) disattivazione o distruzione dell'arma da fuoco; f) versamento spontaneo dell'arma da fuoco presso la Questura ovvero presso gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia. 2. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C riguardanti le seguenti operazioni aventi ad oggetto munizioni nel caso in cui esse siano compiute da soggetti privati diversi dall'armaiolo o dall'intermediario e siano assoggettate all'obbligo di denuncia o di licenza rilasciata dall'Autorita' di pubblica sicurezza: a) denuncia di detenzione di munizioni; b) cessione o acquisto di munizioni; c) furto o smarrimento di munizioni; d) ritiro cautelare e confisca delle munizioni disposto, ai sensi delle vigenti normative, dall'Autorita' provinciale di pubblica sicurezza; e) distruzione delle munizioni; f) versamento spontaneo delle munizioni presso la Questura ovvero presso gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia. 3. Gli uffici e comandi delle Forze di polizia provvedono, inoltre, ad immettere nel SITAM i dati relativi alle armi da fuoco, alle parti di arma, alle armi diverse da quelle da fuoco, alle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo e alle munizioni di cui l'Autorita' giudiziaria abbia disposto il sequestro o la confisca nell'ambito di procedimenti penali o di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. 4. Le Questure, gli uffici di pubblica sicurezza e gli altri uffici e comandi delle Forze di polizia effettuano le immissioni di dati di cui al presente articolo giornalmente e, comunque senza ritardo, secondo l'ordine cronologico di svolgimento di ciascuna operazione. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il SITAM e il CED dialogano attraverso meccanismi di cooperazione applicativa che consentono anche di semplificare le operazioni di immissione e aggiornamento dei dati.